CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 31865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emessa in data 26/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che non è stata che non è stata chiesta la trattazione orale delprocedimento,letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlessandroCimmino, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnatalimitatamente alle pene accessorie applicate, di revocare l’interdizione legale e disostituire l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con la pena accessoriadell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, su accordodelle parti, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, articolando un unico motivo con il quale si deduceviolazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) codi proc. pen. inrelazione agli artt. 29 e 32 cod. pen. per illegalità delle pene accessorieconseguente all'omessa sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici eall'omessa revoca dell'interdizione legale a seguito della riduzione della penaprincipale al di sotto dei 5 anni di reclusione: osserva la difesa che, neldispositivo, la Corte territoriale provvedeva a modificare le pene accessorie pergli altri coimputati la cui pena era stata parimenti ridotta al di sotto dei 5 anni direclusione, mentre ometteva di adottare analoga sostituzione per la posizione diElvini, lasciando invariate le pene accessorie dell'interdizione perpetua daipubblici uffici e dell'interdizione legale, nonostante la riduzione della penaprincipale al di sotto della soglia di legge che le giustificava, con la conseguenteillegalità del trattamento sanzionatorio accessorio.3. Il ricorso è fondato, dovendo prendere atto che l'applicazione dellepene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 cod. pen. è avvenuta contra legem.4. La Corte di appello, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., ha ridotto la pena inflitta al ricorrente con la sentenza di primo grado(pari ad anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.600 di multa, con interdizione inperpetuo dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la pena) ad anni 4 mesi7 di reclusione ed euro 2.167 di multa.4.1. Va, in primo luogo, evidenziato che è deducibile con ricorso percassazione l'applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito dipatteggiamento, della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubbliciuffici e che, in ogni caso, l'illegalità della pena accessoria erroneamente applicataè rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorso siainammissibile (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862-02:fattispecie relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizionelegale e alla sospensione della responsabilità genitoriale durante la pena,disposte avendo riguardo alla pena complessiva, quale risultante dall'aumentoper la continuazione, piuttosto che alla pena principale irrogata per il reato piùgrave, all'esito della comparazione tra circostanze e della diminuzione per il rito;Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-01; Sez. 6, n. 21233 del09/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288235-01, con riferimento al concordato inappello).4.2. In particolare, poiché la durata della pena principale applicata èinferiore ai cinque anni di reclusione (nel caso di specie anni 4, mesi 7 direclusione ed euro 2.167 di multa), la pena accessoria dell’interdizione perpetuadai pubblici uffici – così come disposto dalla Corte di appello in relazione ad altriimputati – deve essere sostituita con quella dell’interdizione dai pubblici uffici perla durata di anni cinque, in applicazione dell'art. 29 cod. pen. (che determina incinque anni la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea daipubblici uffici per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferioreai tre anni di reclusione).4.3. Quanto alla pena accessoria dell’interdizione legale, la stessa, vaeliminata, non trovando applicazione l’art. 32 cod. pen., che prevede tale penaaccessoria per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore adanni cinque di reclusione.5. All’eliminazione della pena accessoria dell’interdizione legale e allasostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici conquella di anni cinque provvede direttamente questa Corte ai sensi dell’art. 620lett. l, cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez.3, n. 2884 del 13/01/2023, Impellizzeri, non mass.). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della penaaccessoria della interdizione dai pubblici uffici che determina in anni cinque eall'applicazione della interdizione legale, che elimina.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]