CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 novembre 2025
Cassazione n. 21852/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe n. 7672/2025 SIUS con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di permesso premio che aveva avanzato, emesso dal magistrato di sorveglianza di Roma in data 10/11/2025 (n. 12361/2025 SIUS); Che a base del provvedimento il Tribunale ha posto il lungo curriculum delinquenziale dell'istante e il percorso collaborativo intrapreso dal condannato solo di recente, come emergente dalla relazione di sintesi, sicché l'osservazione personologica richiede, allo stato, un ulteriore approfondimento specie sotto il profilo della revisione critica rispetto ai lunghi trascorsi devianti; Che il ricorso - col quale si deducono 1) mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazioni alle motivazioni di rigetto dell'istanza e 2) violazione di legge - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura proposti in sede di reclamo già 1v adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale con corretti argomenti non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dell'ordinanza e perché volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, E, Rv 280601-01), estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (motivo sub 1) e per motivi manifestamente infondati perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (motivo sub 2), ove si è pure dato atto di un positivo percorso collaborativo e intramurario, ma si è ritenuto necessario approfondire ulteriormente il processo di revisione critica del vissuto criminale che risulta in atto e di stabilizzare gli esiti del trattamento penitenziario alla luce del non vicino fine- P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 ma io 2026 [OSCURATO:PERSONA] ere esten [OSCURATO:PERSONA] 3