CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 349 co. 2 cod. pen., per aver circolato a bordo di un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione del beneficio ex art. 131 bis cod. pen. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e prevalenza. In ordine al primo motivo si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che il danno non può qualificarsi di modestissima entità, atteso che il veicolo su cui erano stati apposti i sigilli, non solo veniva utilizzato, ma è persino rimasto coinvolto in un incidente; né rileva che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia ostacolato l'operato degli agenti al momento dell'intervento, dovendo egli essere trasportato in ospedale per ricevere cure. La Corte ha, inoltre, evidenziato che l'imputato è gravato da numerosissimi precedenti penali, di varia natura, connotati sia da finalità di lucro sia da condotte di opposizione e disobbedienza all'autorità. In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che la doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato, la sua condotta processuale del tutto negativa e la circostanza che egli abbia violato i sigilli pochi giorni dopo l'affidamento del mezzo sottoposto a vincolo, per ragioni esclusivamente a lui imputabili, essendo privo di patente e di assicurazione. 1La Corte ha quindi ritenuto la pena congrua rispetto alla gravità del fatto, operando il bilanciamento delle circostanze attenuanti con le contestate aggravanti, tra cui la recidiva reiterata che non consente un giudizio di prevalenza delle attenuanti. Ne consegue che la sanzione irrogata rappresenta il minimo edittale applicabile. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M