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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16299/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 15/11/2022, il Tribunale di Ivrea ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione alle imputazioni di furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena base.

Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63,

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 15/11/2022, il Tribunale di Ivrea ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione alle imputazioni di furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena base. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 16299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris