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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03069/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],LVANESE; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 -bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1,,,12/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore n [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],LVANESE; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla motivazione della sentenza impugnata, e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62 -bis cod. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1,,,12/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore n [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03069/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris