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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 aprile 1963

Cassazione n. 40861/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il 4/4/1963 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Milano in data 28/1/2022 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] pervenuta in data 2/9/2022 -udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -udito il difensore dell'indagata, Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Milano, in accoglimento dell'appello del P.m. ed in riforma dell'ordinanza del Gip in data 28/11/2021, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati provvisoriamente ascritti ai capi B e C della rubrica il sequestro della somma di euro 3.495.318,69 e, in subordine, dei saldi attivi di conto corrente o di altri rapporti o strumenti finanziari presso istituti di credito italiani ed esteri nella disponibilità o comunque riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] ovvero di beni o utilità diversi fino alla concorrenza della citata somma.1.1 In data 15/11/21 il P.m. presso il Tribunale di Milano emetteva in via d'urgenza decreto ex art. 321, commi 3 bis, 3ter cod.proc.pen., 12 bis d.lgs 74/2000, 648 quater cod.pen. con cui disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro della complessiva somma di euro 3.485.318,69 in quanto indagata per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi ex art. 3 d.lgs 74/2000 ( capo B) ed autoriciclaggio (capo C).

Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata gli addebiti a carico dell'indagata scaturiscono dalle indagini sulla la c.d.

" vicenda Isolani" relativa alla vendita simulata da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Manuela M2ISCOli dei beni delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl al fine di sotlrarli alle procedure esecutive conseguenti al mancato pagamento dei debiti tributari, superiori a cinque milioni di euro, accumulati negli anni, beni che in realtà erano rimasti nella disponibilità dei due che, dopo essersi trasferiti a Tenerite, continuavano a svolgere attività nel settore delle gare automobilistiche.

Gli atti di vendita che si assumono simulati hanno visto quale apparente acquirente la [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:PERSONA], società con sede ad [OSCURATO:PERSONA] riferibile alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha acquisito i beni della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro centomila e quelli di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di un milione e centomila euro.

In particolare, con tre distinte compravendite effettuate il 3/4/2016 la Only Italia, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] un semirimorchio lmt Miele, una trattore stradale [OSCURATO:PERSONA], il dominio internet della [OSCURATO:PERSONA] e il marchio nazionale omonimo registrato nel 2010, unitamente alla licenza d'uso del marc:hio Ferrari; con la seconda la stessa società acquistava da [OSCURATO:PERSONA] srl, amministrata da [OSCURATO:PERSONA], tre automobili da corsa Ferrari.

Con la terza e contestuale compravendita la Only Italia cedeva i beni appena acquisiti ad una società di [OSCURATO:PERSONA] la More&[OSCURATO:PERSONA] al prezzo di dieci milioni di euro, facendo seguito a pregressi accordi intercorsi nel dicembre 2015 e marzo 2016 con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della More&More aventi ad oggetto gli stessi beni e riportanti lo stesso importo di vendita. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 3 d.lgs n.74/2000, 648ter.1 cod.pen. e 125, comma 3, cod.proc.pen.

Error in judicando e motivazione apparente in punto di sussistenza della condotta materiale del delitto di dichiarazione fraudolenta.

Secondo la difesa il Tribunale ha errato ritenendo la giuridica configurabilità del delitto di cui all'art. 3 d.lgs 74/2000, argomentando circa la riconducibilità dei redditi conseguiti dalle società del network Only Italia a [OSCURATO:PERSONA], sull'uso di documentazione falsa e sulla prova di operazioni simulate, quali la fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]Cina per l'importo di euro 229.400 relativa all'organizzazione dell'evento pubblicitario tenutosi in Roma nel maggio 2016.

Siffatte condotte, secondo l'ordinanza impugnata, sono suscettibili anche alternativamente di integrare la fattispecie in contestazione e hanno consentito all'indagata il conseguimento di un'evasione d'imposta pari ad euro 3.389.265,80 per l'anno 2016 e di euro 96.052 per l'anno 2017.

Assume la difesa che i giudici della cautela hanno trascurato di considerare che la fattispecie ha un'articolazione bifasica e prevede la presenza di una dichiarazione mendace e di un'attività ingannatoria a sostegno del mendacio materializzato nella dichiarazione, richiamando in proposito le pronunzie di legittimità che hanno evidenziato il carattere residuale della norma incriminatrice rispetto all'art. 2 d.lgs 74/2000 e la necessità che gli "altri artifizi" evocati dalla stessa trovino comunque concretizzazione nelle scritture contabili del soggetto agente.

Pertanto, sostiene il difensore, nonostante a seguito dell'intervento riformatore effettuato con d.

Igs n. 158/2015 sia stato espunto dalla norma l'espresso riferimento all'inciso "falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie" dalla struttura materiale del reato, persiste la necessità per ragioni di ordine logico sistematico che l'elemento mendace risulti incorporato nelle scritture contabili giacché solo per tal via si realizza l'effetto di sviamento sull'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Nella specie le dichiarazioni dei redditi dell'indagata interponente (secondo l'ipotesi accusatoria) risultano al più meramente omissive quanto ai maggior redditi asseritamente conseguiti e tassabili mentre le scritture contabili della stessa interponente e delle società che si assumono interposte non sono state acquisite ed analizzate.

Non vi è, dunque, prova alcuna che i negozi simulati e i documenti falsi siano stati riversati nelle scritture contabili dei soggetti interessati.

In assenza del quid pluris specializzante richiesto dalla norma secondo la ricorrente sarebbe al più ravvisabile un'ipotesi di esterovestizione di società, suscettibile di integrare una fattispecie di omessa dichiarazione rilevante ex art. 5 D. Igs 74/2000, avendo l'ordinanza impugnata omesso di verificare che la pretesa attività ingannatoria abbia trovato rappresentazione a livello documentale e dichiarativo e di verificare in concreto l'esistenza di un'attività decettiva idonea a fuorviare l'amministrazione.

Aggiunge la difesa che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus sulla base dell'asserita creazione da parte dell'indagata di una serie di società estere fittizie ed inesistenti; dell'utilizzo del contratto simulato siglato il 21/4/2016 nell'ambito della vicenda Isolani; dell'emissione della fattura falsa della [OSCURATO:PERSONA]Cina.

Tuttavia la base dimostrativa della pretesa interposizione fittizia poggia sull'assunto apodittico del mancato rinvenimento di documentazione attestante l'operatività della società Only Italia e sullo svilimento della documentazione prodotta dalla difesa, dando ingresso ad un'inammissibile inversione dell'onere della prova in quanto spetta al P.m. la produzione di elementi a sostegno della tesi accusatoria.

Al riguardo la difesa denunzia la mera apparenza della motivazione giacché il richiamo al capitale sociale della Only Italia di [OSCURATO:PERSONA] e all'assenza di personale dipendente non tiene conto della legislazione del paese estero e della natura e oggetto sociale della compagine.

Quanto alla scrittura privata falsa del 21/4/2016 la difesa sottolinea che non vi è prova alcuna che detto documento sia stato iscritto nella contabilità delle società contraenti OliAC HK e More 81 More mentre con riferimento alla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]Cina in relazione all'evento pubblicitario tenutosi a Roma nel maggio 2016 la contestazione potrebbe al più essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000.

Il collegio cautelare afferma in proposito che si tratta di un documento soggettivamente simulato in quanto emesso dalla Fondazione mentre il pagamento veniva effettuato sul conto corrente dell'indagata, trascurando la sussistenza di un potenziale conflitto di carattere non solo terminologico tra fatture soggettivamente inesistenti e fatture soggettivamente simulate.

Pertanto, la difesa conclude per la giuridica impossibilità di configurare l'illecito fiscale in discorso, con ricadute anche sulla sussistenza del delitto di autoriciclaggio.

In ordine a detto addebito la ricorrente, dopo aver condiviso la valutazione del riesame circa la possibilità di attribuire rilievo esclusivamente alle condotte successive al 26/10/2017, ravvisa un vizio logico nell'ordinanza impugnata che, escludendo il reimpiego in attività imprenditoriali e finanziarie mediante società già reputate inesistenti, addebita alla [OSCURATO:PERSONA] l'utilizzo di somme rivenienti dall'operazione Isolani quale imprenditrice in proprio, senza escludere la punibilità in ragione della mera destinazione delle somme ricevute al pagamento dei costi di affitto di un immobile, ai sensi del comma 4 dell'art. 648ter.1 cod.pen.; 2.2 error in judicando e motivazione apparente in punto di determinazione della competenza territoriale.

La difesa sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza impugnata a fondamento della reiezione dell'eccezione, tra le fattispecie contestate alla ricorrente e al coindagato Peirone al capo D) della rubrica provvisoria esiste un vincolo di connessione teleologica rispetto a cui le Sezioni Unite n. 53390/2017 non richiedono l'identità soggettiva di tutti gli autori dei vari delitti, mentre alla ravvisabilità del vincolo della continuazione osta non solo l'assenza di identità soggettiva degli autori coinvolti nelle varie fasi della vicenda ma anche la distanza temporale tra le operazioni dell'aprile 2016, fonte del profitto sottratto alla tassazione, e le successive condotte di autoriciclaggio e riciclaggio consumatesi a distanza di due anni.

In presenza di connessione teleologica tra tutti i reati provvisoriamente ascritti ai capi A),B),C) e D), a norma dell'art. 16 deve ravvisarsi il reato più grave nella fattispecie di riciclaggio consumato ad [OSCURATO:PERSONA], di cui a frode dichiarativa costituisce reato presupposto, con la conseguenza che detto illecito deve essere considerato parte dell'azione di riciclaggio, ed essendosi consumato il delitto ex art. 3 nel circondario del Tribunale di Roma, a detta A.G. spetta la competenza a conoscere del procedimento. 2.3 Con memoria pervenuta il 2/9/22 il difensore chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, inutilizzabile la documentazione che il P.m. di Milano ha fatto confluire nel fascicolo processuale, consistente in atti investigativi e procedimentali formati in epoca successiva all'ordinanza genetica e all'emissione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare deve dichiararsi l'irricevibilità ai fini del presente procedimento della produzione documentale allegata dal P.m. al fascicolo trasmesso a questa Corte in epoca successiva all'emanazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di atti non vagliati dal Tribunale cautelare nel contraddittorio tra le parti. 1.1 Logicamente prioritaria è la delibazione dell'eccezione di incompetenza territoriale reiterata dalla difesa.

Il collegio cautelare ha sostenuto che i reati oggetto di provvisoria incolpazione ai capi A),B),C),D) della rubrica sono oggettivamente connessi ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod.proc.pen. e, con specifico riguardo ai capi B) e C) ascritti alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 16 cod.proc.pen., ha individuato il primo degli atti del più grave delitto di autoriciclaggio nel pagamento di euro 85.305,57 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di canoni di locazione della sede di Only Italia di Milano, effettuato sul conto acceso presso Banca MPS di [OSCURATO:PERSONA]

90. La difesa ritiene, invece, che tutte le fattispecie contestate siano avvinte da connessione teleologica e che, ai sensi dell'art. 16, il reato più grave debba individuarsi nel riciclaggio ascritto al coindaqato Peirone al capo D), consumato in [OSCURATO:PERSONA], di cui l'illecito dichiarativo sub B) rappresenta un prodromo sicché, essendosi quest'ultimo perfezionato in Roma, ove l'indagata era fiscalmente domiciliata, radicherebbe nella capitale la competenza a conoscere del procedimento.

Osserva la Corte che, anche a voler ritenere corrette la prospettazione difensiva in ordine alla sussistenza di connessione teleologica tra tutte le fattispecie contestate, quantunque estranea ai contenuti delle imputazioni elevate, le conclusioni in ordine alla competenza territoriale dell'A.g. romana appaiono destituite di fondamento.

Infatti, il reato di riciclaggio sub ascritto a Peirone, integrato dalla gestione fiduciaria delle somme di provenienza delittuosa dapprima conferite alla [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:PERSONA] e successivamente transitate alla [OSCURATO:PERSONA], formalmente riferibile al Peirone ma in realtà costituita su indicazione della [OSCURATO:PERSONA], disegna una condotta frazionata e progressiva, attuata dal Peirone sulla scorta delle specifiche direttive impartitegli dalla [OSCURATO:PERSONA], che operava in Italia.

Al riguardo basti por mente all'analitica ricostruzione della vicenda relativa al pagamento della tranche di prezzo di euro 7 milioni effettuata dall'ordinanza impugnata a pag. 26 e segg. 1.2 Questa Corte ha chiarito che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 27611402;Sez. 6, n. 24548 del 22/05/2013, Rv. 256815).

Il compimento in Italia non solo dell'ideazione e programmazione dell'attività di riciclaggio e, quindi, di una parte essenziale della condotta posta in essere dal Peirone su diretto impulso e nell'interesse dell'indagata, vale non solo a radicare la giurisdizione nazionale in ordine al delitto sub D) (in tal senso la costante giurisprudenza, da ultimo Sez. 2, n. 4583 del 10/12/2021, cleri. 2022,Rv. 282812; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259486; Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016 Rv. 268432), ma fornisce dati dirimenti al fine dell'individuazione del giudice territorialmente competente.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotl:a tipica (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Rv. 282019).

Nella specie, in Italia e partitamente nel milanese si sono realizzate non solo le condotte illecite generatrici della provvista riciclata ma anche tutte le attività di pianificazione dei canali d accreditamento del prezzo, di gestione del conto strumentalmente attivato sulla LLL nonché quelle successive, relative alla costituzione della 'VVay Success presso la quale i fondi furono successivamente dirottati per poi essere retrocessi su conti riferibili all'indagata.

2. Anche il primo motivo è infondato.

La difesa sostiene che la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, prevista e sanzionata all'art. 3 del d.lgs 74/2000 come novellato dal d.lgs 158/2015, comporterebbe comunque "l'incorporazione dell'elemento mendace nelle...scritture contabili atte a proiettare una falsa rappresentazione di tipo decettivo quanto all'identificazione della base imponibile".

La tesi difensiva non può trovare accoglimento.

Rispetto alla precedente formulazione l'intervento novellatore del 2015 ha eliminato dalla norma incriminatrice dell'art. 3 il riferimento alla "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" e ha individuato le condotte penalmente rilevanti nell'effettuazione di "operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente" ovvero nell'utilizzo di "documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria".

Come espressamente evidenziato nella relazione illustrativa del Governo alla bozza di decreto, all'eliminazione del riferimento alla "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" consegue la possibilità di ravvisare il reato in capo a qualunque soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione Iva mentre in precedenza la fattispecie integrava un reato proprio in quanto addebitabile esclusivamente al contribuente obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

A seguito dell'intervento novellatore il reato presenta struttura non più trifasica ma bifasica ed è sostanziato dall'effettuazione di operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente e, alternativamente, dall'avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Deve -peraltro- aggiungersi, come evidenziato dalla relazione del Massimario della Corte e dalla dottrina, che la soppressione del riferimento alle scritture contabili obbligatorie non esclude che lo stesso mantenga rilievo ai sensi del secondo comma dell'art. 3 novellato in relazione all'utilizzo di documenti falsi, condotta che normativamente postula che gli stessi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2.1 Nella specie il capo d'incolpazione ascrive alla [OSCURATO:PERSONA], imprenditore persona fisica, il compimento di operazioni simulate sotto il profilo oggettivo e soggettivo in relazione all'emissione da parte della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], riconducibile all'indagata, della fattura 1/2016 dell'importo di euro 229,400 nei confronti della More&[OSCURATO:PERSONA] relativa a spese mai sostenute dalla Fondazione con riguardo all'evento pubblicitario del maggio 2016 a [OSCURATO:PERSONA] in Roma; l'uso della scrittura privata autenticata del 21/4/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e la More & More relativa alla cessione di alcuni beni della scuderia Isolani al prezzo di euro centomila, sebbene gli stessi beni fossero già stati ceduti allo stesso acquirente al prezzo di dieci milioni di euro con precedente atto del 2/4/2016; l'uso di mezzi fraudolenti consistiti nella interposizione delle società del gruppo Only Italia per l'acquisto e la vendita parzialmente simulati della scuderia Isolani, con accredito dei compensi pari ad euro 7.300.000 in parte sul conto della [OSCURATO:PERSONA]&Trade con sede in Polonia e in parte sul conto della [OSCURATO:PERSONA]& [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; nella già richiamata fatturazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle spese per l'evento del 19/5/2016 in Roma, nonostante l'accredito sul conto personale della [OSCURATO:PERSONA]; nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] con sede in S. Marino nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per euro 80 mila nell'anno 2017 ed euro 475.600 nell'anno 2018.

Quantunque il P.m. abbia ritenuto di incasellare le condotte nei differenti ed alternativi parametri della frode ex art. 3, invero la descrizione delle stesse è compendiata in una serie di negozi parzialmente o totalmente simulati, sinergicamente finalizzati al trasferimento di alcuni beni della scuderia Isolani (e principalmente della licenza d'uso del marchio Ferrari) al gruppo cinese Daohe.

L'ordinanza impugnata ha argomentato che, alla stregua delle risultanze investigative, consta che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre mantenuto la disponibilità dei beni materiali ed immateriali compravenduti con gli atti del 3/4/2016 ad eccezione del logo [OSCURATO:PERSONA] with Ferrari, chiarendo che la cessione del logo Ferrari tuttavia, in forza delle clausole di licenza, non poteva avvenire disgiuntamente dai beni della scuderia Isolani che i con ugi Isolani-Mascoli avevano interesse a cedere formalmente per sottrarsi alle azioni esecutive dell'Erario.

Dai convergenti interessi della [OSCURATO:PERSONA] e degli Isolani sono scaturite le compravendite del 3/4/2016, simulate soggettivamente, attesa la fittizia interposizione quale acquirente della Only Italia di [OSCURATO:PERSONA], e oggettivamente, stante la simulazione parziale quanto al compendio ceduto, risultando in concreto alienato dai venditori esclusivamente il logo della scuderia abbinato al logo Ferrari. 2.2 L'ordinanza impugnata ha dettagliatamente ricostruito anche le movimentazioni di danaro conseguiti alle compravendite in contestazione, evidenziando come le plurime rogatorie eseguite hanno consentito di accertare che i flussi finanziari generati dalle stesse non sono stati disposti né ricevuti dalle parti contraenti (pag. 19 e segg.).

Il Tribunale cautelare ha dato, altresì, conto con una motivazione congrua e priva di criticità giustificative degli elementi che attestano "l'inesistenza giuridica ed economica delle società del network Only Italia", sottolineando le emergenze investigative che depongono per detta conclusione, ravvisabili nell'assoluta inconsistenza del capitale sociale, nell'assenza di un'autonoma sede sociale e di personale dipendente, nel mancato rinvenimento di documentazione attestante l'operatività della capofila [OSCURATO:PERSONA]; nella mancata emissione di fattura in relazione alla compravendita della scuderia Isolani, nella mancanza di un conto corrente attivo, parametri dotati di sicura attitudine dimostrativa e non contrastati efficacemente dall'ampia produzione della difesa.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, attestanti l'infondatezza dell'impugnazione, il ricorso deve essere riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Milano il 4/4/1963 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Milano in data 28/1/2022 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -letta la memoria difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] pervenuta in data 2/9/2022 -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -udito il difensore dell'indagata, Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Milano, in accoglimento dell'appello del P.m. ed in riforma dell'ordinanza del Gip in data 28/11/2021, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati provvisoriamente ascritti ai capi B e C della rubrica il sequestro della somma di euro 3.495.318,69 e, in subordine, dei saldi attivi di conto corrente o di altri rapporti o strumenti finanziari presso istituti di credito italiani ed esteri nella disponibilità o comunque riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] ovvero di beni o utilità diversi fino alla concorrenza della citata somma.1.1 In data 15/11/21 il P.m. presso il Tribunale di Milano emetteva in via d'urgenza decreto ex art. 321, commi 3 bis, 3ter cod.proc.pen., 12 bis d.lgs 74/2000, 648 quater cod.pen. con cui disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il sequestro della complessiva somma di euro 3.485.318,69 in quanto indagata per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi ex art. 3 d.lgs 74/2000 ( capo B) ed autoriciclaggio (capo C). Secondo la ricostruzione dell'ordinanza impugnata gli addebiti a carico dell'indagata scaturiscono dalle indagini sulla la c.d. " vicenda Isolani" relativa alla vendita simulata da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Manuela M2ISCOli dei beni delle società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl al fine di sotlrarli alle procedure esecutive conseguenti al mancato pagamento dei debiti tributari, superiori a cinque milioni di euro, accumulati negli anni, beni che in realtà erano rimasti nella disponibilità dei due che, dopo essersi trasferiti a Tenerite, continuavano a svolgere attività nel settore delle gare automobilistiche. Gli atti di vendita che si assumono simulati hanno visto quale apparente acquirente la [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:PERSONA], società con sede ad [OSCURATO:PERSONA] riferibile alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha acquisito i beni della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro centomila e quelli di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di un milione e centomila euro. In particolare, con tre distinte compravendite effettuate il 3/4/2016 la Only Italia, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] un semirimorchio lmt Miele, una trattore stradale [OSCURATO:PERSONA], il dominio internet della [OSCURATO:PERSONA] e il marchio nazionale omonimo registrato nel 2010, unitamente alla licenza d'uso del marc:hio Ferrari; con la seconda la stessa società acquistava da [OSCURATO:PERSONA] srl, amministrata da [OSCURATO:PERSONA], tre automobili da corsa Ferrari. Con la terza e contestuale compravendita la Only Italia cedeva i beni appena acquisiti ad una società di [OSCURATO:PERSONA] la More&[OSCURATO:PERSONA] al prezzo di dieci milioni di euro, facendo seguito a pregressi accordi intercorsi nel dicembre 2015 e marzo 2016 con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della More&More aventi ad oggetto gli stessi beni e riportanti lo stesso importo di vendita. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 3 d.lgs n.74/2000, 648ter.1 cod.pen. e 125, comma 3, cod.proc.pen. Error in judicando e motivazione apparente in punto di sussistenza della condotta materiale del delitto di dichiarazione fraudolenta. Secondo la difesa il Tribunale ha errato ritenendo la giuridica configurabilità del delitto di cui all'art. 3 d.lgs 74/2000, argomentando circa la riconducibilità dei redditi conseguiti dalle società del network Only Italia a [OSCURATO:PERSONA], sull'uso di documentazione falsa e sulla prova di operazioni simulate, quali la fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]Cina per l'importo di euro 229.400 relativa all'organizzazione dell'evento pubblicitario tenutosi in Roma nel maggio 2016. Siffatte condotte, secondo l'ordinanza impugnata, sono suscettibili anche alternativamente di integrare la fattispecie in contestazione e hanno consentito all'indagata il conseguimento di un'evasione d'imposta pari ad euro 3.389.265,80 per l'anno 2016 e di euro 96.052 per l'anno 2017. Assume la difesa che i giudici della cautela hanno trascurato di considerare che la fattispecie ha un'articolazione bifasica e prevede la presenza di una dichiarazione mendace e di un'attività ingannatoria a sostegno del mendacio materializzato nella dichiarazione, richiamando in proposito le pronunzie di legittimità che hanno evidenziato il carattere residuale della norma incriminatrice rispetto all'art. 2 d.lgs 74/2000 e la necessità che gli "altri artifizi" evocati dalla stessa trovino comunque concretizzazione nelle scritture contabili del soggetto agente. Pertanto, sostiene il difensore, nonostante a seguito dell'intervento riformatore effettuato con d. Igs n. 158/2015 sia stato espunto dalla norma l'espresso riferimento all'inciso "falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie" dalla struttura materiale del reato, persiste la necessità per ragioni di ordine logico sistematico che l'elemento mendace risulti incorporato nelle scritture contabili giacché solo per tal via si realizza l'effetto di sviamento sull'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria. Nella specie le dichiarazioni dei redditi dell'indagata interponente (secondo l'ipotesi accusatoria) risultano al più meramente omissive quanto ai maggior redditi asseritamente conseguiti e tassabili mentre le scritture contabili della stessa interponente e delle società che si assumono interposte non sono state acquisite ed analizzate. Non vi è, dunque, prova alcuna che i negozi simulati e i documenti falsi siano stati riversati nelle scritture contabili dei soggetti interessati. In assenza del quid pluris specializzante richiesto dalla norma secondo la ricorrente sarebbe al più ravvisabile un'ipotesi di esterovestizione di società, suscettibile di integrare una fattispecie di omessa dichiarazione rilevante ex art. 5 D. Igs 74/2000, avendo l'ordinanza impugnata omesso di verificare che la pretesa attività ingannatoria abbia trovato rappresentazione a livello documentale e dichiarativo e di verificare in concreto l'esistenza di un'attività decettiva idonea a fuorviare l'amministrazione. Aggiunge la difesa che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus sulla base dell'asserita creazione da parte dell'indagata di una serie di società estere fittizie ed inesistenti; dell'utilizzo del contratto simulato siglato il 21/4/2016 nell'ambito della vicenda Isolani; dell'emissione della fattura falsa della [OSCURATO:PERSONA]Cina. Tuttavia la base dimostrativa della pretesa interposizione fittizia poggia sull'assunto apodittico del mancato rinvenimento di documentazione attestante l'operatività della società Only Italia e sullo svilimento della documentazione prodotta dalla difesa, dando ingresso ad un'inammissibile inversione dell'onere della prova in quanto spetta al P.m. la produzione di elementi a sostegno della tesi accusatoria. Al riguardo la difesa denunzia la mera apparenza della motivazione giacché il richiamo al capitale sociale della Only Italia di [OSCURATO:PERSONA] e all'assenza di personale dipendente non tiene conto della legislazione del paese estero e della natura e oggetto sociale della compagine. Quanto alla scrittura privata falsa del 21/4/2016 la difesa sottolinea che non vi è prova alcuna che detto documento sia stato iscritto nella contabilità delle società contraenti OliAC HK e More 81 More mentre con riferimento alla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]Cina in relazione all'evento pubblicitario tenutosi a Roma nel maggio 2016 la contestazione potrebbe al più essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 8 d.lgs 74/2000. Il collegio cautelare afferma in proposito che si tratta di un documento soggettivamente simulato in quanto emesso dalla Fondazione mentre il pagamento veniva effettuato sul conto corrente dell'indagata, trascurando la sussistenza di un potenziale conflitto di carattere non solo terminologico tra fatture soggettivamente inesistenti e fatture soggettivamente simulate. Pertanto, la difesa conclude per la giuridica impossibilità di configurare l'illecito fiscale in discorso, con ricadute anche sulla sussistenza del delitto di autoriciclaggio. In ordine a detto addebito la ricorrente, dopo aver condiviso la valutazione del riesame circa la possibilità di attribuire rilievo esclusivamente alle condotte successive al 26/10/2017, ravvisa un vizio logico nell'ordinanza impugnata che, escludendo il reimpiego in attività imprenditoriali e finanziarie mediante società già reputate inesistenti, addebita alla [OSCURATO:PERSONA] l'utilizzo di somme rivenienti dall'operazione Isolani quale imprenditrice in proprio, senza escludere la punibilità in ragione della mera destinazione delle somme ricevute al pagamento dei costi di affitto di un immobile, ai sensi del comma 4 dell'art. 648ter.1 cod.pen.; 2.2 error in judicando e motivazione apparente in punto di determinazione della competenza territoriale. La difesa sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza impugnata a fondamento della reiezione dell'eccezione, tra le fattispecie contestate alla ricorrente e al coindagato Peirone al capo D) della rubrica provvisoria esiste un vincolo di connessione teleologica rispetto a cui le Sezioni Unite n. 53390/2017 non richiedono l'identità soggettiva di tutti gli autori dei vari delitti, mentre alla ravvisabilità del vincolo della continuazione osta non solo l'assenza di identità soggettiva degli autori coinvolti nelle varie fasi della vicenda ma anche la distanza temporale tra le operazioni dell'aprile 2016, fonte del profitto sottratto alla tassazione, e le successive condotte di autoriciclaggio e riciclaggio consumatesi a distanza di due anni. In presenza di connessione teleologica tra tutti i reati provvisoriamente ascritti ai capi A),B),C) e D), a norma dell'art. 16 deve ravvisarsi il reato più grave nella fattispecie di riciclaggio consumato ad [OSCURATO:PERSONA], di cui a frode dichiarativa costituisce reato presupposto, con la conseguenza che detto illecito deve essere considerato parte dell'azione di riciclaggio, ed essendosi consumato il delitto ex art. 3 nel circondario del Tribunale di Roma, a detta A.G. spetta la competenza a conoscere del procedimento. 2.3 Con memoria pervenuta il 2/9/22 il difensore chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, inutilizzabile la documentazione che il P.m. di Milano ha fatto confluire nel fascicolo processuale, consistente in atti investigativi e procedimentali formati in epoca successiva all'ordinanza genetica e all'emissione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare deve dichiararsi l'irricevibilità ai fini del presente procedimento della produzione documentale allegata dal P.m. al fascicolo trasmesso a questa Corte in epoca successiva all'emanazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di atti non vagliati dal Tribunale cautelare nel contraddittorio tra le parti. 1.1 Logicamente prioritaria è la delibazione dell'eccezione di incompetenza territoriale reiterata dalla difesa. Il collegio cautelare ha sostenuto che i reati oggetto di provvisoria incolpazione ai capi A),B),C),D) della rubrica sono oggettivamente connessi ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod.proc.pen. e, con specifico riguardo ai capi B) e C) ascritti alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'art. 16 cod.proc.pen., ha individuato il primo degli atti del più grave delitto di autoriciclaggio nel pagamento di euro 85.305,57 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di canoni di locazione della sede di Only Italia di Milano, effettuato sul conto acceso presso Banca MPS di [OSCURATO:PERSONA] 90. La difesa ritiene, invece, che tutte le fattispecie contestate siano avvinte da connessione teleologica e che, ai sensi dell'art. 16, il reato più grave debba individuarsi nel riciclaggio ascritto al coindaqato Peirone al capo D), consumato in [OSCURATO:PERSONA], di cui l'illecito dichiarativo sub B) rappresenta un prodromo sicché, essendosi quest'ultimo perfezionato in Roma, ove l'indagata era fiscalmente domiciliata, radicherebbe nella capitale la competenza a conoscere del procedimento. Osserva la Corte che, anche a voler ritenere corrette la prospettazione difensiva in ordine alla sussistenza di connessione teleologica tra tutte le fattispecie contestate, quantunque estranea ai contenuti delle imputazioni elevate, le conclusioni in ordine alla competenza territoriale dell'A.g. romana appaiono destituite di fondamento. Infatti, il reato di riciclaggio sub ascritto a Peirone, integrato dalla gestione fiduciaria delle somme di provenienza delittuosa dapprima conferite alla [OSCURATO:PERSONA]&[OSCURATO:PERSONA] e successivamente transitate alla [OSCURATO:PERSONA], formalmente riferibile al Peirone ma in realtà costituita su indicazione della [OSCURATO:PERSONA], disegna una condotta frazionata e progressiva, attuata dal Peirone sulla scorta delle specifiche direttive impartitegli dalla [OSCURATO:PERSONA], che operava in Italia. Al riguardo basti por mente all'analitica ricostruzione della vicenda relativa al pagamento della tranche di prezzo di euro 7 milioni effettuata dall'ordinanza impugnata a pag. 26 e segg. 1.2 Questa Corte ha chiarito che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 27611402;Sez. 6, n. 24548 del 22/05/2013, Rv. 256815). Il compimento in Italia non solo dell'ideazione e programmazione dell'attività di riciclaggio e, quindi, di una parte essenziale della condotta posta in essere dal Peirone su diretto impulso e nell'interesse dell'indagata, vale non solo a radicare la giurisdizione nazionale in ordine al delitto sub D) (in tal senso la costante giurisprudenza, da ultimo Sez. 2, n. 4583 del 10/12/2021, cleri. 2022,Rv. 282812; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259486; Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016 Rv. 268432), ma fornisce dati dirimenti al fine dell'individuazione del giudice territorialmente competente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotl:a tipica (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Rv. 282019). Nella specie, in Italia e partitamente nel milanese si sono realizzate non solo le condotte illecite generatrici della provvista riciclata ma anche tutte le attività di pianificazione dei canali d accreditamento del prezzo, di gestione del conto strumentalmente attivato sulla LLL nonché quelle successive, relative alla costituzione della 'VVay Success presso la quale i fondi furono successivamente dirottati per poi essere retrocessi su conti riferibili all'indagata. 2. Anche il primo motivo è infondato. La difesa sostiene che la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, prevista e sanzionata all'art. 3 del d.lgs 74/2000 come novellato dal d.lgs 158/2015, comporterebbe comunque "l'incorporazione dell'elemento mendace nelle...scritture contabili atte a proiettare una falsa rappresentazione di tipo decettivo quanto all'identificazione della base imponibile". La tesi difensiva non può trovare accoglimento. Rispetto alla precedente formulazione l'intervento novellatore del 2015 ha eliminato dalla norma incriminatrice dell'art. 3 il riferimento alla "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" e ha individuato le condotte penalmente rilevanti nell'effettuazione di "operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente" ovvero nell'utilizzo di "documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria". Come espressamente evidenziato nella relazione illustrativa del Governo alla bozza di decreto, all'eliminazione del riferimento alla "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" consegue la possibilità di ravvisare il reato in capo a qualunque soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione Iva mentre in precedenza la fattispecie integrava un reato proprio in quanto addebitabile esclusivamente al contribuente obbligato alla tenuta delle scritture contabili. A seguito dell'intervento novellatore il reato presenta struttura non più trifasica ma bifasica ed è sostanziato dall'effettuazione di operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente e, alternativamente, dall'avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Deve -peraltro- aggiungersi, come evidenziato dalla relazione del Massimario della Corte e dalla dottrina, che la soppressione del riferimento alle scritture contabili obbligatorie non esclude che lo stesso mantenga rilievo ai sensi del secondo comma dell'art. 3 novellato in relazione all'utilizzo di documenti falsi, condotta che normativamente postula che gli stessi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2.1 Nella specie il capo d'incolpazione ascrive alla [OSCURATO:PERSONA], imprenditore persona fisica, il compimento di operazioni simulate sotto il profilo oggettivo e soggettivo in relazione all'emissione da parte della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], riconducibile all'indagata, della fattura 1/2016 dell'importo di euro 229,400 nei confronti della More&[OSCURATO:PERSONA] relativa a spese mai sostenute dalla Fondazione con riguardo all'evento pubblicitario del maggio 2016 a [OSCURATO:PERSONA] in Roma; l'uso della scrittura privata autenticata del 21/4/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e la More & More relativa alla cessione di alcuni beni della scuderia Isolani al prezzo di euro centomila, sebbene gli stessi beni fossero già stati ceduti allo stesso acquirente al prezzo di dieci milioni di euro con precedente atto del 2/4/2016; l'uso di mezzi fraudolenti consistiti nella interposizione delle società del gruppo Only Italia per l'acquisto e la vendita parzialmente simulati della scuderia Isolani, con accredito dei compensi pari ad euro 7.300.000 in parte sul conto della [OSCURATO:PERSONA]&Trade con sede in Polonia e in parte sul conto della [OSCURATO:PERSONA]& [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; nella già richiamata fatturazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle spese per l'evento del 19/5/2016 in Roma, nonostante l'accredito sul conto personale della [OSCURATO:PERSONA]; nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] con sede in S. Marino nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per euro 80 mila nell'anno 2017 ed euro 475.600 nell'anno 2018. Quantunque il P.m. abbia ritenuto di incasellare le condotte nei differenti ed alternativi parametri della frode ex art. 3, invero la descrizione delle stesse è compendiata in una serie di negozi parzialmente o totalmente simulati, sinergicamente finalizzati al trasferimento di alcuni beni della scuderia Isolani (e principalmente della licenza d'uso del marchio Ferrari) al gruppo cinese Daohe. L'ordinanza impugnata ha argomentato che, alla stregua delle risultanze investigative, consta che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre mantenuto la disponibilità dei beni materiali ed immateriali compravenduti con gli atti del 3/4/2016 ad eccezione del logo [OSCURATO:PERSONA] with Ferrari, chiarendo che la cessione del logo Ferrari tuttavia, in forza delle clausole di licenza, non poteva avvenire disgiuntamente dai beni della scuderia Isolani che i con ugi Isolani-Mascoli avevano interesse a cedere formalmente per sottrarsi alle azioni esecutive dell'Erario. Dai convergenti interessi della [OSCURATO:PERSONA] e degli Isolani sono scaturite le compravendite del 3/4/2016, simulate soggettivamente, attesa la fittizia interposizione quale acquirente della Only Italia di [OSCURATO:PERSONA], e oggettivamente, stante la simulazione parziale quanto al compendio ceduto, risultando in concreto alienato dai venditori esclusivamente il logo della scuderia abbinato al logo Ferrari. 2.2 L'ordinanza impugnata ha dettagliatamente ricostruito anche le movimentazioni di danaro conseguiti alle compravendite in contestazione, evidenziando come le plurime rogatorie eseguite hanno consentito di accertare che i flussi finanziari generati dalle stesse non sono stati disposti né ricevuti dalle parti contraenti (pag. 19 e segg.). Il Tribunale cautelare ha dato, altresì, conto con una motivazione congrua e priva di criticità giustificative degli elementi che attestano "l'inesistenza giuridica ed economica delle società del network Only Italia", sottolineando le emergenze investigative che depongono per detta conclusione, ravvisabili nell'assoluta inconsistenza del capitale sociale, nell'assenza di un'autonoma sede sociale e di personale dipendente, nel mancato rinvenimento di documentazione attestante l'operatività della capofila [OSCURATO:PERSONA]; nella mancata emissione di fattura in relazione alla compravendita della scuderia Isolani, nella mancanza di un conto corrente attivo, parametri dotati di sicura attitudine dimostrativa e non contrastati efficacemente dall'ampia produzione della difesa. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, attestanti l'infondatezza dell'impugnazione, il ricorso deve essere riget
Decreto Cassazione n. 40861/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris