CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 35718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /24-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 maggio 2021 la Corte di Appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio, dichiarava di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per la parte di condotta integrante il reato ex artt. 477-482 cod. pen. a lui ascritto al capo A) perché estinto per avvenuta prescrizione e rideterminava la pena, previa riqualificazione ex art.489 cod. pen. della residua condotta di cui al capo A), con la già ritenuta recidiva e in continuazione con la condotta di cui al capo C), in mesi sei di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo la Corte di Appello motivato in modo congruo sui residui profili in punto di trattamento sanzionatorio. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente