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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19816/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 29 marzo 2022, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di furto con strappo in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Valfabbrica in data 4 giugno 2018); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 624-bis cod. pen., in riferimento alla sussistenza del reato di furto con strappo alla cui realizzazione egli avrebbe concorso fungendo da palo, non è consentito in questa sede, giusta il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che inibisce la denuncia, con il ricorso per cassazione, di violazioni di legge che non siano state fatte valere con il gravame, come nel caso di specie; che, ad ogni buon conto, del tutto legittimamente è stata negata al ricorrente l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312) cui il giudice di appello si è fedelmente attenuto; - che anche il secondo motivo, che denuncia «la contraddittorietà della motivazione», per non avere, la Corte territoriale, «valutato la sussistenza dell'aggravante del reato ascritto» è del tutto generico, vuoi perché è equivoca la stessa enunciazione del motivo, vuoi perché non è dato comprendere quale sia l'aggravante contestata, visto che il reato ascritto al ricorrente è quello di cui all'art. 624-bis cod. pen., ossia la fattispecie di l'urto con strappo. - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 29 marzo 2022, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di furto con strappo in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Valfabbrica in data 4 giugno 2018); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 624-bis cod. pen., in riferimento alla sussistenza del reato di furto con strappo alla cui realizzazione egli avrebbe concorso fungendo da palo, non è consentito in questa sede, giusta il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., che inibisce la denuncia, con il ricorso per cassazione, di violazioni di legge che non siano state fatte valere con il gravame, come nel caso di specie; che, ad ogni buon conto, del tutto legittimamente è stata negata al ricorrente l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Rv. 281312) cui il giudice di appello si è fedelmente attenuto; - che anche il secondo motivo, che denuncia «la contraddittorietà della motivazione», per non avere, la Corte territoriale, «valutato la sussistenza dell'aggravante del reato ascritto» è del tutto generico, vuoi perché è equivoca la stessa enunciazione del motivo, vuoi perché non è dato comprendere quale sia l'aggravante contestata, visto che il reato ascritto al ricorrente è quello di cui all'art. 624-bis cod. pen., ossia la fattispecie di l'urto con strappo. - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 19816/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris