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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 27626/2025

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is, Marino, presso avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroC.R. , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2207/2023 pubblicatain data 26/05/2023, n.r.g. 3165/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/09/2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- C.R. era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], conmansioni di macellaio, fino al 21/04/2020, quando era stato licenziato permotivi disciplinari (per aver simulato lo stato di malattia – contusione al polsosinistro – posto a giustificazione dell’assenza oppure avere tenutoOscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025comportamenti incompatibili con il predetto stato ovvero idonei apregiudicare e/o ritardare la guarigione).L’ C.R. impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di TorreAnnunziata, chiedendone la declaratoria di nullità e/o di inefficacia in quantoritorsivo o discriminatorio o comunque di illegittimità per insussistenza delfatto e di giusta causa oppure in violazione dell’art. 88 del contratto collettivoaziendale, al fine di ottenere l’ordine alla società di reintegrarlo nel posto dilavoro con tutte le conseguenze previste dall’art. 18, co. 1 o 4, L. n.300/1970.2.- Costituitasi in giudizio, la datrice di lavoro eccepiva la decadenza dellavoratore dall’impugnazione del licenziamento per aver depositato il ricorsogiudiziario oltre il termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del20/05/2020 e precisamente in data 19/11/2020 invece che entro il16/11/2020, ultimo giorno utile.

Nel merito contestava la fondatezza delladomanda, di cui chiedeva il rigetto.3.- A conclusione della fase c.d. sommaria introdotta dalla legge n.92/2012, il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di decadenza, dichiaravainammissibile la domanda.A seguito dell’opposizione del lavoratore, il Tribunale accoglieva l’istanzadi rimessione in termini, espletava la prova testimoniale e, in accoglimentodella domanda di accertamento dell’insussistenza del fatto, ai sensi dell’art.18, co. 4, L. n. 300/1970 ordinava la reintegrazione dell’opponente nel postodi lavoro e condannava la società a pagare l’indennità risarcitoria pari a 12mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (di euro 1.936,74).In particolare riteneva che i comportamenti descritti nella relazioneinvestigativa (la guida di uno scooter di grosse dimensioni, la conduzione delcane a spasso, il reggere le buste della spesa con la mano sinistra colpitadall’infortunio) non fossero lesivi dello stato di salute, né idonei a pregiudicareo ritardare la guarigione del lavoratore, né vi fossero elementi dai qualidesumere la mera simulazione dello stato di malattia.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla società.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Oscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025a) ai fini della rimessione in termini, prima di verificare la non imputabilitàdel ritardo occorre verificare se sussisteva il requisito della tempestivitàdell’istanza intesa come immediatezza della reazione della parte alpalesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormaipreclusa;b) nel caso in esame la tempestività sussiste, poiché l’istanza di rimessionein termini è stata formulata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima udienzautile successiva alla sollevata eccezione di controparte di intervenutadecadenza, in cui il lavoratore aveva allegato prova documentale dellacausa di forza maggiore (virus informatico) che aveva impedito iltempestivo deposito del ricorso;c) trattasi di un’istanza tempestiva, in quanto proposta dinanzi al giudicedella fase sommaria, prima della declaratoria di inammissibilità delladomanda;d) sussiste altresì l’impedimento non imputabile alla parte, trattandosi divirus informatico che la Corte di Cassazione ha ritenuto tale (Cass. sez.un. n. 4135/2019; Cass. n. 29757/2019);e) nel caso in esame il difensore ha prodotto il rapporto di interventotecnico della ditta [OSCURATO:PERSONA] da cui si evincono i fatti, ledate e le modalità dell’intervento tecnico di “recupero” durato dal 16novembre al 19 novembre 2020, imputabili a “cyberattacco mediantecriptolocker che aveva reso inefficaci le protezioni perimetrali (firewall)e applicative (antivirus e antimalaware) presenti presso lo studio,rendendo inutilizzabili n. 4 pc e chiavetta firma digitale”;f) è diritto di chi agisce provvedere al deposito telematico degli atti entrola fine dell’ultima giornata utile per il deposito, senza potersi sindacarenel merito le ragioni di tale scelta;g) il fatto impeditivo si era manifestato nel pomeriggio del 16 novembre,sicché non sarebbe stato possibile il deposito cartaceo del ricorso, inogni caso impedito dall’obbligo di deposito telematico degli attiintroduttivi del giudizio, che costituiva la regola nel periodoemergenziale COVID-19 (art. 83 d.l. n. 18/2020), vigente fino altermine (più volte prorogato) del 31 dicembre 2020;Oscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025h) in quel periodo vigeva altresì il provvedimento n. 237/2020 dell’UfficioData pubblicazione 16/10/2025di presidenza della Corte d’Appello di Napoli, che invitava tutti imagistrati del distretto “a valutare con sufficiente benevolenzaeventuali richieste di rimessione in termini, tenuto anche conto dellenotevoli difficoltà di accesso agli uffici giudiziari, a causa delle restrizioniconnesse alla pandemia in atto”;i) nel merito, a seguito dell’infortunio sul lavoro verificatosi il 20/02/2020(contusione mano e polso sinistro) vi fu prescrizione di riposo, ghiaccioe terapia medica al persistere dei sintomi con prognosi di sette giorni,come da referto ospedaliero, poi prorogati di ulteriori dieci giorni eripresa del servizio al termine del periodo anzidetto in data 09/03/2020;j) il Tribunale ha valutato i comportamenti descritti nella relazioneinvestigativa come non idonei a far presumere l’inesistenza dellamalattia e, dunque, una sua simulazione, né a pregiudicare o ritardarela guarigione o il rientro in servizio del lavoratore;k) tale convincimento è condiviso da questa Corte, sicché non sussiste laviolazione dei generali doveri di correttezza e di buona fede, poiché iltipo di infortunio certificato non impediva lo svolgimento di attivitàquotidiane di ordinaria amministrazione, pur considerando che illavoratore è mancino, bensì solo di quelle legate all’attività lavorativadi macellaio;l) non può applicarsi la tutela soltanto indennitaria ex art. 18, co. 5, L. n.300/1970, poiché l’insussistenza del fatto contestato comprende anchel’ipotesi in cui il fatto sia sussistenza, ma sia privo del carattere diilliceità, come nel caso in esame.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.6.- C.R. ha resistito con controricorso.7.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato proposta didefinizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c.8.- La società ricorrente ha presentato tempestiva istanza di decisione.9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.Oscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132,co. 2, n. 4), e 153 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutatempestiva l’istanza di rimessione in termini e sussistente l’impedimentodovuto a causa di forza maggiore.Il motivo è fondato per quanto di ragione.Questa Corte ha più volte affermato che l'istituto della rimessione intermini, ex art. 153, co. 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nelladecadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè,in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio delladurata ragionevole del processo (Cass. ord. n. 4034/2025; Cass. ord. n.22342/2021; Cass. ord. n. 25289/2020).E, come si evince dalle stesse pronunzie ricordate dai Giudici del reclamo(Cass. n. 23561/2011; Cass. n. 6102/2019), questa Corte di legittimità haprecisato che la tempestività – ossia l’immediatezza della reazione della partecolpita da decadenza – va valutata rispetto al momento in cui è maturata ladecadenza (nella specie 16/11/2020), di cui abbia avuto consapevolezza laparte o il suo difensore.

In sostanza la rimessione in termini richiedel’immediatezza della reazione rispetto al palesarsi della necessità di svolgerequell’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 19290/2016; Cass. n.23561/2011); da tanto deriva che essa non può essere condizionata o inqualche modo rapportata alla eventuale proposizione della eccezione didecadenza della controparte.

Inoltre, neppure può dirsi sempre tempestiva,come viceversa mostra di ritenere la sentenza impugnata, l’istanza anteriorealla decisione di improcedibilità, perché allora sarebbe sempre tempestivapurché anteriore a quella decisione di rito, in tal modo restando preclusa algiudice per ciò solo la valutazione della tempestività dell’istanza, che inveceil legislatore gli riserva.La Corte territoriale non si è conformata alle indicazioni del giudice dilegittimità avendo mostrato di ancorare la verifica dei presupposti dellarimessione in termini a elementi a tal fine ininfluenti in quanto estrinseci alladisciplina dell’istituto ed alle esigenze ad essa sottese riconducibili in definitivaal canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111Cost. .A tanto consegue la cassazione con rinvio della decisione al fine di unaOscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025rinnovata valutazione del requisito della tempestività dell’istanza dirimessione in termini avanzata dal difensore del lavoratore alla luce delseguente principio di diritto:“ai fini della rimessione in termini il requisito essenziale della tempestivitàdell’istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto almomento in cui si è palesata la necessità di svolgere quell’attività processualeormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescinderedalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte”.Alla Corte di merito spetterà, poi, trarne le conseguenze in ordine alle variedomande (reintegratoria e indennitario-risarcitoria) proposte dal lavoratore.2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c. per avere la Corteterritoriale omesso ogni pronunzia sull’istanza di una consulenza tecnicad’ufficio di tipo informatico per accertare la fondatezza della ragione ostativaaddotta dal lavoratore nell’istanza di rimessione in termini.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118disp.att.c.p.c. per difetto di motivazione circa la valutazione delle proveinerenti al merito dell’addebito disciplinare.L’esame dei motivi secondo e terzo resta assorbito dall’accogimento delprimo motivo.Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.3.- Sussistendo i presupposti di legge, dispone che in caso di diffusionedovrà essere omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’Appello di Napoli, in diversa composizione, alla quale è demandato ilregolamento delle spese anche del presente giudizio di legittimità.In caso di diffusione dispone che sia omessa l’indicazione delle generalitàOscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs.n. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/09/2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
is, Marino, presso avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroC.R. , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2207/2023 pubblicatain data 26/05/2023, n.r.g. 3165/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/09/2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- C.R. era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], conmansioni di macellaio, fino al 21/04/2020, quando era stato licenziato permotivi disciplinari (per aver simulato lo stato di malattia – contusione al polsosinistro – posto a giustificazione dell’assenza oppure avere tenutoOscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025comportamenti incompatibili con il predetto stato ovvero idonei apregiudicare e/o ritardare la guarigione).L’ C.R. impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di TorreAnnunziata, chiedendone la declaratoria di nullità e/o di inefficacia in quantoritorsivo o discriminatorio o comunque di illegittimità per insussistenza delfatto e di giusta causa oppure in violazione dell’art. 88 del contratto collettivoaziendale, al fine di ottenere l’ordine alla società di reintegrarlo nel posto dilavoro con tutte le conseguenze previste dall’art. 18, co. 1 o 4, L. n.300/1970.2.- Costituitasi in giudizio, la datrice di lavoro eccepiva la decadenza dellavoratore dall’impugnazione del licenziamento per aver depositato il ricorsogiudiziario oltre il termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del20/05/2020 e precisamente in data 19/11/2020 invece che entro il16/11/2020, ultimo giorno utile. Nel merito contestava la fondatezza delladomanda, di cui chiedeva il rigetto.3.- A conclusione della fase c.d. sommaria introdotta dalla legge n.92/2012, il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di decadenza, dichiaravainammissibile la domanda.A seguito dell’opposizione del lavoratore, il Tribunale accoglieva l’istanzadi rimessione in termini, espletava la prova testimoniale e, in accoglimentodella domanda di accertamento dell’insussistenza del fatto, ai sensi dell’art.18, co. 4, L. n. 300/1970 ordinava la reintegrazione dell’opponente nel postodi lavoro e condannava la società a pagare l’indennità risarcitoria pari a 12mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (di euro 1.936,74).In particolare riteneva che i comportamenti descritti nella relazioneinvestigativa (la guida di uno scooter di grosse dimensioni, la conduzione delcane a spasso, il reggere le buste della spesa con la mano sinistra colpitadall’infortunio) non fossero lesivi dello stato di salute, né idonei a pregiudicareo ritardare la guarigione del lavoratore, né vi fossero elementi dai qualidesumere la mera simulazione dello stato di malattia.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla società.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Oscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025a) ai fini della rimessione in termini, prima di verificare la non imputabilitàdel ritardo occorre verificare se sussisteva il requisito della tempestivitàdell’istanza intesa come immediatezza della reazione della parte alpalesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormaipreclusa;b) nel caso in esame la tempestività sussiste, poiché l’istanza di rimessionein termini è stata formulata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prima udienzautile successiva alla sollevata eccezione di controparte di intervenutadecadenza, in cui il lavoratore aveva allegato prova documentale dellacausa di forza maggiore (virus informatico) che aveva impedito iltempestivo deposito del ricorso;c) trattasi di un’istanza tempestiva, in quanto proposta dinanzi al giudicedella fase sommaria, prima della declaratoria di inammissibilità delladomanda;d) sussiste altresì l’impedimento non imputabile alla parte, trattandosi divirus informatico che la Corte di Cassazione ha ritenuto tale (Cass. sez.un. n. 4135/2019; Cass. n. 29757/2019);e) nel caso in esame il difensore ha prodotto il rapporto di interventotecnico della ditta [OSCURATO:PERSONA] da cui si evincono i fatti, ledate e le modalità dell’intervento tecnico di “recupero” durato dal 16novembre al 19 novembre 2020, imputabili a “cyberattacco mediantecriptolocker che aveva reso inefficaci le protezioni perimetrali (firewall)e applicative (antivirus e antimalaware) presenti presso lo studio,rendendo inutilizzabili n. 4 pc e chiavetta firma digitale”;f) è diritto di chi agisce provvedere al deposito telematico degli atti entrola fine dell’ultima giornata utile per il deposito, senza potersi sindacarenel merito le ragioni di tale scelta;g) il fatto impeditivo si era manifestato nel pomeriggio del 16 novembre,sicché non sarebbe stato possibile il deposito cartaceo del ricorso, inogni caso impedito dall’obbligo di deposito telematico degli attiintroduttivi del giudizio, che costituiva la regola nel periodoemergenziale COVID-19 (art. 83 d.l. n. 18/2020), vigente fino altermine (più volte prorogato) del 31 dicembre 2020;Oscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025h) in quel periodo vigeva altresì il provvedimento n. 237/2020 dell’UfficioData pubblicazione 16/10/2025di presidenza della Corte d’Appello di Napoli, che invitava tutti imagistrati del distretto “a valutare con sufficiente benevolenzaeventuali richieste di rimessione in termini, tenuto anche conto dellenotevoli difficoltà di accesso agli uffici giudiziari, a causa delle restrizioniconnesse alla pandemia in atto”;i) nel merito, a seguito dell’infortunio sul lavoro verificatosi il 20/02/2020(contusione mano e polso sinistro) vi fu prescrizione di riposo, ghiaccioe terapia medica al persistere dei sintomi con prognosi di sette giorni,come da referto ospedaliero, poi prorogati di ulteriori dieci giorni eripresa del servizio al termine del periodo anzidetto in data 09/03/2020;j) il Tribunale ha valutato i comportamenti descritti nella relazioneinvestigativa come non idonei a far presumere l’inesistenza dellamalattia e, dunque, una sua simulazione, né a pregiudicare o ritardarela guarigione o il rientro in servizio del lavoratore;k) tale convincimento è condiviso da questa Corte, sicché non sussiste laviolazione dei generali doveri di correttezza e di buona fede, poiché iltipo di infortunio certificato non impediva lo svolgimento di attivitàquotidiane di ordinaria amministrazione, pur considerando che illavoratore è mancino, bensì solo di quelle legate all’attività lavorativadi macellaio;l) non può applicarsi la tutela soltanto indennitaria ex art. 18, co. 5, L. n.300/1970, poiché l’insussistenza del fatto contestato comprende anchel’ipotesi in cui il fatto sia sussistenza, ma sia privo del carattere diilliceità, come nel caso in esame.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.6.- C.R. ha resistito con controricorso.7.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato proposta didefinizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c.8.- La società ricorrente ha presentato tempestiva istanza di decisione.9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.Oscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 132,co. 2, n. 4), e 153 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenutatempestiva l’istanza di rimessione in termini e sussistente l’impedimentodovuto a causa di forza maggiore.Il motivo è fondato per quanto di ragione.Questa Corte ha più volte affermato che l'istituto della rimessione intermini, ex art. 153, co. 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nelladecadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè,in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio delladurata ragionevole del processo (Cass. ord. n. 4034/2025; Cass. ord. n.22342/2021; Cass. ord. n. 25289/2020).E, come si evince dalle stesse pronunzie ricordate dai Giudici del reclamo(Cass. n. 23561/2011; Cass. n. 6102/2019), questa Corte di legittimità haprecisato che la tempestività – ossia l’immediatezza della reazione della partecolpita da decadenza – va valutata rispetto al momento in cui è maturata ladecadenza (nella specie 16/11/2020), di cui abbia avuto consapevolezza laparte o il suo difensore. In sostanza la rimessione in termini richiedel’immediatezza della reazione rispetto al palesarsi della necessità di svolgerequell’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 19290/2016; Cass. n.23561/2011); da tanto deriva che essa non può essere condizionata o inqualche modo rapportata alla eventuale proposizione della eccezione didecadenza della controparte. Inoltre, neppure può dirsi sempre tempestiva,come viceversa mostra di ritenere la sentenza impugnata, l’istanza anteriorealla decisione di improcedibilità, perché allora sarebbe sempre tempestivapurché anteriore a quella decisione di rito, in tal modo restando preclusa algiudice per ciò solo la valutazione della tempestività dell’istanza, che inveceil legislatore gli riserva.La Corte territoriale non si è conformata alle indicazioni del giudice dilegittimità avendo mostrato di ancorare la verifica dei presupposti dellarimessione in termini a elementi a tal fine ininfluenti in quanto estrinseci alladisciplina dell’istituto ed alle esigenze ad essa sottese riconducibili in definitivaal canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111Cost. .A tanto consegue la cassazione con rinvio della decisione al fine di unaOscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025rinnovata valutazione del requisito della tempestività dell’istanza dirimessione in termini avanzata dal difensore del lavoratore alla luce delseguente principio di diritto:“ai fini della rimessione in termini il requisito essenziale della tempestivitàdell’istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto almomento in cui si è palesata la necessità di svolgere quell’attività processualeormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescinderedalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte”.Alla Corte di merito spetterà, poi, trarne le conseguenze in ordine alle variedomande (reintegratoria e indennitario-risarcitoria) proposte dal lavoratore.2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c. per avere la Corteterritoriale omesso ogni pronunzia sull’istanza di una consulenza tecnicad’ufficio di tipo informatico per accertare la fondatezza della ragione ostativaaddotta dal lavoratore nell’istanza di rimessione in termini.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118disp.att.c.p.c. per difetto di motivazione circa la valutazione delle proveinerenti al merito dell’addebito disciplinare.L’esame dei motivi secondo e terzo resta assorbito dall’accogimento delprimo motivo.Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio dilegittimità.3.- Sussistendo i presupposti di legge, dispone che in caso di diffusionedovrà essere omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’Appello di Napoli, in diversa composizione, alla quale è demandato ilregolamento delle spese anche del presente giudizio di legittimità.In caso di diffusione dispone che sia omessa l’indicazione delle generalitàOscuramento disposto Numero registro generale 15081/2023Numero sezionale 3681/2025Numero di raccolta generale 27626/2025Data pubblicazione 16/10/2025e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs.n. 196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/09/2025.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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