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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46542/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 17/6/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto, in concorso e nella loro abitazione, 1.165,832 grammi di marijuana, pari a 8728 dosi medie, capo A della rubrica) ed [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 3.600 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto 129,224 grammi di marijuana, pari a 1034 dosi medie singole, nella cucina della propria abitazione, capo B della rubrica), ha ridotto la pena inflitta ai primi due imputati a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a 1 anno e 2 mesi di reclusione e 3.200 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della configurabilità della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, cui il giudici di merito erano pervenuti esclusivamente sulla base del dato ponderale della sostanza detenuta, omettendo la necessaria analisi globale della condotta e, in particolare, la dimensione domestica della stessa, indice di rudimentalità della attività di detenzione e cessione.

Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un primo motivo, un vizio della motivazione nella parte relativa al mancato riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, a causa della omessa considerazione di tutti gli aspetti presi in considerazione da tale disposizione; con un secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che generico, essendo privo di analisi della condotta e di confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, è volto a censurare sul piano del merito la valutazione di non modesta offensività della condotta, che è stata fondata in modo logico e in coerenza con l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità sul dato ponderale, di entità tale di impedire di qualificare il fatto come modestamente offensivo o di lieve entità, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate dai ricorrenti, nCt peraltro di contenuto non consentito in questa sede, in quanto volte, in realtà, a sindacare una valutazione di merito di cui è stata data giustificazione con motivazione idonea e immune da vizi logici.

Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per ragioni analoghe, sia perché riproduttivo dei motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, sia perché volto a sindacare la valutazione di non lieve offensività del fatto, fondata correttamente sulla rilevanza insuperabile del dato ponderale della sostanza detenuta, sia a causa della sua genericità nella parte relativa alla determinazione della pena, stabilita considerando quale base di computo una pena non distante dalla media edittale e dunque non richiedente specifica e analitica motivazione (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 17/6/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto, in concorso e nella loro abitazione, 1.165,832 grammi di marijuana, pari a 8728 dosi medie, capo A della rubrica) ed [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 3.600 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto 129,224 grammi di marijuana, pari a 1034 dosi medie singole, nella cucina della propria abitazione, capo B della rubrica), ha ridotto la pena inflitta ai primi due imputati a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 4.000 euro di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a 1 anno e 2 mesi di reclusione e 3.200 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla esclusione della configurabilità della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, cui il giudici di merito erano pervenuti esclusivamente sulla base del dato ponderale della sostanza detenuta, omettendo la necessaria analisi globale della condotta e, in particolare, la dimensione domestica della stessa, indice di rudimentalità della attività di detenzione e cessione. Avverso la medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un primo motivo, un vizio della motivazione nella parte relativa al mancato riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, a causa della omessa considerazione di tutti gli aspetti presi in considerazione da tale disposizione; con un secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che generico, essendo privo di analisi della condotta e di confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, è volto a censurare sul piano del merito la valutazione di non modesta offensività della condotta, che è stata fondata in modo logico e in coerenza con l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità sul dato ponderale, di entità tale di impedire di qualificare il fatto come modestamente offensivo o di lieve entità, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate dai ricorrenti, nCt peraltro di contenuto non consentito in questa sede, in quanto volte, in realtà, a sindacare una valutazione di merito di cui è stata data giustificazione con motivazione idonea e immune da vizi logici. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per ragioni analoghe, sia perché riproduttivo dei motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, sia perché volto a sindacare la valutazione di non lieve offensività del fatto, fondata correttamente sulla rilevanza insuperabile del dato ponderale della sostanza detenuta, sia a causa della sua genericità nella parte relativa alla determinazione della pena, stabilita considerando quale base di computo una pena non distante dalla media edittale e dunque non richiedente specifica e analitica motivazione (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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