CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06269/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annularsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminarsi direttamente dalla S.C. ex art. 6290, lett. I), cod. proc. pen. nella misura di tre mesi di arresto e 900,00 euro di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trieste il 27 maggio 2024, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcolica (art. 186, comma 2, lett. b, e comma 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto commesso il 4 aprile 2022, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti generiche, con l'aggravante dell'incidente stradale, alla pena finale di quattro mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, ed alla sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore della Repubblica C17 Tribunale, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen), avendo il Tribunale diminuito la pena di un terzo e non già della metà, come invece prescritto. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenze di legge. 3. Il Procuratore Generale della S.C. ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando direttamente la S.C., ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la pena finale nella misura di tre mesi di arresto e 900,00 euro di ammenda [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2. Essendosi in presenza di illecito contravvenzionale, la riduzione premiale per il rito deve essere della metà (non già di un terzo, regola che vale per i delitti), come previsto dal comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017. Il Tribunale (p. 3) è partito dalla pena-base (su cui non vi è impugnazione) di tre mesi di arresto e di 1.200,00 euro di ammenda, con aumento per l'aggravante a sei mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda; qui ha operato - erroneamente - la diminuzione di un terzo, così giungendo alla pena finale di quattro mesi di arresto e 1.200,00 euro di ammenda; invece, operando - correttamente - la diminuzione della metà, si giunge alla pena finale di tre mesi di arresto e di 900,00 euro di ammenda pena che può e deve essere direttamente applicata dal Collegio ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., fermi i benefici già conessi. 3. Consegue la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riduzione della pena ex art. 442, comma 2, c.p.p. che ridetermina in mesi tre di arresto ed euro novecento di ammenda, con conseguente quantificazione della pena finale 4,4 A t, 17, frf- in mesi tre di arresto ed euro novecento di ammenda, ferma la concessione dei benefici della pena sospesa e della non me