CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07492/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Finanze in proc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Barii il 3-10 ottobre 2024 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'in/eresse di [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata ristretta in custodia cautelare, prima,,z in carcere (dall'8 giugno 2020 al 12 ottobre 2020) e, poi, agli arresti domiciliari (dal 12 ottobre 2020 al 2 novembre 2020), in relazione alle accuse di concorso in detenzione di un fucile mitragliatore e di altre cinque armi da guerra ; al fine di vendicare l'omicidio del padre (violazione degli artt. 416 bis.1 cod. pen. e 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895), accusa da cui è stata assolta, con la formula "per non avere commesso il fatto", con sentenza del 10 ottobre 2021, irrevocabile il 4 marzo 2022, del Tribunale di Trani, dopo che già il Tribunale per il riesame di Bari l il 2 novembre 2020, decidendo a seguito di rinvio dalla S.C., aveva annullato l'ordinanza cautelare e ordinato l'immediata liberazione dell'imputa, se non detenuta per altra causa, per la ritenuta insussistenza del quadro indiziario. Ha liquidato, quindi, alla donna la complessiva somma di 40.,000,00 euro. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Avvocatura erariale, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il primo). 2.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e motivazione carente, insufficiente e manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla insussistenza nel comportamento della donna del dolo o della colpa grave. Ferma l'autonomia valutativa del giudice della riparazione, richiamati i principi, puntualizzati dalla S.C., che governano la materia de qua, si osserva che il quadro probatorio è stato giudicato insufficiente e non già mancante dai giudici che hanno pronunziato l'assoluzione e che le circostanze di fatto valorizzate dal G.i.p. erano tali da giustificare pienamente, in quel momento, l'applicazione di misura cautelare. L'ipotesi investigativa che si stesse programmando di vendicare l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], ucciso il 25 luglio 2019, padre di [OSCURATO:PERSONA], la quale si poneva, secondo gli inquirenti, quale ispiratrice dell'azione, persino proponendo di agire da esecutrice materiale, era emersa dal contenuto di alcune intercettazioni, che l'Amministrazione ricorrente richiama, mentre il Tribunale che ha assolto la donna ha ritenuto che, pur essendo a conoscenza della detenzione da parte di altri di armi, ciò non dimostrerebbe il concorso nel reato. Da qui - si stima - discende la correttezza del provvedimento cautelare genetico.Sottolinea, inoltre, il Ministero che la donna nel corso dell'interrogatorio di garanziaiil 15 giugno 20201si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il ragionamento della Corte territoriale sarebbe illogico sia nella misura in cui assume che il G.i.p. aveva già a disposizione tutti gli elementi per escludere il coinvolgimento della donna, essendo lo stesso il compendio probatorio utilizzato dal giudice della cautela e da quello del merito, sia quando afferma che l'intento omicidiario non venne realizzato per l'intervento delle Forze di polizia. Infatti, la donna sarebbe stata in realtà connivente, come espressamente affermato dal Tribunale di Trani, che alle pp. 54-56 della sentenza assolutoria (che si riferiscono) ha ritenuto che la stessa fosse a conoscenza della detenzione illegale di armi. E la connivenza, come affermato da più pronunzie della S.C. che si richiamano, è circostanza di fatto ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione. Inoltre, si sottolinea la irrilevanza, al fine in esame, della mancata attuazione del piano omicidiario a causa dell'intervento della polizia giudiziaria. Infine, si rammenta esistere - eccezionalmente - l'obbligo in capo al cittadino di denunzia in materia di armi e di esplosivi ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 2.2. Tramite il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 314 cod. proc. pen. e 1227 e 2056 cod. civ. ed omessa motivazione sul punto della quantificazione dell'indennizzo per la riparazione per ingiusta detenzione. Non solo, infatti, la Corte di appello non ha preso in considerazione la concorrenza della colpa, almeno lieve, della donna, colpa lieve che si ritiene essere sussistente da parte del Ministero ricorrente e che avrebbe dovuto comportare una riduzione del quantum, ma ha anche aumentato la somma risultante dal calcolo meramente aritmetico. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese di tutti gradi di giudizio. 3. Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 6 dicembre 2024/ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto al primo motivo (sull'an del riconoscimento del diritto alla equa riparazione), risulta tranciante il rilievo che si rinviene nella requisitoria del P.G. di legittimità. Infatti la Corte di appello, in realtà, ha ragionato nel senso di riconoscere un'ipotesi di "ingiustizia formale" ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., dato che l'ordinanza cautelare costitutiva del G.i.p. è stata annullata dal Tribunale per il riesame, decidendo in sede di rinvio, e ne è seguita l'assoluzione dell'imputato. Dunque - condivisibilmente - il P.G. richiama il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663, secondo cui «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)»; nello stesso senso, le Sezioni semplici successive, tra cui Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Min. economia e finanze, Rv. 270102 («La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera, in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., esclusivamente nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. (Fattispecie in cui la S. C. ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva accolto la richiesta di riparazione omettendo di considerare che la valutazione del Tribunale del riesame circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza aveva trovato fondamento anche sulle spontanee dichiarazioni rese in sede di riesame dall'indagato che, di fronte al Gip, si era invece avvalso della facoltà di non rispondere)»). Nel caso di specie la Corte di appello ha dato atto che i divergenti approdi sono dipesi dalla valutazione del medesimo compendio intercettativo. Sul tema del silenzio dell'indagato in interrogatorio deve ribadirsi quanto già puntualizzato in numerose occasioni (ad esempio, Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017, secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione». Infine, come ha osservato il P.G., non ha rilievo nel caso di specie l'art. 20 della legge n. 110 del 1975, che riguarda l'ipotesi di smarrimento o di furto di armi o di parte di esse da parte del so ggetto che legalmente le detenga. 3. In relazione al secondo motivo (sul quantum debeatur), osserva il Collegio che l'aumento della somma, da circa 31.000,00 a 40.000,00 euro, è adeguatamente motivato (v. pp. 6-9 dell'ordinanza) con riferimento alle condizioni di salute della donna ; inoltre, coglie nel segno il P.G. allorchè richiama il principio di diritto secondo cui «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, non potendo il giudice della riparazione neppure valutare - al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve» (Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021 ; in termini, tra le altre, v. Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993, e Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Longo, Rv. 276091). 4. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. ,, ido