CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 1993
Cassazione n. 42194/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1993 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rq. 24958/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del 24 novembre 2022 del Tribunale di Taranto che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta semplice e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da particolare genericità siccome prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il esidente