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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11871/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0621MGH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059PG0S) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39323 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di concorso in furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; invero, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati, evidenziando come la tesi secondo cui la condotta posta in essere dai ricorrenti non rientrasse nell'ipotesi di furto consumato ma tentato fosse frutto di una generica istanza difensiva, sconfessata anche dalle più recenti pronunce di questa Corte.

Sul punto, va ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto_(Sez.5, Sentenza n. 33605 del 17/06/2022 Ud. ; T. ; Rv. 283544 - 01).

In altri termini, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, così come è avvenuto nel caso di specie (si vedano pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), ove gli imputati hanno sottratto il cellulare della vittima, allontanandosi con la refurtiva ed abbandonandola solo quando si sono accorti che la loro azione illecita aveva attirato l'attenzione della vittima e dei passanti.

Il bene è dunque uscito dalla sfera di controllo e di vigilanza della p.o. ed è stato assoggettato, seppur per un breve lasso temporale, al potere autonomo dei ricorrenti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte territoriale ha adeguatamente e correttamente ritenuto integrato il delitto di furto consumato.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0621MGH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059PG0S) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39323 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di concorso in furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; invero, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati, evidenziando come la tesi secondo cui la condotta posta in essere dai ricorrenti non rientrasse nell'ipotesi di furto consumato ma tentato fosse frutto di una generica istanza difensiva, sconfessata anche dalle più recenti pronunce di questa Corte. Sul punto, va ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto_(Sez.5, Sentenza n. 33605 del 17/06/2022 Ud. ; T. ; Rv. 283544 - 01). In altri termini, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, così come è avvenuto nel caso di specie (si vedano pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), ove gli imputati hanno sottratto il cellulare della vittima, allontanandosi con la refurtiva ed abbandonandola solo quando si sono accorti che la loro azione illecita aveva attirato l'attenzione della vittima e dei passanti. Il bene è dunque uscito dalla sfera di controllo e di vigilanza della p.o. ed è stato assoggettato, seppur per un breve lasso temporale, al potere autonomo dei ricorrenti. Alla luce di tali considerazioni, la Corte territoriale ha adeguatamente e correttamente ritenuto integrato il delitto di furto consumato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore