Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 1997

Cassazione n. 01307/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1997 avverso la la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLOISEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21/12/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 9/10/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una generica e assertiva contestazione della motivazione, priva di qualsivoglia specifica censura, tale da porre in evidenza vizi di carattere logico o giuridico della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/05/1997 avverso la la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLOISEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 21/12/2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Taranto del 9/10/2019, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in una generica e assertiva contestazione della motivazione, priva di qualsivoglia specifica censura, tale da porre in evidenza vizi di carattere logico o giuridico della sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01307/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris