CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 23427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36257-2018 proposto (ai sensi dell’art. 348-ter, comma 3, c.p.c.) da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di MIAZZO C., e lettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 120, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, p . l e d elle [OSCURATO:PERSONA] 8 , presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata Ric. 2018 n. 36257 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 2 - e difesa come da procura su foglio congiunto al cont r oricorso , con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA] n. 45/2018, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché contro la conseguente ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa dallaCORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 14 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA],in proprio e nella qualità di legale rappresentante di M.A. Elaborazioni di Miazzo e c. s.a.s.,convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Novara, la MECAER [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante pro tempore e, sulla premess a che la società convenuta aveva esercitato, in data 27 settembre 2012, il recesso dal contratto a tempo indeterminato di prestazione d’opera intellettuale intercorso a far data dal 5 settembre 1996, chiese, per quel che ancora qui rileva, di accertare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte, nei confronti suoi e della società da lui rappresentata, con il codice etico adottato dal gruppo di appartenenza ex art. 6, comma III , del d ecreto legislativo 8/06/2001 n. 231 e, in conseguenza, l’illegittimità del recesso con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 437.998,71, oltre rivalutazione ed interessi. Con sentenza n. 45/2018, il Tribunale di Novara rigettò la domanda ritenendo che il codice etico, adottato per strumento di controllo preventivo della correttezza del comportamento dei soggetti Ric. 2018 n. 36257 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 3 - operanti all’interno ed in favore dell’ente, non fosse idoneo a generare alcun diritto azionabile nei confronti dell’impresa perché, come risultante dall’art. 2, eradestinato a regolare i rapporti tra azienda e personale e non tra azienda e fornitori; d’altro canto, l’art. 4 punto B5 invocato dall’attore, sia in proprio chenella qualità, non era neppure a lui applicabile in quanto non soggetto totalmente terzo perché consulente che rappresentava la società presso gli enti previdenziali. «Assodato ciò» (così in sentenza), il Tribunale individuò la fonte del libero recesso senza necessità di giusta causa nell’art. 2237 cod.civ., disciplinante le prestazioni d’opera intellettuale caratterizzate da un rapporto fiduciario, applicabile certamente alla fattispecie in quanto il contratto di incarico intercorso tra le parti era a tempo indeterminato. 2. Con ordinanza del 18/7/2018 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA],in proprio e nella qualità di legale rappresentante di M.A. Elaborazioni di Miazzo e c. s.a.s., ex art. 348-biscod. proc. civ.. 3. [OSCURATO:PERSONA],nella citata duplice qualità, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n.45/2018 del Tribunale di Novara(il cui appello era stato dichiarato inammissibile con la citata ordinanza della Corte di appello di Torino), affidato a tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. La difesa della controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] , nella suddetta duplice qualità spesa,ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 decreto legislativo 8/06/2001 n. 231 e dell'art. 2381 cod. civ.,con conseguente violazione e mancata applicazione degli articoli 1173,1322, 1334,1989 e 1372 cod. civ. e, per altro verso, degli art. 1362 e 1363 cod. civ. Ric. 2018 n. 36257 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 4 - (così in ricorso): secondo il ricorrente il Tribunale novarese non avrebbe considerato il contenuto concreto del codice di comportamento, come esposto in citazione, che lo renderebbe a tto unilaterale vincolante. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ.,per avere il citato Tribunale interpretato l'articolo 2 del codice etico della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. - in cui si stabilisce che i collaboratori del gruppo MAG sono i principali destinatari del codice etico – nel senso di considerarlo vincolante soltanto nei rapporti tra aziende e personale e nongià tra azienda e terzi fornitori. 1.3. Con il terzo motivo, il Miazzo ha, infine , lamentato, pure in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ. , un’ulteriore violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. per avere il Tribunale escluso che, dalle previsioni dell'articolo 4 punto B.5 non si ricavi che i consulenti che, come lui, rappresentano la società verso terzi possano essere destinatari del Codice etico. 2. Tutti i tre motivi –che possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione e continuità argomentativa –sono, in parte, infondati e, in parte,inammissibili. Per prospettazione contenuta nello stesso ricorso, tra il Miazzo, in proprio, e la società da lui rappresentata e la società MAG controricorrente è intercorso un contratto a tempo indeterminato di prestazione d’opera professionale. Il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (Sez. L, Sentenza n. 14970 del 4/08/2004). Per le prestazioni d’opera Ric. 2018 n. 36257 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 5 - intellettuale, l’art. 2237, comma I, c.c. stabilisce che i l cliente possa recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Per principio consolidato, seppure l'art. 2230 cod. civ., relativo alla prestazione d'opera intellettuale, stabilisce che il relativo contratto è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale, la norma speciale dell’art. 2237 cod. civ. prevale sulla generale del precedente art. 2227, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale (Cass. Sez. 2, n. 185 del 9/01/2020; Sez. 2, n. 3062 del 4/03/2002). Per principio altrettanto consolidato (a cominciare da Cass. Sez. 2, n. 1974 del 23/07/1964) il riconoscimento del potere unilaterale di recesso, espressamente stabilito dall'art.2237 cod. civ. si ricollega alla natura fiduciaria del rapporto che richiede una costante adesione delle parti alla sua attuazione: ciò significa che la società MAG poteva recedere dal contratto senza giusta causa, liberamente, salvo il rispetto del termine di preavviso(nella specie osservato, secondo il Tribunale e non più messo in discussione in questo giudizio di legittimità); la stessa società, quindi, non era tenuta ad alcun risarcimento perché ha esercitato una facoltà espressamente accordata dalla legge che, come tale, non può essere fonte di responsabilità, per il principio qui jure suo utitur neminem laedit (in materia di geometri, cfr. Cass. Sez. 2, n. 16596 del 05/08/2016). E’ vero che, non trattandosi di principio inderogabile che coinvolga interessi pubblici o generali, le parti possono stabilire un diverso regolamento contrattuale, ma la specifica regolamentazione dovrebbe investire proprio la recedibilità e il trattamento indennitario conseguente: nella specie, tuttavia, questa ipotesi è stata esclusadal Ric. 2018 n. 36257 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 6 - Tribunale, né il ricorrente ha individuato un errore di interpretazione idoneo a ritenere irragionevole la lettura del Codice etico – e del conseguente suo ambito di operatività -offerta in sentenza. Le tre censure sono, infatti , inammissibili nella parte in cui si risolvono in una critica al risultato interpretativo raggiunto dal giudice di primo grado sul contenuto del citato codice etico e sul suo ambito di applicazione. Nelle società commerciali il Codice etico costituisce il necessario completamento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell’ente, in quanto documento aziendale diretto ad individuare, in riferimento all’etica e ai valori che ispirano l’impresa, diritti, doveri e responsabilità di tutti coloro che partecipano alla realtà aziendale (personale dipendente ed eventualmentegli esterni che, con le società, intrattengano rapporti commerciali). Il Tribunale ha escluso l’ applicabilità del le clausole del codice invocate dal ricorrente ai rapporti tra lui stesso e la so cietà MAG in riferimento al criterio letterale, al tenore complessivo dell’intero codice di comportamento, allo scopo perseguito con la sua adozione: il ricorrente, prospettando un vizio di violazione e falsa applicazione dei canoni interpretativi adoperati non ha adeguatamente impugnato questa interpretazione, formulando censure inammissibili, siccome – come detto –orientate, in effetti, a contestare l’approdo ermeneutico a cui è giunto lostesso giudice di primo grado. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure Ric. 2018 n. 36257 sez. S2 -ud. 10-05-2023 - 7 - risolversi – come accaduto nella fattispecie - nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, ipotesi che certamente ricorre nella fattispecie: conseguentemente , quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra(Cass. Sez. 1, n. 9461 del 09/04/2021, Sez. 3,n. 28319 del 28/11/2017). 3. Il ricorso è, perciò, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivoinriferimento al dichiarato valore della controversia, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (nella duplice qualità dedotta) - di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, nella duplice qualità dedotta, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquida te in complessi e ro 6. 2 00,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n