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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10722/2024

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10203/2020 del ruolo generale, proposto DA M ANNA A RCANGELO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60M29 I978 X), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 agosto 1960 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56E31 F912 V) del Foro di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE – R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – ilC [OSCURATO:PERSONA] S TRIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Sindaco pro tempore, con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1.

E la R EGIONE C AMPANIA (codice fiscale 800011990639)in persona del Presidente pro tempore, con sede a Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 81. - INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 6726/21/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 6 settembre 2019, non notificata.

U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 6 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] :

1. oggetto del contendere è la pretesa di 8.094,09 € derivante da numerose cartelle di pagamento emesse dal Comune di Striano (per crediti relativi alla Tarsu per gli anni di imposta 2004/2011) e dalla Regione Campania (per crediti concernenti la tassa automobilistica per gli anni 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011), di cui l’istante veniva a conoscenza tramite la consultazione dei relativi estratti di ruolo;

2. la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’originario ricorso proposto dal contribuente, così riformando la sentenza di primo grado , osservando che l’agente della riscossione, costituitosi in sede di appello, aveva ritualmente prodotto, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la documentazione comprovante le notifiche delle cartelle di pagamento di cui ai citati estratti di ruoli, reputando quindi il ricorso proposto contro dette cartelle tardivo ai sensi dell’art. 21 del menzionato d.lgs., aggiungendo di non potersi pronunciare sull’eccepita prescrizione maturata in epoca successiva alle notifiche delle predette cartelle, essendo preclusa, in assenza di impugnazione di uno degli atti di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’azione di accertamento negativo del debito tributario;

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], al Comune di Striano ed alla Regione Campania il 6/11 marzo 2020,formulando tre motivi di impugnazione;

4. l’ Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso notificato il 17 giugno 2020, chiedendo il rigetto del ricorso; 5 il Comune di Striano e la Regione Campania sono restati intimati; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 134, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver la Commissione regionale ritenuto che la costituzione in giudizio del funzionario responsabile dell’agenzia della riscossione avesse sanato, con effetto retroattivo, l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto da avvocato del libero foro;

2. con la seconda doglianza, l’istante ha eccepito, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 134, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver il Giudice dell’appello ritenuto che l’agente avesse documentato in sede di appello la notifica delle cartelle esattoriali di cui ai citati estratto di ruolo;

3. con la terza censura, il contribuente ha ancora una volta denunciato, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 134, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., ravvisando l’irriducibile contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Commissione regionale aveva affermato che ogni questione di merito, ivi compresa quella dell’eccepita prescrizione, fosse preclusa dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

4. va preliminarmente preso atto di quanto riferito dall’Agenzia della Entrate in ordine all’annullamento ex lege, a mente dell’art. 4 comma 1, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, delle cartelle nn. 071/2006/0298336249/000, 071/2007/0197642001/000, 071/2008/0165144645/000, 071/2009/0120949917/000 e 071/2010/0488338716/000, il che comporta che in relazione a dette pretese non vi è più interesse alla prosecuzione del ricorso;

5. il ricorso va, altresì, dichiarato inammissibile anche per le restanti pretese, in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili; 6.l’art. 3 - bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis.

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»;

7. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno «[…] affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12,è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»;

8. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez.

U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.);

9. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernente pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata» (così, tra le tante, Cass., Sez.

T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez.

T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez.

T., 7 marzo 2023, n. 6857);

10. la Corte costituzionale con la sentenza del 17 ottobre 2023, n. 190 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della predetta normativa, pur segnalando che il “bisogno” di tutela giurisdizionale anticipata si può egualmente manifestare in situazioni diverse da quelle considerate nella norma censurata, ma, alla fine, affermando che «[…] il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte […]», così formulando «[…] il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111(Delega al Governo per la riforma fiscale)».

11. alla luce di tali principi, non essendo stato allegato nel corso del presente grado di giudizio il menzionato, specifico, interesse ad agire (e ad impugnare), che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con valutazione officiosa, preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso;

12. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

13. allo stesso modo, la sopravvenuta inammissibilità del ricorso esclude la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso, giacchè detta misura opera solo in relazione ai casi tipici di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità originaria od improcedibilità dell'impugnazione e, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, soggiace al divieto di estensioni analogiche (cfr., tra le tante, da ultimo, C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10203/2020 del ruolo generale, proposto DA M ANNA A RCANGELO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60M29 I978 X), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 agosto 1960 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 19, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56E31 F912 V) del Foro di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 59, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE – R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – ilC [OSCURATO:PERSONA] S TRIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Sindaco pro tempore, con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1. E la R EGIONE C AMPANIA (codice fiscale 800011990639)in persona del Presidente pro tempore, con sede a Napoli, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 81. - INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 6726/21/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 6 settembre 2019, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 6 dicembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto del contendere è la pretesa di 8.094,09 € derivante da numerose cartelle di pagamento emesse dal Comune di Striano (per crediti relativi alla Tarsu per gli anni di imposta 2004/2011) e dalla Regione Campania (per crediti concernenti la tassa automobilistica per gli anni 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011), di cui l’istante veniva a conoscenza tramite la consultazione dei relativi estratti di ruolo; 2. la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’originario ricorso proposto dal contribuente, così riformando la sentenza di primo grado , osservando che l’agente della riscossione, costituitosi in sede di appello, aveva ritualmente prodotto, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la documentazione comprovante le notifiche delle cartelle di pagamento di cui ai citati estratti di ruoli, reputando quindi il ricorso proposto contro dette cartelle tardivo ai sensi dell’art. 21 del menzionato d.lgs., aggiungendo di non potersi pronunciare sull’eccepita prescrizione maturata in epoca successiva alle notifiche delle predette cartelle, essendo preclusa, in assenza di impugnazione di uno degli atti di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’azione di accertamento negativo del debito tributario; 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], al Comune di Striano ed alla Regione Campania il 6/11 marzo 2020,formulando tre motivi di impugnazione; 4. l’ Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso notificato il 17 giugno 2020, chiedendo il rigetto del ricorso; 5 il Comune di Striano e la Regione Campania sono restati intimati; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 134, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver la Commissione regionale ritenuto che la costituzione in giudizio del funzionario responsabile dell’agenzia della riscossione avesse sanato, con effetto retroattivo, l’inammissibilità dell’appello, in quanto proposto da avvocato del libero foro; 2. con la seconda doglianza, l’istante ha eccepito, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 134, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver il Giudice dell’appello ritenuto che l’agente avesse documentato in sede di appello la notifica delle cartelle esattoriali di cui ai citati estratto di ruolo; 3. con la terza censura, il contribuente ha ancora una volta denunciato, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 134, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., ravvisando l’irriducibile contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Commissione regionale aveva affermato che ogni questione di merito, ivi compresa quella dell’eccepita prescrizione, fosse preclusa dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso; 4. va preliminarmente preso atto di quanto riferito dall’Agenzia della Entrate in ordine all’annullamento ex lege, a mente dell’art. 4 comma 1, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, delle cartelle nn. 071/2006/0298336249/000, 071/2007/0197642001/000, 071/2008/0165144645/000, 071/2009/0120949917/000 e 071/2010/0488338716/000, il che comporta che in relazione a dette pretese non vi è più interesse alla prosecuzione del ricorso; 5. il ricorso va, altresì, dichiarato inammissibile anche per le restanti pretese, in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili; 6.l’art. 3 - bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»; 7. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno «[…] affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12,è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»; 8. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.); 9. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernente pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata» (così, tra le tante, Cass., Sez. T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez. T., 7 marzo 2023, n. 6857); 10. la Corte costituzionale con la sentenza del 17 ottobre 2023, n. 190 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della predetta normativa, pur segnalando che il “bisogno” di tutela giurisdizionale anticipata si può egualmente manifestare in situazioni diverse da quelle considerate nella norma censurata, ma, alla fine, affermando che «[…] il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi - quanto alle forme e alle modalità - alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte […]», così formulando «[…] il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111(Delega al Governo per la riforma fiscale)». 11. alla luce di tali principi, non essendo stato allegato nel corso del presente grado di giudizio il menzionato, specifico, interesse ad agire (e ad impugnare), che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con valutazione officiosa, preliminare ed assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso; 12. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio; 13. allo stesso modo, la sopravvenuta inammissibilità del ricorso esclude la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso, giacchè detta misura opera solo in relazione ai casi tipici di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità originaria od improcedibilità dell'impugnazione e, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, soggiace al divieto di estensioni analogiche (cfr., tra le tante, da ultimo, C
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