Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11996/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 5999/06/2021, depositata indata 22 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, esercentel’attività di medico di famiglia, l’avviso di accertamento n.TYS01D903489/2010, con il quale rideterminava il reddito ai sensidell’art. 41, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, sulla scorta delle ritenuted’acconto operate dall’ASL, applicando l’aumento del 10%.Numero registro generale 1865/2022Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 11996/2026Liquidava, quindi, l’IRPEF e l’IRAP dovute dal contribuente.Data pubblicazione 30/04/2026La Commissione tributaria provinciale di Catania, adita dalcontribuente, annullava l’avviso relativo all’IRPEF per vizio dimotivazione (per l’accertamento relativo all’IRAP era stato propostoaltro ricorso).2.

L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania,ribadendo la legittimità del proprio operato e, in particolare, delricorso all’accertamento d’ufficio, in assenza di dichiarazione deiredditi, sulla base dei redditi assoggettati a ritenute d’acconto, conl’aumento del 10% basato sulla presunzione di svolgimento diLa CTR respingeva l’appello dell’Ufficio: riteneva che l’Agenzianon avesse ‘basato’ l’accertamento presuntivo dei redditi rispetto aquelli ‘derivanti da attività di medico convenzionato’ su un ‘fattonoto’.3.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.

Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.Il contribuente ha depositato, in data 24 marzo 2026, memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’ADE deduce, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 DPR 600/73 e 2697 c.c.».

Premette che aisensi dell’art. 41 cit. l’Ufficio possa procedere all’accertamentod’ufficio anche sulla base di presunzioni cd. supersemplici.

Osserva,quindi, che nella specie erroneamente la CTR ha ritenutol’accertamento non ‘basato su elementi sufficienti’; di contro,l’imponibile era stato accertato in via analitica sulla base dei datidell’Anagrafe Tributaria (dai quali emergeva che il contribuenteaveva percepito dall’ASL Euro 108.913,00); in virtù dellapresunzione di svolgimento dell’attività anche nei confronti di privati,Numero registro generale 1865/2022Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 11996/2026l’Ufficio aveva accertato forfettariamente ulteriori compensi (nellaData pubblicazione 30/04/2026misura del 10% di quelli assoggettati a ritenuta d’acconto); infine,erano stati riconosciuti in deduzione costi nella misura forfettaria del10%.

Sottolinea, infine, che già nell’atto di appello aveva rilevatol’erroneità dell’annullamento totale dell’avviso di accertamento,dovendo la pretesa tributaria essere confermata, quantomeno, conriferimento al reddito accertato in via analitica, ovvero relativamentealla misura dei compensi soggetti a ritenuta.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, intema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessadichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazionefinanziaria, in virtù dei poteri derivantile dall'art. 41 del d.P.R. n. 600del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd.supersemplici (o semplicissime) - prive, cioè, dei requisiti di gravità,precisione e concordanza -, le quali comportano l'inversionedell'onere della prova a carico del contribuente, ma è tenuta pursempre a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi aimaggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametrocostituzionale della capacità contributiva (da ultimo Cass.19/09/2025, n. 25702).1.3.

La CTR, nella specie, ha affermato che non sussistevaalcun ‘fatto noto che renda concreta la presunzione di ulteriori redditioltre quelli derivanti da attività di medico convenzionato’; da taleasserzione, però, non ha tratto le dovute conseguenze in termini,quantomeno, di conferma dell’operato dell’Ufficio limitatamente airedditi analiticamente determinati nella misura corrispondente aicompensi soggetti a ritenuta (in relazione ai quali non si pone,all’evidenza, alcuna questione di presunzioni).

La CTR, di contro, haconfermato la decisione della CTP in punto di accoglimento delricorso del contribuente, con conseguente annullamento dell’avvisoimpugnato.

Di qui il primo errore nel decisum oggi gravato.Numero registro generale 1865/2022Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 11996/20261.4.

La sentenza è affetta, poi, da altro errore nella parte inData pubblicazione 30/04/2026cui, in relazione agli ulteriori redditi (ovvero quelli induttivamente epresuntivamente determinati dall’Ufficio nel 10% di quelli derivantidalle ritenute), ha escluso l’esistenza di un ‘fatto noto’, atto arendere concreta la detta presunzione.

In parte qua, infatti, la CTRnon ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, amente del quale nel caso de quo l’accertamento può fondarsi anchesu presunzioni cd. supersemplici, ovvero prive dei caratteri digravità, precisione e concordanza.

Nella specie, pertanto, la CTRavrebbe dovuto verificare se l’aver svolto prestazioni quale medicoconvenzionato dell’ASL potesse integrare un ‘fatto noto’ dal qualeinferire lo svolgimento di attività professionale (anche) nei confrontidei privati e, quindi, l’esistenza di una (ulteriore) materia imponibile.2.

Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto; le questionisollevate nella memoria dal contribuente circa la richiestasubordinata del patrono erariale di rideterminare l’imponibile nellamisura dei compensi percepiti dall’ASL rimangono assorbitenell’accoglimento dell’istanza principale della ricorrente.

La sentenzagravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in altracomposizione, perché provveda a nuovo esame in conformità aiprincipi esposti ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, SezioneStaccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame eperché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 5999/06/2021, depositata indata 22 giugno 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, esercentel’attività di medico di famiglia, l’avviso di accertamento n.TYS01D903489/2010, con il quale rideterminava il reddito ai sensidell’art. 41, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, sulla scorta delle ritenuted’acconto operate dall’ASL, applicando l’aumento del 10%.Numero registro generale 1865/2022Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 11996/2026Liquidava, quindi, l’IRPEF e l’IRAP dovute dal contribuente.Data pubblicazione 30/04/2026La Commissione tributaria provinciale di Catania, adita dalcontribuente, annullava l’avviso relativo all’IRPEF per vizio dimotivazione (per l’accertamento relativo all’IRAP era stato propostoaltro ricorso).2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania,ribadendo la legittimità del proprio operato e, in particolare, delricorso all’accertamento d’ufficio, in assenza di dichiarazione deiredditi, sulla base dei redditi assoggettati a ritenute d’acconto, conl’aumento del 10% basato sulla presunzione di svolgimento diLa CTR respingeva l’appello dell’Ufficio: riteneva che l’Agenzianon avesse ‘basato’ l’accertamento presuntivo dei redditi rispetto aquelli ‘derivanti da attività di medico convenzionato’ su un ‘fattonoto’.3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo. Il contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.Il contribuente ha depositato, in data 24 marzo 2026, memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’ADE deduce, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 DPR 600/73 e 2697 c.c.». Premette che aisensi dell’art. 41 cit. l’Ufficio possa procedere all’accertamentod’ufficio anche sulla base di presunzioni cd. supersemplici. Osserva,quindi, che nella specie erroneamente la CTR ha ritenutol’accertamento non ‘basato su elementi sufficienti’; di contro,l’imponibile era stato accertato in via analitica sulla base dei datidell’Anagrafe Tributaria (dai quali emergeva che il contribuenteaveva percepito dall’ASL Euro 108.913,00); in virtù dellapresunzione di svolgimento dell’attività anche nei confronti di privati,Numero registro generale 1865/2022Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 11996/2026l’Ufficio aveva accertato forfettariamente ulteriori compensi (nellaData pubblicazione 30/04/2026misura del 10% di quelli assoggettati a ritenuta d’acconto); infine,erano stati riconosciuti in deduzione costi nella misura forfettaria del10%. Sottolinea, infine, che già nell’atto di appello aveva rilevatol’erroneità dell’annullamento totale dell’avviso di accertamento,dovendo la pretesa tributaria essere confermata, quantomeno, conriferimento al reddito accertato in via analitica, ovvero relativamentealla misura dei compensi soggetti a ritenuta.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, intema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessadichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazionefinanziaria, in virtù dei poteri derivantile dall'art. 41 del d.P.R. n. 600del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd.supersemplici (o semplicissime) - prive, cioè, dei requisiti di gravità,precisione e concordanza -, le quali comportano l'inversionedell'onere della prova a carico del contribuente, ma è tenuta pursempre a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi aimaggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametrocostituzionale della capacità contributiva (da ultimo Cass.19/09/2025, n. 25702).1.3. La CTR, nella specie, ha affermato che non sussistevaalcun ‘fatto noto che renda concreta la presunzione di ulteriori redditioltre quelli derivanti da attività di medico convenzionato’; da taleasserzione, però, non ha tratto le dovute conseguenze in termini,quantomeno, di conferma dell’operato dell’Ufficio limitatamente airedditi analiticamente determinati nella misura corrispondente aicompensi soggetti a ritenuta (in relazione ai quali non si pone,all’evidenza, alcuna questione di presunzioni). La CTR, di contro, haconfermato la decisione della CTP in punto di accoglimento delricorso del contribuente, con conseguente annullamento dell’avvisoimpugnato. Di qui il primo errore nel decisum oggi gravato.Numero registro generale 1865/2022Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 11996/20261.4. La sentenza è affetta, poi, da altro errore nella parte inData pubblicazione 30/04/2026cui, in relazione agli ulteriori redditi (ovvero quelli induttivamente epresuntivamente determinati dall’Ufficio nel 10% di quelli derivantidalle ritenute), ha escluso l’esistenza di un ‘fatto noto’, atto arendere concreta la detta presunzione. In parte qua, infatti, la CTRnon ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, amente del quale nel caso de quo l’accertamento può fondarsi anchesu presunzioni cd. supersemplici, ovvero prive dei caratteri digravità, precisione e concordanza. Nella specie, pertanto, la CTRavrebbe dovuto verificare se l’aver svolto prestazioni quale medicoconvenzionato dell’ASL potesse integrare un ‘fatto noto’ dal qualeinferire lo svolgimento di attività professionale (anche) nei confrontidei privati e, quindi, l’esistenza di una (ulteriore) materia imponibile.2. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto; le questionisollevate nella memoria dal contribuente circa la richiestasubordinata del patrono erariale di rideterminare l’imponibile nellamisura dei compensi percepiti dall’ASL rimangono assorbitenell’accoglimento dell’istanza principale della ricorrente. La sentenzagravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in altracomposizione, perché provveda a nuovo esame in conformità aiprincipi esposti ed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, SezioneStaccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame eperché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11996/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris