CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43381/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. per aver reso alla AG dichiarazioni che fornivano un falso alibi a [OSCURATO:PERSONA], in orario in cui costui aveva perpetrato una rapina. Ha proposto ricorso Argentini, per il tramite del suo difensore, che ha dedotto: 1)vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo; 2) vizi cumulativi di motivazione e travisamento della prova; 3) e 4) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, generico e reiterativo di censure a cui la Corte di merito. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608). Il primo ed il secondo motivo, inoltre,richiede una valutazione della vicenda fondata su una distinta ricostruzione dei fatti con diretto riferimento agli atti del processo, operazione all'evidenza preclusa in questa sede, tentando, inoltre, di prospettare generiche ipotesi già sostenute in sede di gravame (quale la verifica dell'elemento soggettivo del delitto di falsa testimonianza ipotizzando evenienze ipotetiche quale, per esempio, la mancata percezione dell'orario), la cui inverosimiglianza, anche alla luce delle allegazioni che tendevano ad escludere la responsabilità del Fata, condannato come autore della rapina, ha fatto ritenere del tutto superate. Nondimeno, si osserva che la solo ipotizzata omessa percezione dell'orario in cui il Fata avrebbe lasciato l'abitazione del ricorrente a cagione del dipanarsi della serata con l'uso di bevande alcoliche (omessa percezione che si vorrebbe influisse sulla presenza del necessario elemento soggettivo del reato), rappresenta un'alternativa ricostruzione degli eventi tesi a giustificare dichiarazioni il cui contenuto non è mai stato messo in discussione (tanto che nel giudizio di appello assorbente è risultato il tentativo, da un lato di continuare ad escludere che il Fata avesse commesso la rapina e, dall'altro, che lo stesso fosse stato preso al Bar in orario precedente alla commissione della rapina per essere portato a casadove vi sarebbe rimasto sino alle 3,00), la cui manifesta infondatezza e conseguente omessa motivazione su tale inconferente specifico punto non necessitava di motivazione. È, infatti, inammissibile per carenza d'interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878). Quanto allecensure in ordine alla richiesta esclusione della recidiva, si rileva la carenza di interesse in capo al ricorrente. Ed invero, assolutamente generico si rivela il motivo sul punto proposto in sede di appello (pag. 7 dei motivi) fondato sulla distanza temporale ed eterogeneità delle condanne; ragioni che vengono smentite dalla Corte territoriale che evidenzia la eccentricità della censura in ragione della qualificabile recidiva infraquinquennale e non reiterata; motivazione che costituisce risposta al generico motivo eccentrico rispetto alle ragioni poste alla base della riconosciuta recidiva che vieneapprofondito solo in sede di legittimità. Inammissibilità del motivo di gravame che determina la carenza di interesse in ordine a tale deduzione che non potrebbe sortire un utile effetto in ipotesi di annullamento.Deve farsi rinvio al principio secondo cui, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705; Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Rv.265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv.263157). Generico risulta il motivo in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze generiche che, seppure menzionato nel paragrafo, non risulta essere stato sviluppato nel corpo del ricorso. All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il