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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 24395/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania ha confer- mato la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 12/1/2021, che a seguito di rito abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di venti anni di reclusione, per i delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (clan Santangelo - Taccuni, operante nel territorio di Adrano), associazione fina- lizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed episodi di detenzione e spaccio di vari quantitativi di cocaina, eroina e marijuana; fatti accertati in Adrano, da ottobre 2014 a luglio 2016.

1.1. Tali delitti, avvinti in continuazione, sono aggravati in quanto si è riconosciuto il carattere armato dell'associazione di stampo mafioso, il ruolo di organizzatore dell'associazione ex art. 74 TU Stup. rivestito dal Rosano, e l'aggravante dell'agevolazione mafiosa per gli episodi ex art. 73.

1.2. Il compendio probatorio è costituito principalmente dall'apporto informativo di alcuni collaboratori di giustizia, tra i quali il fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA].

Vi sono poi fonti intercettive, sia di natura telefonica che ambientale (captazioni dei colloqui in carcere).

2. Avverso detta sentenza ha avanzato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti associativi, per quello ex art. 73 DPR n. 309 del 1990, nonché per il riconoscimento delle varie aggravanti.

2.1. È stata contestata la credibilità ed attendibilità dei collaboratori di giustizia, ritenendo generiche e riferite per sentito dire le loro propalazioni, dettate dal mero rilievo che [OSCURATO:PERSONA] è il figlio del noto [OSCURATO:PERSONA], storico affiliato al clan Santangelo di Adrano.

2.2. La difesa contesta anche la possibilità di ritenere l'imputato partecipe di entrambe le associazioni, rilevando che la sentenza impugnata non è in grado di descrivere la qualità di Rosano all'interno del gruppo criminale.

2.3. Ulteriore rilievo denuncia il vuoto motivazionale con riferimento alle tre imputazioni e al ruolo di organizzatore dell'imputato.

2.4. Infine, si esclude che l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. possa applicarsi all'imputazione associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto Rosano risponde anche di partecipazione all'associazione mafiosa.

Rileva il ricorrente che nella specie si è in presenza di un concorso formale tra le imputazioni associative, trattandosi in entrambe della stessa compagine personale, sicché non può essere contestata l'aggravante de qua.

3. Nelle more dell'udienza è intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con dichiarazione del difensore e procuratore speciale dell'imputato trasmessa digitalmente in data 9/5/2023.

4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 11 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catania ha confer- mato la sentenza del GUP del Tribunale in sede in data 12/1/2021, che a seguito di rito abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di venti anni di reclusione, per i delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (clan Santangelo - Taccuni, operante nel territorio di Adrano), associazione fina- lizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed episodi di detenzione e spaccio di vari quantitativi di cocaina, eroina e marijuana; fatti accertati in Adrano, da ottobre 2014 a luglio 2016. 1.1. Tali delitti, avvinti in continuazione, sono aggravati in quanto si è riconosciuto il carattere armato dell'associazione di stampo mafioso, il ruolo di organizzatore dell'associazione ex art. 74 TU Stup. rivestito dal Rosano, e l'aggravante dell'agevolazione mafiosa per gli episodi ex art. 73. 1.2. Il compendio probatorio è costituito principalmente dall'apporto informativo di alcuni collaboratori di giustizia, tra i quali il fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA]. Vi sono poi fonti intercettive, sia di natura telefonica che ambientale (captazioni dei colloqui in carcere). 2. Avverso detta sentenza ha avanzato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti associativi, per quello ex art. 73 DPR n. 309 del 1990, nonché per il riconoscimento delle varie aggravanti. 2.1. È stata contestata la credibilità ed attendibilità dei collaboratori di giustizia, ritenendo generiche e riferite per sentito dire le loro propalazioni, dettate dal mero rilievo che [OSCURATO:PERSONA] è il figlio del noto [OSCURATO:PERSONA], storico affiliato al clan Santangelo di Adrano. 2.2. La difesa contesta anche la possibilità di ritenere l'imputato partecipe di entrambe le associazioni, rilevando che la sentenza impugnata non è in grado di descrivere la qualità di Rosano all'interno del gruppo criminale. 2.3. Ulteriore rilievo denuncia il vuoto motivazionale con riferimento alle tre imputazioni e al ruolo di organizzatore dell'imputato. 2.4. Infine, si esclude che l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. possa applicarsi all'imputazione associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto Rosano risponde anche di partecipazione all'associazione mafiosa. Rileva il ricorrente che nella specie si è in presenza di un concorso formale tra le imputazioni associative, trattandosi in entrambe della stessa compagine personale, sicché non può essere contestata l'aggravante de qua. 3. Nelle more dell'udienza è intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con dichiarazione del difensore e procuratore speciale dell'imputato trasmessa digitalmente in data 9/5/2023. 4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 11 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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