Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29366/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

imiliano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 marzo 1977,3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 ottobre 1951,4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 dicembre 1982,5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1956,nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 ottobre1963,avverso l'ordinanza del 23 marzo 2026 del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Palermo;letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato;lette le memorie dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania, che haconcluso per l’inammissibilità dei ricorsi o, comunque, per il loro rigetto, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dall’imputato nelgiudizio di legittimità;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 23 marzo 2026 il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Palermo ha ritenuto perfezionata la fattispecie di cui all’art. 82,comma 2, cod. proc. pen., ovvero la revoca implicita della costituzione delle particivili, avendo queste promosso l’azione risarcitoria dinanzi al giudice civile.2.

Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e JuliaIsabel [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, formulando i seguenti motivi(enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quantostabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con l’unico motivo si invoca l’annullamento del provvedimentoimpugnato, poiché emesso in violazione di legge e perché fondato su unamotivazione apparente.I ricorrenti lamentano di aver instaurato il giudizio civile nei confrontidell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile, con il quale era statastipulata una transazione; quest’ultimo, tuttavia, non aveva preso parte alprocesso penale, in ragione della scelta del rito abbreviato.Pertanto, pur nell’identità del petitum, la non perfetta coincidenza delleparti nei due giudizi avrebbe dovuto ritenersi preclusiva della revoca dellacostituzione di parte civile nel processo penale.Si evidenzia, inoltre, che secondo il più recente orientamento espresso dallaCorte di cassazione, in caso di accordo transattivo tra imputato e persona offesa,se la rinuncia non è intervenuta nelle forme di cui all’art. 82 cod. proc. pen., ese non è avvenuto il trasferimento dell’azione in sede civile con coincidenza dipetitum e causa petendi, non può ritenersi perfezionata la revoca implicita.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come indicate in epigrafe.4.

I ricorsi sono inammissibili poiché proposti avverso un provvedimentonon impugnabile.4.1.

Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato chel'ordinanza di esclusione della parte civile è inoppugnabile, mentre quella diinammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da partedell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza (Sez.

U, n. 12 del 19maggio 1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01; conf., Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023,Bellusci, Rv. 284656 – 01; Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 – 01;Sez. 2, n. 30045 del 12/03/2003, Orsini, Rv. 226680 – 01).La mancata previsione di uno specifico rimedio avverso tale provvedimentoè tradizionalmente giustificata dalla circostanza che esso non ha un contenutodecisorio, e che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.Se, quindi, per il principio di tassatività delle impugnazioni, ilprovvedimento non è ricorribile in quanto tale, nondimeno la parte interessatapotrà far valere i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in temadi provvedimento abnorme.Un altrettanto consolidato insegnamento di legittimità ammette, infatti, laricorribilità per cassazione nel solo caso in cui il provvedimento sia affetto daabnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultareavulso dall'intero ordinamento processuale (Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025,Troisi, Rv. 287709 – 01; Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364– 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155 – 01; Sez. 4, n.40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777 – 01; Sez. 6, n. 8942 del17/01/2011, Mancini, Rv. 249727 - 01).4.2.

Con specifico riferimento all’ordinanza che dichiara revocata lacostituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., si èinoltre osservato che, ove adottata al di fuori delle ipotesi previste dalla leggeprocessuale, è impugnabile dalla parte civile solo unitamente alla sentenza dimerito: in tal caso, infatti, il danneggiato, pur non potendo far valere le sue difesenel giudizio penale, subisce gli effetti della sentenza pronunciata in questa sede,la quale, peraltro, in caso di assoluzione dell'imputato, potrà fare stato in sedecivile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, dep.2022, C., Rv. 282733 - 01).4.3.

Nel caso in esame i ricorrenti, impugnando l’ordinanza, deducono, insostanza, l’erronea applicazione dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., stante lanon perfetta coincidenza, sul piano soggettivo, tra l’azione esercitata in sedepenale e quella proposta dinanzi al giudice civile: si tratta di un provvedimentoadottato nell’esercizio di potere previsto dalla legge, di cui peraltro non è dedottoalcun profilo di abnormità, strutturale o funzionale.5.

Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro tremila ciascuno.5.1.

L'inammissibilità dei ricorsi comporta inoltre la condanna delle particivili in solido a rifondere all'imputato, che ne ha fatto richiesta, le spesesostenute nel giudizio di legittimità.Tale statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito,deve essere adottata in base ai principi di causalità e soccombenza, di cui sonoespressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen.,ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di ungiudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale,è stato comunque promosso su iniziativa di una parte privata rimastasoccombente nei confronti di un'altra (Sez. 4, n. 415 del 12/11/2021, dep. 2022,01; Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 – 02).5.2.

L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolarecomplessità delle questioni trattate giustificano la redazione della motivazione informa semplificata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassadelle ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese del presente giudiziodi legittimità a favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi eurotremila, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imiliano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 marzo 1977,3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 ottobre 1951,4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 dicembre 1982,5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1956,nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 ottobre1963,avverso l'ordinanza del 23 marzo 2026 del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Palermo;letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato;lette le memorie dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania, che haconcluso per l’inammissibilità dei ricorsi o, comunque, per il loro rigetto, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dall’imputato nelgiudizio di legittimità;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 23 marzo 2026 il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Palermo ha ritenuto perfezionata la fattispecie di cui all’art. 82,comma 2, cod. proc. pen., ovvero la revoca implicita della costituzione delle particivili, avendo queste promosso l’azione risarcitoria dinanzi al giudice civile.2. Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] AndreaMaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e JuliaIsabel [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, formulando i seguenti motivi(enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quantostabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con l’unico motivo si invoca l’annullamento del provvedimentoimpugnato, poiché emesso in violazione di legge e perché fondato su unamotivazione apparente.I ricorrenti lamentano di aver instaurato il giudizio civile nei confrontidell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e del responsabile civile, con il quale era statastipulata una transazione; quest’ultimo, tuttavia, non aveva preso parte alprocesso penale, in ragione della scelta del rito abbreviato.Pertanto, pur nell’identità del petitum, la non perfetta coincidenza delleparti nei due giudizi avrebbe dovuto ritenersi preclusiva della revoca dellacostituzione di parte civile nel processo penale.Si evidenzia, inoltre, che secondo il più recente orientamento espresso dallaCorte di cassazione, in caso di accordo transattivo tra imputato e persona offesa,se la rinuncia non è intervenuta nelle forme di cui all’art. 82 cod. proc. pen., ese non è avvenuto il trasferimento dell’azione in sede civile con coincidenza dipetitum e causa petendi, non può ritenersi perfezionata la revoca implicita.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come indicate in epigrafe.4. I ricorsi sono inammissibili poiché proposti avverso un provvedimentonon impugnabile.4.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato chel'ordinanza di esclusione della parte civile è inoppugnabile, mentre quella diinammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da partedell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza (Sez. U, n. 12 del 19maggio 1999, Pediconi, Rv. 213858 - 01; conf., Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023,Bellusci, Rv. 284656 – 01; Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 – 01;Sez. 2, n. 30045 del 12/03/2003, Orsini, Rv. 226680 – 01).La mancata previsione di uno specifico rimedio avverso tale provvedimentoè tradizionalmente giustificata dalla circostanza che esso non ha un contenutodecisorio, e che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.Se, quindi, per il principio di tassatività delle impugnazioni, ilprovvedimento non è ricorribile in quanto tale, nondimeno la parte interessatapotrà far valere i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in temadi provvedimento abnorme.Un altrettanto consolidato insegnamento di legittimità ammette, infatti, laricorribilità per cassazione nel solo caso in cui il provvedimento sia affetto daabnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultareavulso dall'intero ordinamento processuale (Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025,Troisi, Rv. 287709 – 01; Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364– 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155 – 01; Sez. 4, n.40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777 – 01; Sez. 6, n. 8942 del17/01/2011, Mancini, Rv. 249727 - 01).4.2. Con specifico riferimento all’ordinanza che dichiara revocata lacostituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., si èinoltre osservato che, ove adottata al di fuori delle ipotesi previste dalla leggeprocessuale, è impugnabile dalla parte civile solo unitamente alla sentenza dimerito: in tal caso, infatti, il danneggiato, pur non potendo far valere le sue difesenel giudizio penale, subisce gli effetti della sentenza pronunciata in questa sede,la quale, peraltro, in caso di assoluzione dell'imputato, potrà fare stato in sedecivile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, dep.2022, C., Rv. 282733 - 01).4.3. Nel caso in esame i ricorrenti, impugnando l’ordinanza, deducono, insostanza, l’erronea applicazione dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., stante lanon perfetta coincidenza, sul piano soggettivo, tra l’azione esercitata in sedepenale e quella proposta dinanzi al giudice civile: si tratta di un provvedimentoadottato nell’esercizio di potere previsto dalla legge, di cui peraltro non è dedottoalcun profilo di abnormità, strutturale o funzionale.5. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro tremila ciascuno.5.1. L'inammissibilità dei ricorsi comporta inoltre la condanna delle particivili in solido a rifondere all'imputato, che ne ha fatto richiesta, le spesesostenute nel giudizio di legittimità.Tale statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito,deve essere adottata in base ai principi di causalità e soccombenza, di cui sonoespressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen.,ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di ungiudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale,è stato comunque promosso su iniziativa di una parte privata rimastasoccombente nei confronti di un'altra (Sez. 4, n. 415 del 12/11/2021, dep. 2022,01; Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 – 02).5.2. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolarecomplessità delle questioni trattate giustificano la redazione della motivazione informa semplificata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassadelle ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese del presente giudiziodi legittimità a favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi eurotremila, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris