CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due distinti ricorsi, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in epigrafe indicata, che, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento parziale operato dalla Corte di cassazione il 25/03/2021 della pronuncia emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26/09/2019 Ritenuto che l'unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 11\94we st.Q. euattrom3ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M