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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 16455/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile emessa il 16/05/2012 dalla Corte di appello di Trieste, per effetto della condanna pronunciata dalla stessa Corte nei confronti del ricorrente il 06/02/2018.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso al ricorrente, che erano stati valutati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del fatto che i reati oggetto dell'ulteriore condanna erano stati commessi nove anni prima della sentenza pronunciata il 06/02/2018. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito degli elementi processuali che già erano state correttamente vagliati dal Tribunale di Udine, nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di revoca della sospensione condizionale della pena (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01).

Si consideri che la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Trieste il 16/05/2012 conseguiva, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., alla condanna pronunciata dalla stessa Corte territoriale il 06/02/2018, rispetto alla quale prive di pertinenza appaiono le censure relative all'epoca di commissione dei reati giudicati dalla prima sentenza, essendo incontroverso che il termine di cinque anni decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione presupposta.

Ne consegue che la revoca della sospensione condizionale della pena conseguiva ex lege al fatto che, nel quinquennio dal momento in cui passava in giudicato la prima sentenza, il ricorrente aveva commesso un altro reato, che imponeva la revoca della misura sospensiva che gli era stata concessa, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 1, n. 12466 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Amento, Rv. 243498-01; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, 3acovitti, Rv. 253974-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],s ndro [OSCURATO:PERSONA] 1ogini /- j yniL4.), L • i - DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile emessa il 16/05/2012 dalla Corte di appello di Trieste, per effetto della condanna pronunciata dalla stessa Corte nei confronti del ricorrente il 06/02/2018. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio sospensivo concesso al ricorrente, che erano stati valutati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del fatto che i reati oggetto dell'ulteriore condanna erano stati commessi nove anni prima della sentenza pronunciata il 06/02/2018. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito degli elementi processuali che già erano state correttamente vagliati dal Tribunale di Udine, nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di revoca della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01). Si consideri che la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Trieste il 16/05/2012 conseguiva, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., alla condanna pronunciata dalla stessa Corte territoriale il 06/02/2018, rispetto alla quale prive di pertinenza appaiono le censure relative all'epoca di commissione dei reati giudicati dalla prima sentenza, essendo incontroverso che il termine di cinque anni decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione presupposta. Ne consegue che la revoca della sospensione condizionale della pena conseguiva ex lege al fatto che, nel quinquennio dal momento in cui passava in giudicato la prima sentenza, il ricorrente aveva commesso un altro reato, che imponeva la revoca della misura sospensiva che gli era stata concessa, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. (Sez. 1, n. 12466 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Amento, Rv. 243498-01; Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, 3acovitti, Rv. 253974-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],s ndro [OSCURATO:PERSONA] 1ogini /- j yniL4.), L • i - DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 16455/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris