CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: P3OLLA PAULIN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2020, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di quella stessa città in data 20 dicembre 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 497-bis comma 1, cod. pen., in riferimento al possesso di una carta d'identità rumena, valida per l'espatrio, accertata come contraffatta. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputata denuncia, con due motivi: I). la violazione dell'art. 49 cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'accertamento della falsità del documento d'identità esibito dall'imputato sarebbe stato immediato, alla mera vista dello stesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, che, infatti, l'avrebbe definito palesemente contraffatto; II.) la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., sul rilievo che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe stato sostenuto da una motivazione atta a dar conto delle ragioni per le quali gli elementi positivi prospettati dalla difesa (l'esiguità dell'offesa e la tipologia dei precedenti penali annoverati dall'imputato) non fossero stati adeguatamente valorizzati, con l'argomentazione rassegnata essendosi, oltretutto, violata la funzione di personalizzazione della pena assegnata alle circostanze che occupano. 3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi che replicano pedissequamente le doglianze già dedotte dinanzi alla Corte di merito (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), la quale ha giustificato con adeguata motivazione la propria decisione, e perché manifestamente infondati. 3.1. La giurisprudenza di questa Corte è granitica nell'affermare che, per escludere la punibilità, nel caso di creazione di documenti interamente falsi o di alterazione di documenti veri, occorre che la falsificazione sia grossolana e, cioè, immediatamente riconoscibile "ictu ocu/i" da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, n. 10331 del 24/01/2019, Rv. 276244; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Rv. 263279). La valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile ex art. 49 cod. pen., dev'essere fatta, invero, "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post" (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Rv. 257063; Sez. 5, n. 2629 del 01/02/1992, Rv. 194322). Come premesso, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione che si sottrae a rilievi di illogicità evidente, delle ragioni per le quali si dovesse ritenere che la contraffazione del documento d'identità rumeno, valido per l'espatrio, esibito dall'imputato alla [OSCURATO:PERSONA] di Treviso non fosse immediatamente riconoscibile, evidenziando come gli stessi ufficiali di polizia amministrativa, sebbene qualificati ed esperti, avessero avuto necessità di effettuare specifiche analisi prima di riscontrarne la falsità. E va detto che l'apprezzamento della grossolanità del falso costituisce valutazione di merito in relazione alla quale, se adeguatamente motivata, non è consentito il vaglio di legittimità. Donde, l'inammissibilità del primo motivo. 3.2. La stessa sorte segue il secondo motivo. Rileva il Collegio che nella sentenza impugnata si è dato atto di come l'imputato non fosse meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio, in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo egli gravato da reati in materia di immigrazione - quindi attinenti alla violazione delle norme circa il regolare ingresso nel territorio dello Stato e la lecita permanenza in esso -, nonché in materia di detenzione di sostanze stupefacenti, e dalla circostanza che il fatto commesso non fosse di limitato disvalore. Le argomentazioni riportate sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]:114.[OSCURATO:PERSONA] esten