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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 08580/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 355/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1749/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Germania avverso la sentenza del 13/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, decidendo sull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 23/12/2022 con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto è stato sottoscritto dall’imputato personalmente ed è privo della sottoscrizione di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8580/2026 Roma, lì, 04/03/2026

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 355/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1749/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Germania avverso la sentenza del 13/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, decidendo sull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 23/12/2022 con la quale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto è stato sottoscritto dall’imputato personalmente ed è privo della sottoscrizione di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613 cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8580/2026 Roma, lì, 04/03/2026 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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