CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 44575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa per il reato di lesioni personali gravi, in ordine al quale il richiedente è stato assolto per non aver commesso il fatto, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con sentenza di primo grado divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali. Per il ricorrente, in sostanza, la ritenuta condizione ostativa della sinergica colpa grave in capo al richiedente sarebbe supportata da un apparato argonnentativo contraddittorio e manifestamente illogico nella parte in cui valorizzerebbe la condotta procedimentale e processuale del richiedente concretizzatasi in dichiarazioni mandaci. 3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, anche al netto della considerazione per la quale le censure, nonostante quanto indicato in rubrica, non deducono né quale sarebbe stata nella specie la violazione di legge, in ipotesi anche in termini di erronea sussunzione, né quali sarebbero stati gli elementi di contraddittorietà o di manifesta illogicità dell'apparato argomentativo sotteso al rigetto dell'istanza. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, deo. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in 2 o oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 2.3. Più nel dettaglio, per quanto rileva nella fattispecie in esame, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione, in quanto gravemente colposa e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento, all'esito di apprezzamenti di fatto basati su elementi accertati nel processo penale e insindacabili in questa sede. 3.1. La Corte ha premesso le ragioni sottese all'adottata misura cautelare per le lesioni gravi subite dalla persona offesa (soggetto senza fissa dimora) da tre soggetti, due dei quali, tra cui il richiedente, anch'essi senza fissa dimora, individuati dalla stessa vittima. All'individuazione è seguito il fermo di [OSCURATO:PERSONA] con conseguente applicazione, all'esito del suo interrogatorio, di misura cautelare custodiale per il delitto di lesioni personali gravi. In merito a tale delitto, all'esito di dibattimento nel corso del quale non è stato possibile escutere la persona offesa in quanto non reperibile, il richiedente è stato assolto per non aver commesso il fatto, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 3.2. Premesso quanto innanzi, ai fini dell'accertamento della causa ostativa al riconoscimento del richiesto equo indennizzo, è stata correttamente valutata la condotta tenuta dall'instante nel corso tanto del procedimento quanto del processo, concretizzatasi in dichiarazioni mendaci. Il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio per la convalida del fermo, cui è seguita l'applicazione della misura cautelare, nel corso del quale il richiedente, pur avendo evidenziato di conoscere la persona offesa e le sue condizioni, ha mentito nel sostenere che, contattato telefonicamente dalle forze dell'ordine si sarebbe spontaneamente ad esse presentato, contro l'evidenza disponibile costituita dall'attività svolta dalla polizia giudiziarie e conducente al fermo. La condotta di cui innanzi è stata altresì valutata, soprattutto ai fini della sinergia rispetto al mantenimento della misura, in uno con le dichiarazioni rese dal richiedente nel corso del dibattimento in occasione del quale egli, nato il 10 novembre, al fine di fornire un alibi, ha precisato di aver festeggiato, il 27 dicembre 2019, il proprio compleanno con amici presso un logo diverso dal /ocus commissi delicti.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila