CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21840/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 46706/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura relativa alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che formulata in termini assai generici, è versata in punto di fatto ed incentrata sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. punto 2.2. della sentenza impugnata); Ritenuto che le doglianze attinenti alla negata applicazione delle attenuanti generiche e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i