CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro generale 13733/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 16155/2026Data pubblicazione 25/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 6354/2022 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, depositata il 28/12/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale esercente attivitàdi commercio ambulante di tessuti, impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Viterbo, con distinti ricorsi, tre avvisi diaccertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato asuo carico, a seguito di accertamenti bancari, un maggior imponibile aifini Irpef, Irap e Iva per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i ricorsi riuniti.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,investita dell’appello del contribuente, respinse il gravame,evidenziando, per quanto maggiormente interessa in questa sede, chel’Ufficio aveva correttamente ricostruito, sulla base delle presunzionilegali fondate sulle risultanze delle indagini bancarie, i maggioriproventi imputabili all’imprenditore, e che non vi era stata alcunalesione del contradditorio endoprocedimentale, sia perché esso non ènecessario in materia di accertamenti bancari, sia perché ilNumero registro generale 13733/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 16155/2026Data pubblicazione 25/05/2026contribuente aveva comunque avuto modo di interloquire con l’enteimpositore.4. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidandolo a tre motivi, ulteriormente illustrati damemoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione del principio del contraddittoriopreventivo nell’ambito del procedimento tributario, principio riconosciutosia dalla giurisprudenza unionale che dagli artt. 1, legge n. 241 del 1990,10, comma 1, legge n. 212 del 2000 nonché 117 e 97 Cost. Secondo ilricorrente la sentenza impugnata ha erroneamente escluso laviolazione del proprio diritto al contraddittorio preventivoendoprocedimentale, non considerando che l’Ufficio, nel corso delprocedimento tributario, aveva omesso di valutare un documentofondamentale e decisivo quale prova liberatoria – il giornale di fondocontenente l’elencazione delle singole operazioni effettuate nel trienniosotto osservazione – solo perché contenuto in una pen-drive risultatailleggibile, quando invece, anche sulla base dei canoni di collaborazionee buona fede, l’amministrazione, prima di emettere gli avvisi, avrebbedovuto invitare il contribuente a risolvere l’inconveniente tecnico,eventualmente stampando su carta il contenuto del detto dispositivoelettronico.2. Il motivo è infondato.2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (su tutte v. Cass.,sez. un., n. 24823/2015 nonché Cass., sez. un., n. 21272/2025), intema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale diNumero registro generale 13733/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 16155/2026Data pubblicazione 25/05/2026contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comportal’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere dienunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa,esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “nonarmonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogogeneralizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cuirisulti specificamente sancito.2.2. Nel caso di specie – in cui, venendo in rilievo anche una ripresaa titolo di Iva, la sussistenza a carico dell’amministrazione di un obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale in relazione a quella ripresa non èrevocabile in dubbio – l’esigenza del contraddittorio preventivo è statasenz’altro soddisfatta, avendo la Corte regionale accertato, con statuizionenon specificamente censurata, che «il contribuente ha avuto modo diinterloquire con l’Ufficio, fornire chiarimenti e spiegazioni tanto che lastessa amministrazione ha provveduto in sede amministrativa a rettificarela somma proprio sulla base di quanto prodotto in sede di contraddittorio».2.3. Il ricorrente non contesta di aver potuto fornire chiarimenti espiegazioni all’Ufficio, ma si duole del fatto che, a fronte della rilevatailleggibilità della pen-drive da lui prodotta in sede procedimentale econtenente un documento decisivo per la sua difesa, l’amministrazionefinanziaria avrebbe dovuto invitarlo a risolvere il problema tecnico primadi emettere i controversi atti impositivi.Al riguardo va tuttavia osservato che, secondo la giurisprudenzaunionale richiamata dallo stesso ricorrente, ciò che rileva per ritenererispettato il principio del contraddittorio endoprocedimentale è che idestinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi siano«messi in condizione» di manifestare utilmente il loro punto di vista inmerito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la suadecisione (Corte giustizia, 18 dicembre 2008, Sopropè, in causa C-Numero registro generale 13733/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 16155/2026Data pubblicazione 25/05/2026349/07; Corte giustizia, 3 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA], incausa C-129 e C-130/13).Non vi è dubbio che nella specie il contribuente fosse stato messo incondizioni di interloquire con l’Ufficio offrendo le spiegazioni e legiustificazioni, anche di natura documentale, ritenute utili alla tutela dellapropria posizione; mentre va escluso che l’obbligo del contraddittoriopreventivo si spinga fino al punto di imporre all’amministrazione disollecitare la parte privata ad ovviare ad eventuali lacune, imprecisioni odifetti della documentazione esibita. Il principio della leale collaborazionee della buona fede di cui all’art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000 –pure invocato dal ricorrente – richiede infatti al contribuente che intendaesercitare il proprio diritto ad essere ascoltato prima dell’adozione a suocarico di una decisione pregiudizievole di adottare un minimo di diligenzanella predisposizione della documentazione da fornire all’amministrazione,in modo da consentire a quest’ultima un adeguato, tempestivo e proficuoesame.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. per non avere la sentenza impugnata dedotto dal fattonoto (la maggiore entità dei corrispettivi iscritti nel giornale di fondorispetto al volume delle movimentazioni bancarie verificate) il fatto ignotodell’assenza dell’evasione.4. Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.4.1. È inammissibile, innanzitutto, perché dà per pacifico o,comunque, assodato, un fatto di cui non vi è traccia nella sentenzaimpugnata, quando invece un’eventuale omessa valutazione di un fattodecisivo per la risoluzione della controversia quale emergente da undocumento versato in atti nel corso del giudizio di merito avrebbe dovutoNumero registro generale 13733/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 16155/2026Data pubblicazione 25/05/2026essere censurata sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.(Cass. n. 32372/2021).4.2. È poi inammissibile anche perché, pur deducendo,apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare unasurrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017). Tanto è ancor piùvero se si considera che il ricorrente chiede proprio a questa Corte, inaccoglimento del motivo ora in esame, di operare il ragionamentoinferenziale omesso dalla Corte regionale e così giungere, ai sensi dell’art.384, comma 2, ult. periodo, c.p.c., ad una declaratoria di integraleillegittimità degli accertamenti contestati.Per completezza, va ulteriormente rilevato che la censura in ordineall’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi adaffermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice dimerito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancatavalutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omessoesame di un punto decisivo (Cass. n. 15737/2003; v. anche Cass. n.5279/2020). Nella specie, la censura si risolve in una valutazionealternativa e parziale degli indizi e del materiale probatorio, in assenza dispecifiche deduzioni circa fatti di cui sia stato omesso l’esame e chevalgano ad evidenziare l’irrazionalità delle valutazioni espresse nellasentenza impugnata.4.3. Da ultimo, non può obliterarsi che il motivo, mirando in sostanzaa contrastare le emergenze degli accertamenti bancari mediante unragionamento di carattere presuntivo, si pone in contrasto con ilconsolidato orientamento di questa Corte (tra le tante, Cass. n.2928/2024; Cass. n. 18081/2010; Cass. n. 15857/2016), secondo cui,ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972,Numero registro generale 13733/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 16155/2026Data pubblicazione 25/05/2026le risultanze delle indagini sui conti correnti bancari costituisconopresunzioni legali che consentono all’amministrazione finanziarial’accertamento di maggiori redditi, e tali presunzioni, essendo semplici,possono essere superate dal contribuente, ma solo con una prova analiticaconcernente ogni singola movimentazione finanziaria.5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 78Direttiva 2006/112 per come interpretata dalla giurisprudenza unionalepoiché il Giudice d’appello non ha riconosciuto il doveroso scorporo, daimaggiori ricavi accertati, della relativa Iva.6. Il motivo è infondato.6.1. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che laDirettiva 2006/112, in particolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce delprincipio di neutralità dell’Iva, deve essere interpretata nel senso che,qualora un soggetto passivo dell’Iva, commettendo un’evasione, nonabbia né indicato l’esistenza dell’operazione all’amministrazione tributaria,né emesso fattura, né fatto figurare in una dichiarazione a titolo delleimposte dirette i redditi ottenuti in occasione di tale operazione, laricostruzione, nell’ambito dell’ispezione di una simile dichiarazione, degliimporti versati e percepiti durante l’operazione in questione da partedell’amministrazione tributaria interessata deve essere intesa come unprezzo già comprensivo dell’Iva, a meno che, secondo il diritto nazionale,i soggetti passivi abbiano la possibilità di ripercuotere e detrarresuccessivamente l’Iva in questione, nonostante l’evasione (Corte giustizia,1° luglio 2021, CB, in causa C-521/2019).Alla detta conclusione la Corte di giustizia è pervenuta in ragione dellanecessità di rispettare il fondamentale principio di neutralità dell’Iva, cheinvece verrebbe leso da qualsiasi altra interpretazione che finisse per farricadere su un soggetto passivo una parte dell’onere dell’imposta, il cuiNumero registro generale 13733/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 16155/2026Data pubblicazione 25/05/2026peso definitivo, al contrario, deve essere sopportato unicamente dalconsumatore finale.Secondo la giurisprudenza unionale, infatti, l’inevitabile margine diincertezza che caratterizza le verifiche fiscali volte a ricostruire leoperazioni occultate e i redditi elusi è il motivo per il quale il risultato diun’operazione occultata all’amministrazione tributaria da parte di soggettipassivi Iva deve essere considerato comprensivo dell’Iva che ha gravatosu detta operazione. Resta salva, però, la possibilità dell’ufficio finanziariodi considerare il corrispettivo accertato come non inclusivo dell’Ivaqualora, secondo il diritto nazionale applicabile, la “rettifica” dell’Iva – cioèl’adozione, a seguito dell’accertamento, di meccanismi di “ribaltamento”o detrazione finalizzati a mantenere neutrale l’imposta per il soggetto Iva– sia possibile.6.2. Orbene, la possibilità del cedente di ripercuoteresuccessivamente sul cessionario l’Iva è espressamente prevista dal dirittointerno, e in particolare dall’art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972, amente del quale «Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o dellamaggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica neiconfronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto aseguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, dellesanzioni e degli interessi». Ne consegue che del tutto correttamente lasentenza impugnata ha ritenuto che i maggiori proventi accertati inconseguenza delle indagini bancarie dell’Ufficio fossero ricavi noncomprensivi di Iva.La deduzione del ricorrente, secondo cui egli, essendo un venditore aldettaglio che si rivolge direttamente al pubblico dei consumatori senzaconoscerne e registrane l’identità personale, sarebbe privo della concretapossibilità di addebitare ai propri cessionari l’Iva liquidatadall’amministrazione finanziaria negli avvisi di accertamento, evoca, inrealtà, non una vera e propria impossibilità giuridica – la sola presa inNumero registro generale 13733/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 16155/2026Data pubblicazione 25/05/2026considerazione dalla giurisprudenza unionale, stante il richiamo alleprevisioni del diritto nazionale, allo scopo di stabilire se i maggiori ricavioggetto di accertamento da parte dell’ufficio finanziario siano o meno daconsiderare comprensivi dell’Iva – ma esclusivamente una difficoltà difatto, per giunta meramente affermata e non specificamente dimostrata,come tale ininfluente al fine di poter procedere al richiesto scorporo.6.3. Sulla base di quanto dianzi esposto va allora enunciato il seguenteprincipio di diritto: «È legittimo e conforme al diritto unionale l’attoimpositivo con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperi atassazione maggiori ricavi considerando le somme oggetto di recuperonon comprensive di Iva. Invero, l’art. 60, sesto comma, del d.P.R. n.633 del 1972 prevede che il contribuente possa rivalersi, nei confrontidei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, dell’Iva relativa adavvisi di accertamento o rettifica, così consentendo di mantenereneutrale l’imposta, senza che possa avere rilievo la eventuale difficoltàmateriale di recupero dell’Iva liquidata dall’Ufficio».7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Numero registro generale 13733/2023Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 16155/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]