CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 04987/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8371-2025 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n.1/2025 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/02/2025 R.G.N. 36/2024; [OSCURATO:PERSONA] di addebito Notifica R.G.N.8371/2025 Cron. Rep. Ud30/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] impugna per un unico motivo la sentenza n. 1/2025 della Corte di Appello di Bari che, riformando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto l’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso una intimazione di pagamento fondata su un avviso di addebito contenente il recupero di contributi IVS per gli anni dal 2011 al 2015. Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 30 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata sulla base di un unico motivo, per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, primo comma, quarto comma e quattordicesimo comma, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, dell’art. 1335 cod. civ. e dell’art. 3, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”, perché la Corte d’Appello ha ritenuto illegittima la notificazione dell’avviso di addebito effettuata ai sensi dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 122 del 2010 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avviso di addebito oggetto di causa – e perfezionata per compiuta giacenza presso l’Ufficio postale, stante l’irreperibilità relativa del destinatario – per non essere stata inviata una ulteriore lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si dava notizia al destinatario del tentativo di notifica e dell’avvenuto deposito dell’avviso di addebito stesso presso l’Ufficio postale. La Corte ricostruisce le doglianze come segue: “Con un unico e articolato motivo di gravame l’appellante, dolendosi per l’erronea valutazione del materiale probatorio acquisito in atti, impugna la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che, a seguito dell’invio dell’avviso di addebito n. 31420170002742868000 all’indirizzo di residenza della ricorrente -ove lo stesso non veniva ritirato - e del conseguente rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale il 22 dicembre 2017, in tale ultima data si sarebbero determinati il perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito e l’insorgenza in capo alla ricorrente della presunzione di conoscibilità dell’atto di cui all’art. 1335 c.c. Lamenta l’erroneità dell’affermazione del primo giudice inerente alla riconducibilità alla ricorrente del luogo in cui l’avviso di addebito era stato notificato, evidenziando come l’indirizzo riportato sul plico d’invio del predetto avviso sia non soltanto errato, in quanto non coincidente con l’indirizzo indicato nel ricorso introduttivo, ma del tutto inesistente nella toponomastica del comune di residenza. Puntualizza ulteriormente che anche il deposito dell’avviso mod. 26, del quale sembrerebbe darsi atto sul plico in oggetto, deve ritenersi quantomeno dubbio, non essendo provato il tentativo di consegna presso l’indirizzo di residenza. Dunque, in mancanza della prova dell’avvenuta spedizione all’indirizzo di residenza dell’appellante, contesta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1335 c.c. e insiste per la declaratoria di prescrizione dei crediti pretesi dall’Inps.” Dopo tale premessa, ritiene essere argomento assorbente per accogliere l’appello quello che viene posto oggi all’attenzione di questa Corte: “Orbene, è degna di pregio la doglianza afferente alla invalidità della notifica dell’avviso di addebito sotteso all’intimazione di pagamento impugnata. In particolare, non può dirsi ritualmente perfezionata la notifica per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., in mancanza dell’invio dell’avviso informativo”, concludendo che “La fondatezza della censura relativa all’omessa notifica dell’avviso di addebito per mancato invio della raccomandata informativa consente di ritenere assorbita la questione relativa all’erroneità dell’indirizzo”. Tale essendo la ratio decidendi, il motivo di censura dell’Istituto è fondato, alla luce del più recente orientamento di questa Corte –cui il Collegio fa richiamo, condividendone appieno il percorso argomentativo – espresso da Cass. n. 21847/2025, in forza della quale, «In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982». La sentenza va quindi cassata e la causa rinviata per un nuovo esame – anche delle questioni argomentate nel controricorso, che non erano state affrontate perché assorbite – alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che provve