CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12004/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso il decreto del Tribunale di Milano, pubblicato in data 16.6.2022, N.R.G.13119/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18327/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 12004/2026Data pubblicazione 30/04/20261.Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Albertoni avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con il quale nonera stato ammesso il credito dal medesimo azionato nei confronti de Fallimento.[OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione aveva dedotto di essere statodipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., di essere stato inquadrato nel terzo livello del CCNLCommercio-Terziario ed aveva asserito di avere svolto nel tempo mansionisempre più rilevanti che avevano giustificato la retribuzione percepita.[OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la mancanza di prova delle mansioni svolte edegli obblighi retributivi assunti dalla società in relazione alle stesse ed hasostenuto (coltivando un profilo già espresso dal giudice delegato nelprovvedimento di esclusione del credito) che l’opponente amministrava lasocietà fallita, eventualmente con il padre.2. Il Tribunale ha rilevato la circostanza incontroversa che [OSCURATO:PERSONA],il padre dell’opponente, lo aveva assunto come impiegato commerciale di terzolivello nel dicembre 2008 alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. riconoscendogli larelativa retribuzione.3. All’esito dell’istruttoria testimoniale, ha escluso che il formaleinquadramento del ricorrente come dipendente nella struttura aziendale e laretribuzione di circa € 10.000 mensili indicata nelle buse paga avessero alcunrilievo probatorio ed ha ritenuto dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era unamministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]..4. Ha dunque respinto la domanda, in quanto fondata su un rapporto dilavoro insussistente.5. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 93, comma 3, nn. 2) e 3), e comma 6, R.D. n. 267/1942.Numero registro generale 18327/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 12004/2026Data pubblicazione 30/04/2026Sostiene che ai fini dell’ammissione del credito allo stato passivo è sufficienteil rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 93 R.D. n. 267/1942, non potendoil curatore sostenere l’inidoneità delle buste paga a dimostrare la fondatezzadella pretesa retributiva; richiama sul punto Cass. n. 17312/2022.Evidenzia che la domanda di ammissione al passivo aveva rispettato dettedisposizioni, avendo il ricorrente dedotto di avere prestato attività di lavorosubordinato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2.1.2009, di non avere ricevutoparte della retribuzione del mese di febbraio 2020, pari ad € 7647,72 (di cuiaveva allegato il cedolino) né le competenze di fine rapporto (ratei di tredicesimae di quattordicesima, ferie, festività e ROL non goduti, per il complessivo importodi € 68.907,18) ed il TFR (€ 64.088,62 lordi) ed avendo il ricorrente allegato ilprospetto di calcolo rilasciato da [OSCURATO:SOCIETA]. e la certificazione unica riferita airedditi del 2019.Lamenta che tali crediti erano stati esclusi dallo stato passivo senza unaccertamento in fatto da parte del giudice delegato.2. Il motivo è inammissibile.La stessa censura denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 93,comma 3, nn. 2) e 3), e comma 6, R.D. n. 267/1942, riguardante il contenutodel ricorso per il riconoscimento di un credito nel passivo fallimentare, e dunqueuna fase precedente del giudizio.Pur richiamando il principio secondo cui il curatore ha facoltà di contestare lerisultanze delle buste paga con altri mezzi di prova, ovvero con specifichededuzioni e argomentazioni volte a contestarne l’inesattezza, la cui valutazioneè rimessa al prudente apprezzamento del giudice, la censura non coglie ildecisum.Dal decreto impugnato risulta che il curatore aveva ritenuto ingiustificato enon dovuto il pagamento eseguito oltre il livello contrattuale richiamato; ilcuratore aveva infatti evidenziato che a fronte di una retribuzione ordinariamensile come indicata nella busta paga allegata, di quasi diecimila euro (sullaquale risultavano parametrati tutti gli altri crediti insinuati), il CCNL diriferimento prevedeva un trattamento inferiore ai duemila euro.Numero registro generale 18327/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 12004/2026Data pubblicazione 30/04/2026Risulta inoltre che il giudice delegato aveva confermato la proposta diesclusione del curatore, in quanto nella lettera di assunzione allegata alleosservazioni erano confermate la qualifica di impiegato commerciale di terzolivello e la retribuzione “come da CCNL di riferimento”, e il versamento di sommee contributi superiori a quelli previsti per il trattamento economico e contrattualepuò eventualmente rilevare ai sensi dell’art. 67 L.F., ma non in ordine allespettanza dei crediti insinuati.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso diesaminare le eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo al valore delladocumentazione prodotta e alla sua opponibilità al curatore ed il mancatoriscontro alle medesime, nonché le osservazioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] note conclusionali depositate in data 18.3.2022.Lamenta la contraddittorietà della motivazione, avendo il Tribunale fondatola decisione sulle dichiarazioni rese da un teste che ha ritenuto scarsamenteSi duole della mancata valutazione delle osservazioni svolte da GiampaoloAlbertoni nelle note conclusionali depositate in data 18.3.2022, evidenziando chea fronte delle eccezioni sollevate dal Fallimento (che aveva sostenutol’inopponibilità delle buste paga, in quanto prive di data certa, timbro, sigla ofirma del datore di lavoro ed aveva individuato nel contratto di assunzione l’unicodocumento valido), il Tribunale non aveva valutato tali documenti.Sostiene che il versamento dei contributi da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. era di persé sufficiente a dimostrare la sussistenza e la veridicità della retribuzionepercepita dal lavoratore; evidenzia che nel caso di specie il credito retributivorisultava accertato dalla [OSCURATO:PERSONA], prova documentale ai finidell’opponibilità del credito al fallimento, e dall’estratto della posizionecontributiva presso l’INPS, come evidenziato nelle memorie conclusive.4. La censura è inammissibile.L’omesso esame di eccezioni, argomentazioni, difese e memorie non èinnanzitutto riconducibile al paradigma dell’art. 360, comma primo n. 5 cod.Numero registro generale 18327/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 12004/2026Data pubblicazione 30/04/2026proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storiconaturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituitooggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n.13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).Ciò premesso, il motivo non coglie il decisum.Il Tribunale ha rilevato che il fallimento nel costituirsi in giudizio avevarilevato che mancava la prova documentale delle mansioni svolte e degli obblighiretributivi assunti dalla società fallita in relazione ed aveva sostenuto cheGiampaolo Albertoni era un amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]In particolare, ha escluso in radice il rilievo probatorio della formaleassunzione di [OSCURATO:PERSONA], del suo formale inquadramento comelavoratore subordinato da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e delle buste paga, in quanto haritenuto dimostrato che il rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse insussistente.Il decreto impugnato ha dunque dato contezza delle ragioni per le quali haritenuto dirimente l’effettiva inussistenza rapporto di lavoro subordinato traGiampaolo Albertoni e la [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto ad ogni altro rilievo ed eccezione.Il Tribunale non ha fondato la decisione sulla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA],ma ha valutato il complesso delle risultanze istruttorie ed ha rilevato che ledichiarazioni rese da tutti i testi hanno lasciato sullo sfondo la figura di GiovanniAlbertoni, legale rappresentante della società.Pur avendo evidenziato che secondo quanto riferito dalla teste [OSCURATO:PERSONA] incontrasto con le altre deposizioni, il piano ferie e ogni altra problematica di lavoroveniva affrontata dai dipendenti con [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto attendibili lealtre deposizioni, da cui risultava che i lavoratori si erano rapportatiesclusivamente a [OSCURATO:PERSONA], o al più “anche” a [OSCURATO:PERSONA].5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versareNumero registro generale 18327/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 12004/2026Data pubblicazione 30/04/2026l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 18327/2022Numero sezionale 828/2026Numero di raccolta generale 12004/2026Data pubblicazione 30/04/2026