CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 32746/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15828-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 127/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a una cartella esattoriale cui era sottesa una pretesa di recupero di sanzioni per violazioni al codice stradale, deducendo, in particolare, la mancata notifica dei sottesi verbali di accertamento, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, l'inesigibilità degli interessi e l'illegittima maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981, l'omessa indicazione della data di consegna del ruolo, la violazione de termini del procedimento, l'inesistenza o nullità della notifica della cartella stessa, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la mancata sottoscrizione della cartella; il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione con pronuncia riformata dal Tribunale ad avviso del quale, trattandosi di opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., pur tale non qualificata dal giudice di prime cure con conseguente operatività del principio dell'apparenza quanto all'impugnazione, e non essendo stata allegata e provata la data di notifica della cartella, la stessa era inammissibile per tardività; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta l'errore del Tribunale per non aver constatato la tardività dell'appello, in ragione del principio di scissione delle notifiche, ed essendo stato ricevuto lo stesso dal destinatario oltre il termine semestrale previsto dalla data di pubblicazione della sentenza gravata; con il secondo motivo si prospetta l'omessa motivazione del Tribunale per non aver esaminato l'eccezione di aspecificità dei motivi di appello articolati dal concessionario impugnante; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 615, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di RG n 15828 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] -iztt,r5í, considerare che si trattava di opposizione all'esecuzione e non agli atti, come in particolare per la deduzione d'illegittima maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che preliminarmente deve osservarsi che Oa notifica del ricorso per cassazione al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del suddetto ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; questa invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845); nel caso, la notifica del ricorso è stata fatta al difensore del precedente agente della riscossione, sicché ne va disposto il rinnovo; P.Q.IM. La Corte dispone il rinnovo della notifica all'Agenzia delle Entrate Riscossione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] nte (Enrico ditti) DEPOSITATA *[OSCURATO:PERSONA]