CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 25792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Genova ha integralmente confermato la sentenzadel Tribunale di Genova in data 6 febbraio 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione ai reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter cod. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 441, comma 1, e 522 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare avrebbe riconosciuto e applicatol’aggravante di cui all’art. 640-ter, terzo comma, cod. pen., in assenza di unarituale contestazione. A fronte di specifico motivo gravame, la Corte di appello sisarebbe limitata ad affermare che la circostanza sarebbe stata contestata “infatto”, sorvolando sulla eccepita lesione del diritto di difesa.2.2. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione riguardo alla ribadita affermazione diresponsabilità.A carico del ricorrente sarebbe stato evidenziato solo un bonifico in suofavore (singolo elemento, che non soddisfa il canone della necessaria pluralitàdella prova indiziaria e, comunque, privo di concreta efficacia dimostrativa).3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Ai sensi dell’art. 640-ter, terzo comma, cod. pen., il reato è aggravato«se il fatto è commesso con […] indebito utilizzo dell’identità digitale in danno diuno o più soggetti».Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sussiste la suddettaaggravante del furto di identità digitale, nel caso di abusivo utilizzo di codiciinformatici funzionale a intervenire indebitamente su dati, informazioni oprogrammi contenuti in un sistema informatico o telematico, anche qualora lecredenziali di accesso siano state previamente reperite od ottenute da soggettiterzi (Sez. 2, n. 14918 del 30/01/2026, Mirra, Rv. 289839-01/02, relativa a unaccesso abusivo al sistema operativo di un servizio di home banking tramitel’utilizzo delle credenziali di accesso riconducibili all’identità digitale della personaoffesa, per procurarsi un ingiusto profitto attraverso operazioni di trasferimentodi denaro, con artificiosa rappresentazione dell'operazione come proveniente daltitolare del rapporto bancario); in ogni caso, la suddetta nozione di identitàdigitale, non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblicaamministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenzialidi accesso a sistemi informatici gestiti da privati (Sez. 2, n. 40862 del20/09/2022, Bonollo, Rv. 283653-01, sempre in tema di home banking).2.2. La formale imputazione ascritta al ricorrente sub 2 prevedevatestualmente, per quanto qui rileva: «dopo essersi procurati abusivamente gliestremi identificativi e il codice di accesso per operare sul conto corrente on-linedella Banca BNL, intestato a [OSCURATO:PERSONA], […] intervenivano senza diritto sulsistema telematico dell’istituto ed operavano al posto della titolare […]».Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che tale descrizione del fattocontestato facesse un nitido riferimento all’ipotesi aggravata (sentenza di primogrado, p. 4; sentenza di appello, pp. 4-5, ove, più ampiamente, si sottolineal’assenza di elementi valutativi nel profilo circostanziale in questione e lamancata allegazione di pregiudizi per la difesa).Tale conclusione è del tutto corretta: nella contestazione elevata, invero, èpresente una chiara descrizione quanto al non consentito e illecito utilizzodell’identità digitale della persona offesa, da intendersi come «l’insieme delleinformazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolareutilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste nellavalidazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad unsoggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuatadell’accesso» (così, condivisibilmente, Sez. 2, n. 38027 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rizzo,non mass.).2.3. In tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la cosiddettacontestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuatinella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o a oggetti determinati nelle lorocaratteristiche, idonei a riportare nell’imputazione tutti gli elementi costitutividella fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l’adeguato esercizio deldiritto di difesa (Sez. 6, n. 22606 del 28/05/2026, Maglione, non mass; Sez. 1,n. 19861 del 26/03/2026, M., non mass.; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep.2020, Saracino, Rv. 279335-01. [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 28483 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], D.,Rv. 280013-02); la descrizione del fatto, la fattispecie circostanziale, pur nonessendo esplicitata nel suo richiamo normativo, deve dunque risultare –esattamente come nel caso di specie – autoevidente e priva di implicazionivalutative, non già esplicitate nella rubrica imputativa (Sez. 2, n. 39970 del12/11/2025, Rossarolla, non mass.; Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli282982-01).2.4. Non sussiste, dunque, la dedotta violazione del principio di correlazione,ex art. 521 cod. proc. pen., poiché, ancorché non formalmente contestata nelcapo di imputazione con indicazione della specifica disposizione di legge,l’aggravante dell’abuso di identità digitale era stata chiaramente indicata “infatto” nei termini suddetti.Le pronunce nazionali e sovranazionali citate dal ricorrente non sonoconferenti rispetto alla questione che qui interessa, facendo riferimento a vicendeprocessuali affatto diverse (restituzione degli atti al pubblico ministero;riqualificazione dei fatti in termini diversi dalla contestazione; formale modificadell’imputazione o elevazione di una contestazione suppletiva).3. Il secondo motivo non è consentito, in quanto meramente rivalutativo, e,comunque, manifestamente infondato (anche laddove trascura la naturaconcorsuale del fatto di reato).La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata sulla base della sua titolarità delconto su cui è stata accreditata la somma di euro 19.901, carpita alla personaoffesa; non risultano altri soggetti delegati ad operare, né sono emerse ulterioricircostanze di rilievo sul punto.Tale motivazione, su cui riposa la doppia pronuncia di condanna, èlogicamente e giuridicamente corretta.[OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato indirizzo di legittimità,secondo cui «in materia di truffa, costituisce consolidata massima di esperienza ilcriterio secondo cui colui il quale percepisce il profitto dell'illecito — e dunquericeve l’accredito delle somme fraudolentemente sottratte — è, in linea dinormalità causale, il medesimo soggetto che ha posto in essere la condottadecettiva ovvero vi ha concorso.La riconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica o al suo concorrentetrova fondamento nella struttura stessa del reato, dove il vantaggio patrimonialenon rappresenta un evento estraneo o meramente eventuale rispetto all'artificioo al raggiro, ma ne costituisce lo sbocco fisiologico e funzionalmente necessario,così che, seguendo un criterio di normalità causale, è pienamente razionaledesumere la riferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato siail destinatario del provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienzacomune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio oal raggiro.Tale massima di esperienza, peraltro, è suscettibile di essere superatalogicamente compatibili con il quadro fattuale rappresentato, tali da collocarel’imputato al di fuori della catena causale tipica, quali la dimostrazionedell'intervento autonomo di soggetti terzi, la prova che l'intestazione del conto odel provento abbia carattere meramente formale e non rifletta l'effettivadisponibilità delle somme, ovvero l'emersione di una catena causale alternativaconcretamente ricostruibile. Val la pena puntualizzare che ciò non costituisceun’inversione dell’onere della prova, dovendosi ricordare che “nell’ordinamentoprocessuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa,anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputatoallegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché èl’imputato che, in considerazione del principio della c.d. ‘vicinanza della prova’,può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi perprovare il fondamento della tesi difensiva” (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020,Bruzzese, Rv. 278373 – 01).Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di truffa,costituisce massima di esperienza il fatto che il soggetto che percepisce il profittodell'illecito sia anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbiaconcorso, in quanto il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologicodell’artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica del reato,con la conseguenza che grava sull’imputato destinatario del provento l’onere diallegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori dellacatena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell’onere della prova”»(così, da ultimo, Sez. 2, n. 16493 del 23/04/2026, Carnè, Rv. 290024-01. Cfr.,in termini, Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rizzi, Rv. 289861-02).4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, nulla aggiungendo alleriflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.Il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI