CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Benevento il 10 dicembre 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, essendo coinvolto in un incidente stradale dal quale derivavano lesioni personali alle persone offese, non ottemperava all'obbligo di fermarsi e prestare soccorso, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, affermata nonostante la mancata escussione dei testi in dibattimento, e lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati in quanto assertivi, generici e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non formula specifiche richieste con la indicazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto poste a sostegno delle stesse, limitandosi a lamentare - assai vagamente - la asserita inadeguatezza motivazionale della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v., tra le altre, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584, in motivazione, e spec. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Inoltre, il ricorso è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi consìderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 3 e 4): gli elementi probatori sono stati correttamente acquisiti in dibattimento mediante il consenso delle parti ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen.; la ricostruzione fattuale offerta dalle vittime del sinistro risulta attendibile e confermata dai rilievi della P.G. nonché dalle dichiarazioni rese dall'imputato; l'imputato be si è subito dato alla fuga; infine, rileva la personalità trasgressiva dell'imputato e l'assenza di elementi di positiva valutazione. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend