CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1978
Cassazione n. 03978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 12/07/1978 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la , i hr '55-D5 11hinn.i 1 vuo Corte d'appello rziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, 477 e 482 cod. pen., Per aver formato 18 false prescrizioni mediche sottraendo i relativi moduli per la prescrizione di farmaci dagli studi medici; per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 624 cod. pen., Per essersi impossessato di 18 moduli per la prescrizione di farmaci sottraendoli presso gli studi medici dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla confermata applicazione della recidiva qualificata di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen., nonché l'illegittima prevalenza della stessa sulle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso appare generico. Il rinvio era stato disposto unicamente in relazione all'aumento di pena per la recidiva essendo le altre statuizioni divenute irrevocabili. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett d) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro