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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 49684/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06I7LSX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06HCG95) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040CMSS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava ai ricorrenti la pena concordata dagli stessi con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando erronea applicazione della legge penale in quanto le circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere concesse in regime di prevalenza e non di equivalenza rispetto alle aggravanti per evitare una pena sproporzionata al disvalore del fatto di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere proposto ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex multis, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG c.

Bonfiglio, Rv. 276509 - 01).

2. Alla dichiarazione di inannmissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inannmissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 novembre 2023 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06I7LSX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06HCG95) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040CMSS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava ai ricorrenti la pena concordata dagli stessi con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando erronea applicazione della legge penale in quanto le circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere concesse in regime di prevalenza e non di equivalenza rispetto alle aggravanti per evitare una pena sproporzionata al disvalore del fatto di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere proposto ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex multis, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG c. Bonfiglio, Rv. 276509 - 01). 2. Alla dichiarazione di inannmissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inannmissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 novembre 2023 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 49684/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris