CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 settembre 2026
Cassazione n. 25104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa, nel giudizio a quo, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tancredi, con domicilio digitale come per legge- intimata -avverso il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1659/2026 depositato il 18/02/2026;Numero registro generale 3888/2026Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 25104/2026Data pubblicazione 07/09/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del9/07/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];rilevato che1. [OSCURATO:PERSONA], Domenico, Raffaella, Rosa e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], proponevano, dinanzi al Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, primocomma, cod. proc. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. eavverso l’atto di precetto dalla stessa loro notificato per la somma di euro5.282,15 e chiedevano, nella stessa citazione in opposizione, disporsi lasospensione dell’efficacia esecutiva del titolo;2. la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si costituiva in giudizio e resistevaall’opposizione;3. il Tribunale, con ordinanza del 10/09/2024, a seguito di udienza atrattazione cartolare, dichiarava la propria incompetenza per valore eindicava quale competente il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA];4. gli opponenti riassumevano il giudizio dinanzi al Giudice di pace ilquale, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],sospendeva l’efficacia esecutiva dei titoli, sospendeva il giudizio ai sensidell’art. 295 cod. proc. civ., ritenendo sussistente causa pregiudicante, eordinava la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, ritenendo sussistente ipotesi di competenza per materia delTribunale, in quanto gli opponenti avevano agito sulla base della rinunciaall’eredità del loro dante causa [OSCURATO:PERSONA], ritenuta inopponibile neipropri confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;5. gli originari opponenti riassumevano la causa dinanzi al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha richiestoil regolamento di ufficio e ha sospeso il processo dinanzi a sé;6. il regolamento è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA],per la quale il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale har.g. 3888/2026ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 4Numero registro generale 3888/2026Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 25104/2026Data pubblicazione 07/09/2026chiesto accogliersi la richiesta di regolamento e dichiararsi la competenzadel Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA];7. il Collegio ha assunto il regolamento in decisione con termine disessanta giorni per il deposito dell’ordinanza;considerato che:1. il Tribunale, con la propria ordinanza del 17/02/2026 con la quale hachiesto il regolamento di ufficio, ha affermato quanto segue:«rilevato, preliminarmente, che detto provvedimento risultaaberrante nella parte in cui, ritenuta la propria incompetenza, ilGiudice di pace, da una parte, concede alle parti il termine di leggeper la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Santa MariaCapua Vetere e, contestualmente, sospende l’efficacia esecutiva deititoli azionati con il precetto e dichiara la sospensione del giudizio exart. 295 c.p.c. (benché non vi sia altro giudizio pendentepregiudicante); ritenuto che, con riferimento alla competenza pervalore, questo Tribunale si era già espresso con l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa nel procedimento recante RG 8527/2023, con laquale aveva dichiarato la propria incompetenza per esserecompetente il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], innanzi alquale la causa veniva riassunta dando luogo al suddetto procedimentoRG 8449/2024; ritenuto, quanto alla competenza per materia, chenon sussista, nel caso di specie, l’incompetenza del Giudice di pace,trattandosi di giudizio avente ad oggetto una opposizione a precetto,per la quale si applica la regola di competenza di cui all’art. 615comma primo c.p.c., e non essendo prevista una competenza“funzionale” del Tribunale per la materia ereditaria in senso lato, comelascia presumere il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA];»2. ciò posto, diversamente da quanto opinato dal Procuratore generale, ilregolamento di ufficio è inammissibile, atteso che questa Corte haaffermato a soluzione di contrasto (Sez. U 18/01/2018 n. 1202) e dir.g. 3888/2026ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 4Numero registro generale 3888/2026Numero sezionale 2264/2026Numero di raccolta generale 25104/2026Data pubblicazione 07/09/2026recente ribadito (Cass. 2/07/2025 n. 17985) che il regolamento dicompetenza d’ufficio è inammissibile quando, dopo la declinatoria diincompetenza del primo giudice con la indicazione del giudicecompetente per materia, il secondo giudice, adito a seguito dellariassunzione, nega di essere competente per materia, ritenendo chela competenza è regolata soltanto per valore (o per territorioderogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudicecompetente per materia (o per territorio inderogabile), la decisione diaccoglimento del regolamento, ex art. 49, comma secondo, cod. proc.civ. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamentodi competenza d’ufficio per ragione di valore (ratione valoris) o perterritorio, non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta dimerito legislativo;a tanto consegue, nonostante la peculiarità del caso concreto,l’inammissibilità del regolamento di ufficio richiesto dal Tribunale,dovendosi ritenere oramai radicata la sua competenza, posto che ilGiudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha declinato la propriacompetenza per ragione di valore poiché ha ritenuto la causa di valoreindeterminato (come da ordinanza del 19/11/2025), precludendo, intal modo, una ulteriore statuizione sulla competenza;nulla per le spese della fase di regolamento, non essendovi una partealla quale possa essere riferita la soccombenza (Cass. 11/09/2007 n.1167);p. q. m.la Corte dichiara inammissibile il regolamento di ufficio.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Terza civile, il giorno 9/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 3888/2026ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 4 di 4