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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 luglio 2026

Cassazione n. 22685/2026

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iacorazzini@puntopec.it-ricorrente-controcuratore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vasto n. 1541/2021 depositato il30/03/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Vasto dichiarò il fallimento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo, nonché del socioVincenzo Marinelli in ripercussione, ex 147, comma 1, l. fall.Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/20261.1. — Tra i beni dell’attivo fallimentare vi erano due immobili donatidal fallito [OSCURATO:PERSONA] alla figlia [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, perciò acquisiti allamassa mediante trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 64 l. fall.1.2. — Con sentenza del 2.11.2018 la Corte d'Appello di L’Aquiladichiarò nullo e revocò il fallimento del socio [OSCURATO:PERSONA], a causa diun vizio di notifica ex art. 15 l. fall.1.3. — Su istanza del curatore fallimentare ex art. 147, comma 4,l.fall., il Tribunale di Vasto, in data 26.3.2019, dichiarò nuovamente ilfallimento in ripercussione del socio [OSCURATO:PERSONA].1.4. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo exart. 36, comma 1, l. fall. per far valere l’illegittimità dell’avviso di venditaall’incanto dei due immobili donati (in base all’autorizzazione rilasciata dalG.D. in data 2.10.2018, in forza della prima dichiarazione di fallimento poirevocata), per violazione dell’art. 64 l. fall., trattandosi di donazioneanteriore di oltre due anni alla data della seconda dichiarazione difallimento del donante, avente effetti ex nunc e non ex tunc.1.5. — Il G.D. ha dichiarato il reclamo inammissibile perché tardivo,e comunque perché la reclamante non aveva previamente diffidato ilcuratore a provvedere alla cancellazione della trascrizione della primasentenza di fallimento sui propri immobili.1.6. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo ex art. 36, comma 2,l. fall., e il Tribunale di Vasto, pur ritenendolo ammissibile, lo ha rigettato,sul rilievo che la decorrenza ex tunc degli effetti della dichiarazione difallimento vale solo per il socio occulto che sia “scoperto” in un momentosuccessivo alla dichiarazione di fallimento della società, mentre, in caso difallimento in estensione del socio palese, il principio della unitarietà delprocedimento e le esigenze di tutela della par condicio creditorum tornanoad avere un ruolo preminente rispetto alla esigenza di tutela della buonafede dei terzi, «ai quali sarebbero noti sin dall'inizio - e, cioè, dalla datastessa di apertura della prima procedura fallimentare - i soggettiNumero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026potenzialmente soggetti al fallimento, in esito a quella», secondo unautomatismo ex lege.Da tale premessa il tribunale ha tratto la conseguenza che i «beniimmobili in questione possono considerarsi legittimamente acquisiti alpatrimonio del fallimento proprio in forza della trascrizione della primasentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., alla qualedevono essere fatti retroagire gli effetti della dichiarazione di fallimentodel socio [OSCURATO:PERSONA], senza che si renda necessaria un’autonomatrascrizione di quest’ultima, ai fini della produzione degli automatici effettiacquisitivi di cui all’art. 64 L.F.».2. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione con ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimentointimato ha resistito con controricorso, parimenti illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 147 l. fall., laddove, pur prevedendo il primo commacome automatismo il fallimento in ripercussione dei soci palesi, e il quartocomma invece solo il fallimento in estensione dei soci occulti scoperti dopola dichiarazione di fallimento della società, nondimeno, una volta che ilprimo fallimento sia stato revocato, il secondo prende effetto ex nunc,senza alcuna retrodatazione, come tutte le sentenze costitutive (qui dellostatus di fallito).

A supporto del motivo la ricorrente invoca il principio didiritto affermato da Cass. Sez.

U., n. 8257 del 2002.2.2. — Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza e laviolazione del principio per cui, nel sistema della legge fallimentare, «ognieffetto – nei confronti del fallito (artt. 42, 44), dei creditori e dei terzi(artt. 51, 64, 67 l. fall. – si produce alla (e dalla) data di dichiarazione delfallimento», con la conseguenza che «anche per il fallito in estensione glieffetti in questione decorrano ex nunc, dalla “dichiarazione”, appunto, delfallimento che gli si riferisce, senza possibilità di distinzione tra socioocculto e socio palese».Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026Ne sarebbe conferma il fatto che, «pur essendo previsto per i duefallimenti un simultaneus processus, con un unico giudice ed un unicocuratore (art. 148, co. 1°, L.F.), gli effetti sostanziali della sentenza, c.d.di estensione, richiedono la separazione dei patrimoni (della società e delsocio) con mosse attive e passive distinte (co. 2° art. cit.), con la(possibile) nomina di più comitati di creditori (co. 1°, ultima parte, art.148) e con la possibilità di separata chiusura dei due fallimenti: che,quindi, coesistono, restando però autonomi, nella medesima procedura».3. — Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso, che il Fallimento controricorrente solleva in relazione sia al datotestuale dell’art. 36, comma 2, l. fall. (per cui il tribunale decide il reclamo“con decreto motivato non soggetto a gravame”), sia al difetto didecisorietà e definitività del provvedimento impugnato, ai fini del ricorsostraordinario ex art. 111 Cost., come per tutti i provvedimenti adottati inmateria di amministrazione del patrimonio fallimentare.3.1. — In realtà, il provvedimento impugnato, oltre ad esseredefinitivo (proprio perché non soggetto a gravame, ex art. 36, comma 2,l. fall.), è anche decisorio, in quanto il tribunale, dando sostanzialmente il“nulla osta” alla vendita fallimentare di immobili il cui diritto di proprietà èstato rivendicato dalla odierna ricorrente, estranea alla procedura, hastatuito sulla legittimità della loro diretta apprensione alla massa attivafallimentare, ai sensi dell’art. 64 l. fall., mediante trascrizione della primasentenza di fallimento del socio donante, sul presupposto dellaretroattività degli effetti della seconda sentenza di fallimento del sociomedesimo alla data di fallimento della società.Da tempo questa Corte va predicando la ricorribilità per cassazione anorma dell’art. 111, comma 7, Cost. dei provvedimenti resi in sede direclamo in materia di operazioni di vendita concorsuale, in quantoriconducibili alla cd. giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, inanalogia all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (ex plurimis,Cass.

Sez.

U., n. 19506 del 2008; Cass. n. 5993 del 2011, n. 8966 del2014, n. 28365 del 2023, n. 12132 del 2024, n. 5322 del 2026).Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026Si tratta di conclusione conforme all’indirizzo nomofilattico che ravvisaormai la caratteristica della decisorietà anche in fattispecie non allineate almodello ordinario del processo, definendone il concetto come «attitudinedel provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettividelle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato», laquale non si realizza, però, necessariamente nel processo (ordinario ospeciale) di cognizione, ma anche nel processo camerale, e in generale inogni «controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte,chiamate (..) a confrontarsi in contraddittorio nel processo» (Cass. Sez.U., n. 22048 del 2023 in motivazione, con richiamo a Cass. Sez.

U., n.26989 del 2016 e n. 27073 del 2016, in materia concorsuale; cfr., daultimo, Cass. n. 1467/2026).4. — Il ricorso però, sebbene ammissibile, va rigettato, essendoinfondati i due motivi nei quali si articola, da esaminare congiuntamente.4.1. — In rito si rileva, innanzitutto, che la Corte d'Appello diL’Aquila ha errato nel revocare il fallimento del socio illimitatamenteresponsabile [OSCURATO:PERSONA], dichiarato nullo a causa di un vizio dinotifica ex art. 15 l. fall. – piuttosto che rimettere gli atti al tribunale perla regolarizzazione del contraddittorio – ponendosi così in contrasto colprincipio, più volte affermato da questa Corte, per cui «il giudice delreclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, overavvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositatoregolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e,in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primogiudice» (ex multis, Cass. n. 25218 del 2013; Cass. n. 18339 del 2015;Cass. n. 3861 del 2019; Cass. n. 2462 del 2022; Cass. n. 19219 del2025).In tal modo, la corte distrettuale ha sostanzialmente indotto il curatorefallimentare ad esercitare l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento diquello stesso socio, ricorrendo all’istanza di cui all’art. 147, comma 4, l.fall., che, peraltro, il legislatore ha previsto per una fattispecie diversa.Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/20264.2. — Occorre infatti distinguere tra l’istituto del fallimento cd.

“inripercussione”, di cui al primo comma dell’art. 147 l. fall., e quello delfallimento cd.

“in estensione”, disciplinato dal quarto comma.Il primo comma della norma citata prevede che la sentenza che dichiara ilfallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III,IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile «produce anche ilfallimento dei soci», pur se non persone fisiche, illimitatamenteresponsabili.

Si tratta, all’evidenza, dei soci “palesi”.Il successivo quarto comma disciplina invece la particolare ipotesi in cui,dopo la dichiarazione di fallimento della società, «risulta l’esistenza di altrisoci illimitatamente responsabili», nel qual caso il tribunale «dichiara ilfallimento dei medesimi» solamente a seguito dell’iniziativa assunta dalleparti interessate, e cioè «su istanza del curatore, di un creditore, di unsocio fallito».

Si tratta, all’evidenza, dei soci “occulti”.Nel primo caso, la dichiarazione di fallimento del socio palese integra unautomatismo, venendo “prodotto” ex lege dalla sentenza di fallimentodella società.Nel secondo, la dichiarazione di fallimento del socio occulto non è affattoautomatica, ma eventuale e conseguente ad una diversa iniziativa diparte, diretta ad accertare l’esistenza del vincolo sociale non pubblicizzato.4.3. — Ciò premesso, il principio di diritto invocato dalla ricorrente asupporto delle proprie censure non è conferente alla fattispecie concreta.Viene infatti evocato l’orientamento di questa Corte in base al quale, «intema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimentodi una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza dialtro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione difallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società difatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successivadichiarazione di fallimento "in estensione" del socio occulto ha effettosoltanto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al"simultaneus processus") va ad essa riconosciuta» (Cass. Sez.

U., n. 8257Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026del 2002, che ha per l'effetto ritenuto che, ai fini della revocabilità diun'ipoteca costituita dal socio occulto, il termine "dell'anno anteriore alfallimento", ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. andasse computatocon riferimento alla data del fallimento del socio occulto, e non a quelladel fallimento precedentemente instaurato a carico degli altri soci).Si tratta però di principio espressamente formulato in relazione all’ipotesidel fallimento successivo del socio occulto, e che solo ad essa si attaglia,stante la rilevata diversità dei presupposti della fattispecie del fallimentodel socio palese, che, come detto, rappresenta un effetto ex lege delfallimento della società di cui lo stesso fa parte, in forza di un vincolosocietario esternato e pubblicizzato, che non richiede perciò, come nelprimo caso, un accertamento suppletivo logicamente successivo eulteriore rispetto all’accertamento dei presupposti del fallimento dellasocietà (e appunto, in ripercussione, dei suoi soci palesi).4.4. — Anche le ulteriori pronunce di questa Corte, che hannoribadito il superiore principio, sono chiaramente tarate sulla ipotesi dellasuccessiva «dichiarazione di fallimento in estensione del socio occultoillimitatamente responsabile», la quale (sola) «ha effetto “ex nunc”»,proprio «in ragione del carattere autonomo che ad essa va riconosciuto»,«pur in seno al "simultaneus processus"» (Cass. n. 13421 del 2008; conf.Cass. n. 26944 del 2016).E una simile “autonomia” non si riscontra nella dichiarazione di fallimentodel socio palese, come detto avvinta ex lege a quello della società.4.5. — Questo effetto ex lege, come tale impermeabile ad eventuali“incidenti” procedimentali, si manifesta anche sotto altri profili, comequello del decorso dell’anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dallacessazione della responsabilità illimitata (anche in caso di trasformazione,fusione o scissione) che, ai sensi del secondo comma dell’art. 147 l. fall.,preclude la dichiarazione di fallimento in estensione del socio palese,sempre che siano state osservate le formalità per rendere noti ai terzi ifatti indicati.Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026Si è detto, infatti, che «in tema di estensione del fallimento ai sensidell'art. 147 legge fall., la situazione del socio palese che per anomalieprocedimentali non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società nonè assimilabile a situazioni che, se adeguatamente pubblicizzate, escludonola fallibilità dopo un anno dal loro verificarsi, quali quella del socio uscitodalla società ovvero non più illimitatamente responsabile odell'imprenditore individuale o collettivo che ha cessato l'attività,trattandosi di effetto, previsto dalla legge, del fallimento della società consoci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che il curatore, in talcaso, è legittimato a richiedere l'estensione del fallimento» (Cass. n.22263 del 2012).Ciò testimonia che eventuali anomalie procedimentali non inficianol’effetto voluto dalla legge, proprio perché il procedimento che conduce alfallimento del socio palese è, sul piano degli effetti, unitario econsustanziale a quello della società, di modo che non possaimmaginarsene una diversa e successiva decorrenza, “ex nunc”.4.6. — In questo senso, le disposizioni invocate dalla ricorrente(artt. 42, 44, 51, 64, 67 l. fall.), in base alle quali gli effetti del fallimentonei confronti del fallito, dei creditori e dei terzi si producono dalla data didichiarazione del fallimento, va in tal caso ancorata alla data del fallimentodella società, anche qualora, per un accidente procedurale, ladichiarazione di fallimento del socio intervenga in un secondo momento,nel qual caso i suoi effetti devono perciò decorrere “ex tunc”.Né sono dirimenti le ulteriori disposizioni invocate dalla ricorrente asupporto della tesi di una “separazione” tra il fallimento della società equello del socio – dei quali si ammette comunque l’unitarietà ex art. 148 l.fall., stante l’unicità del curatore e del giudice delegato – avuto riguardoalla separazione delle masse attive e passive, alla possibile nomina di piùcomitati dei creditori e alla possibilità di una separata chiusura deirispettivi fallimenti, trattandosi di aspetti operativi e gestionali dellaprocedura concorsuale che non inficiano il momento genetico unitariovoluto dalla legge.Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026Allo stesso modo non rileva la natura costituiva della sentenza difallimento, posto che, per espressa previsione di legge, le sentenzecostitutive possono anche avere effetti retroattivi (ad esempio per larisoluzione del contratto, ex art. 1458 c.c.).4.7. — Viene formulato il seguente principio di diritto:“Qualora la sentenza dichiarativa del fallimento in ripercussione del sociopalese di società di persone (nella specie s.n.c.), pronunciata ai sensidell’art. 147, comma 1, l.fall., venga dichiarata nulla per vizio delcontraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senzarimessione degli atti al tribunale, e successivamente il fallimento delmedesimo socio venga dichiarato, su istanza proposta dal curatore delfallimento della società, ai sensi dell’art. 147, comma 4, l.fall., gli effettidella nuova sentenza di fallimento del socio retroagiscono alla data delfallimento della società”.5. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate indispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MRigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iacorazzini@puntopec.it-ricorrente-controcuratore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vasto n. 1541/2021 depositato il30/03/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Vasto dichiarò il fallimento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo, nonché del socioVincenzo Marinelli in ripercussione, ex 147, comma 1, l. fall.Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/20261.1. — Tra i beni dell’attivo fallimentare vi erano due immobili donatidal fallito [OSCURATO:PERSONA] alla figlia [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, perciò acquisiti allamassa mediante trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 64 l. fall.1.2. — Con sentenza del 2.11.2018 la Corte d'Appello di L’Aquiladichiarò nullo e revocò il fallimento del socio [OSCURATO:PERSONA], a causa diun vizio di notifica ex art. 15 l. fall.1.3. — Su istanza del curatore fallimentare ex art. 147, comma 4,l.fall., il Tribunale di Vasto, in data 26.3.2019, dichiarò nuovamente ilfallimento in ripercussione del socio [OSCURATO:PERSONA].1.4. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo exart. 36, comma 1, l. fall. per far valere l’illegittimità dell’avviso di venditaall’incanto dei due immobili donati (in base all’autorizzazione rilasciata dalG.D. in data 2.10.2018, in forza della prima dichiarazione di fallimento poirevocata), per violazione dell’art. 64 l. fall., trattandosi di donazioneanteriore di oltre due anni alla data della seconda dichiarazione difallimento del donante, avente effetti ex nunc e non ex tunc.1.5. — Il G.D. ha dichiarato il reclamo inammissibile perché tardivo,e comunque perché la reclamante non aveva previamente diffidato ilcuratore a provvedere alla cancellazione della trascrizione della primasentenza di fallimento sui propri immobili.1.6. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo ex art. 36, comma 2,l. fall., e il Tribunale di Vasto, pur ritenendolo ammissibile, lo ha rigettato,sul rilievo che la decorrenza ex tunc degli effetti della dichiarazione difallimento vale solo per il socio occulto che sia “scoperto” in un momentosuccessivo alla dichiarazione di fallimento della società, mentre, in caso difallimento in estensione del socio palese, il principio della unitarietà delprocedimento e le esigenze di tutela della par condicio creditorum tornanoad avere un ruolo preminente rispetto alla esigenza di tutela della buonafede dei terzi, «ai quali sarebbero noti sin dall'inizio - e, cioè, dalla datastessa di apertura della prima procedura fallimentare - i soggettiNumero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026potenzialmente soggetti al fallimento, in esito a quella», secondo unautomatismo ex lege.Da tale premessa il tribunale ha tratto la conseguenza che i «beniimmobili in questione possono considerarsi legittimamente acquisiti alpatrimonio del fallimento proprio in forza della trascrizione della primasentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., alla qualedevono essere fatti retroagire gli effetti della dichiarazione di fallimentodel socio [OSCURATO:PERSONA], senza che si renda necessaria un’autonomatrascrizione di quest’ultima, ai fini della produzione degli automatici effettiacquisitivi di cui all’art. 64 L.F.».2. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione con ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimentointimato ha resistito con controricorso, parimenti illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 147 l. fall., laddove, pur prevedendo il primo commacome automatismo il fallimento in ripercussione dei soci palesi, e il quartocomma invece solo il fallimento in estensione dei soci occulti scoperti dopola dichiarazione di fallimento della società, nondimeno, una volta che ilprimo fallimento sia stato revocato, il secondo prende effetto ex nunc,senza alcuna retrodatazione, come tutte le sentenze costitutive (qui dellostatus di fallito). A supporto del motivo la ricorrente invoca il principio didiritto affermato da Cass. Sez. U., n. 8257 del 2002.2.2. — Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza e laviolazione del principio per cui, nel sistema della legge fallimentare, «ognieffetto – nei confronti del fallito (artt. 42, 44), dei creditori e dei terzi(artt. 51, 64, 67 l. fall. – si produce alla (e dalla) data di dichiarazione delfallimento», con la conseguenza che «anche per il fallito in estensione glieffetti in questione decorrano ex nunc, dalla “dichiarazione”, appunto, delfallimento che gli si riferisce, senza possibilità di distinzione tra socioocculto e socio palese».Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026Ne sarebbe conferma il fatto che, «pur essendo previsto per i duefallimenti un simultaneus processus, con un unico giudice ed un unicocuratore (art. 148, co. 1°, L.F.), gli effetti sostanziali della sentenza, c.d.di estensione, richiedono la separazione dei patrimoni (della società e delsocio) con mosse attive e passive distinte (co. 2° art. cit.), con la(possibile) nomina di più comitati di creditori (co. 1°, ultima parte, art.148) e con la possibilità di separata chiusura dei due fallimenti: che,quindi, coesistono, restando però autonomi, nella medesima procedura».3. — Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso, che il Fallimento controricorrente solleva in relazione sia al datotestuale dell’art. 36, comma 2, l. fall. (per cui il tribunale decide il reclamo“con decreto motivato non soggetto a gravame”), sia al difetto didecisorietà e definitività del provvedimento impugnato, ai fini del ricorsostraordinario ex art. 111 Cost., come per tutti i provvedimenti adottati inmateria di amministrazione del patrimonio fallimentare.3.1. — In realtà, il provvedimento impugnato, oltre ad esseredefinitivo (proprio perché non soggetto a gravame, ex art. 36, comma 2,l. fall.), è anche decisorio, in quanto il tribunale, dando sostanzialmente il“nulla osta” alla vendita fallimentare di immobili il cui diritto di proprietà èstato rivendicato dalla odierna ricorrente, estranea alla procedura, hastatuito sulla legittimità della loro diretta apprensione alla massa attivafallimentare, ai sensi dell’art. 64 l. fall., mediante trascrizione della primasentenza di fallimento del socio donante, sul presupposto dellaretroattività degli effetti della seconda sentenza di fallimento del sociomedesimo alla data di fallimento della società.Da tempo questa Corte va predicando la ricorribilità per cassazione anorma dell’art. 111, comma 7, Cost. dei provvedimenti resi in sede direclamo in materia di operazioni di vendita concorsuale, in quantoriconducibili alla cd. giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, inanalogia all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (ex plurimis,Cass. Sez. U., n. 19506 del 2008; Cass. n. 5993 del 2011, n. 8966 del2014, n. 28365 del 2023, n. 12132 del 2024, n. 5322 del 2026).Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026Si tratta di conclusione conforme all’indirizzo nomofilattico che ravvisaormai la caratteristica della decisorietà anche in fattispecie non allineate almodello ordinario del processo, definendone il concetto come «attitudinedel provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettividelle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato», laquale non si realizza, però, necessariamente nel processo (ordinario ospeciale) di cognizione, ma anche nel processo camerale, e in generale inogni «controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte,chiamate (..) a confrontarsi in contraddittorio nel processo» (Cass. Sez.U., n. 22048 del 2023 in motivazione, con richiamo a Cass. Sez. U., n.26989 del 2016 e n. 27073 del 2016, in materia concorsuale; cfr., daultimo, Cass. n. 1467/2026).4. — Il ricorso però, sebbene ammissibile, va rigettato, essendoinfondati i due motivi nei quali si articola, da esaminare congiuntamente.4.1. — In rito si rileva, innanzitutto, che la Corte d'Appello diL’Aquila ha errato nel revocare il fallimento del socio illimitatamenteresponsabile [OSCURATO:PERSONA], dichiarato nullo a causa di un vizio dinotifica ex art. 15 l. fall. – piuttosto che rimettere gli atti al tribunale perla regolarizzazione del contraddittorio – ponendosi così in contrasto colprincipio, più volte affermato da questa Corte, per cui «il giudice delreclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, overavvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositatoregolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e,in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primogiudice» (ex multis, Cass. n. 25218 del 2013; Cass. n. 18339 del 2015;Cass. n. 3861 del 2019; Cass. n. 2462 del 2022; Cass. n. 19219 del2025).In tal modo, la corte distrettuale ha sostanzialmente indotto il curatorefallimentare ad esercitare l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento diquello stesso socio, ricorrendo all’istanza di cui all’art. 147, comma 4, l.fall., che, peraltro, il legislatore ha previsto per una fattispecie diversa.Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/20264.2. — Occorre infatti distinguere tra l’istituto del fallimento cd. “inripercussione”, di cui al primo comma dell’art. 147 l. fall., e quello delfallimento cd. “in estensione”, disciplinato dal quarto comma.Il primo comma della norma citata prevede che la sentenza che dichiara ilfallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III,IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile «produce anche ilfallimento dei soci», pur se non persone fisiche, illimitatamenteresponsabili. Si tratta, all’evidenza, dei soci “palesi”.Il successivo quarto comma disciplina invece la particolare ipotesi in cui,dopo la dichiarazione di fallimento della società, «risulta l’esistenza di altrisoci illimitatamente responsabili», nel qual caso il tribunale «dichiara ilfallimento dei medesimi» solamente a seguito dell’iniziativa assunta dalleparti interessate, e cioè «su istanza del curatore, di un creditore, di unsocio fallito». Si tratta, all’evidenza, dei soci “occulti”.Nel primo caso, la dichiarazione di fallimento del socio palese integra unautomatismo, venendo “prodotto” ex lege dalla sentenza di fallimentodella società.Nel secondo, la dichiarazione di fallimento del socio occulto non è affattoautomatica, ma eventuale e conseguente ad una diversa iniziativa diparte, diretta ad accertare l’esistenza del vincolo sociale non pubblicizzato.4.3. — Ciò premesso, il principio di diritto invocato dalla ricorrente asupporto delle proprie censure non è conferente alla fattispecie concreta.Viene infatti evocato l’orientamento di questa Corte in base al quale, «intema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimentodi una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza dialtro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione difallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società difatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successivadichiarazione di fallimento "in estensione" del socio occulto ha effettosoltanto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al"simultaneus processus") va ad essa riconosciuta» (Cass. Sez. U., n. 8257Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026del 2002, che ha per l'effetto ritenuto che, ai fini della revocabilità diun'ipoteca costituita dal socio occulto, il termine "dell'anno anteriore alfallimento", ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. andasse computatocon riferimento alla data del fallimento del socio occulto, e non a quelladel fallimento precedentemente instaurato a carico degli altri soci).Si tratta però di principio espressamente formulato in relazione all’ipotesidel fallimento successivo del socio occulto, e che solo ad essa si attaglia,stante la rilevata diversità dei presupposti della fattispecie del fallimentodel socio palese, che, come detto, rappresenta un effetto ex lege delfallimento della società di cui lo stesso fa parte, in forza di un vincolosocietario esternato e pubblicizzato, che non richiede perciò, come nelprimo caso, un accertamento suppletivo logicamente successivo eulteriore rispetto all’accertamento dei presupposti del fallimento dellasocietà (e appunto, in ripercussione, dei suoi soci palesi).4.4. — Anche le ulteriori pronunce di questa Corte, che hannoribadito il superiore principio, sono chiaramente tarate sulla ipotesi dellasuccessiva «dichiarazione di fallimento in estensione del socio occultoillimitatamente responsabile», la quale (sola) «ha effetto “ex nunc”»,proprio «in ragione del carattere autonomo che ad essa va riconosciuto»,«pur in seno al "simultaneus processus"» (Cass. n. 13421 del 2008; conf.Cass. n. 26944 del 2016).E una simile “autonomia” non si riscontra nella dichiarazione di fallimentodel socio palese, come detto avvinta ex lege a quello della società.4.5. — Questo effetto ex lege, come tale impermeabile ad eventuali“incidenti” procedimentali, si manifesta anche sotto altri profili, comequello del decorso dell’anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dallacessazione della responsabilità illimitata (anche in caso di trasformazione,fusione o scissione) che, ai sensi del secondo comma dell’art. 147 l. fall.,preclude la dichiarazione di fallimento in estensione del socio palese,sempre che siano state osservate le formalità per rendere noti ai terzi ifatti indicati.Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026Si è detto, infatti, che «in tema di estensione del fallimento ai sensidell'art. 147 legge fall., la situazione del socio palese che per anomalieprocedimentali non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società nonè assimilabile a situazioni che, se adeguatamente pubblicizzate, escludonola fallibilità dopo un anno dal loro verificarsi, quali quella del socio uscitodalla società ovvero non più illimitatamente responsabile odell'imprenditore individuale o collettivo che ha cessato l'attività,trattandosi di effetto, previsto dalla legge, del fallimento della società consoci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che il curatore, in talcaso, è legittimato a richiedere l'estensione del fallimento» (Cass. n.22263 del 2012).Ciò testimonia che eventuali anomalie procedimentali non inficianol’effetto voluto dalla legge, proprio perché il procedimento che conduce alfallimento del socio palese è, sul piano degli effetti, unitario econsustanziale a quello della società, di modo che non possaimmaginarsene una diversa e successiva decorrenza, “ex nunc”.4.6. — In questo senso, le disposizioni invocate dalla ricorrente(artt. 42, 44, 51, 64, 67 l. fall.), in base alle quali gli effetti del fallimentonei confronti del fallito, dei creditori e dei terzi si producono dalla data didichiarazione del fallimento, va in tal caso ancorata alla data del fallimentodella società, anche qualora, per un accidente procedurale, ladichiarazione di fallimento del socio intervenga in un secondo momento,nel qual caso i suoi effetti devono perciò decorrere “ex tunc”.Né sono dirimenti le ulteriori disposizioni invocate dalla ricorrente asupporto della tesi di una “separazione” tra il fallimento della società equello del socio – dei quali si ammette comunque l’unitarietà ex art. 148 l.fall., stante l’unicità del curatore e del giudice delegato – avuto riguardoalla separazione delle masse attive e passive, alla possibile nomina di piùcomitati dei creditori e alla possibilità di una separata chiusura deirispettivi fallimenti, trattandosi di aspetti operativi e gestionali dellaprocedura concorsuale che non inficiano il momento genetico unitariovoluto dalla legge.Numero registro generale 11035/2021Numero sezionale 2731/2026Numero di raccolta generale 22685/2026Data pubblicazione 04/07/2026Allo stesso modo non rileva la natura costituiva della sentenza difallimento, posto che, per espressa previsione di legge, le sentenzecostitutive possono anche avere effetti retroattivi (ad esempio per larisoluzione del contratto, ex art. 1458 c.c.).4.7. — Viene formulato il seguente principio di diritto:“Qualora la sentenza dichiarativa del fallimento in ripercussione del sociopalese di società di persone (nella specie s.n.c.), pronunciata ai sensidell’art. 147, comma 1, l.fall., venga dichiarata nulla per vizio delcontraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senzarimessione degli atti al tribunale, e successivamente il fallimento delmedesimo socio venga dichiarato, su istanza proposta dal curatore delfallimento della società, ai sensi dell’art. 147, comma 4, l.fall., gli effettidella nuova sentenza di fallimento del socio retroagiscono alla data delfallimento della società”.5. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate indispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 22685/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris