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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:409
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0401_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020 – Spagna e Italia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑401/16) «Regime linguistico – Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di investigatori e di capi gruppo – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Test eliminatorio di comprensione linguistica in inglese – Lingua di comunicazione – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Proporzionalità»

1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263 TFUE) (v. punto 51)

2. Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di norme regolamentari speciali (Regolamento del Consiglio n. 1, artt. 1 e 6) (v. punti 59, 60)

3. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6, artt. 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 61-65, 69-72, 94, 95)

4. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Sindacato giurisdizionale – Portata (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies) (v. punti 96, 97)

5. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione vertente sui vincoli di bilancio e operativi – Giustificazione vertente sulla natura della procedura di selezione – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6, artt. 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 101, 103, 105)

6. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione vertente sull’interesse del servizio ad assumere persone immediatamente operative – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6, artt. 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 108, 114-116, 157-159, 181, 202-206)

7. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Giustificazione vertente sulla necessità di assicurare una comunicazione rapida ed efficace e di procedere ad una valutazione comparativa dei candidati su un piano di parità – Ammissibilità – Presupposto – Interesse del servizio ad assumere persone immediatamente operative (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6; regolamento del Consiglio n. 1, artt. 1 e 2) (v. punti 223-226, 229-231)

8. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di incidenza sulle assunzioni già effettuate (Art. 266 TFUE) (v. punti 236, 241, 242)

9. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Conclusioni – Modifica in corso di causa – Presupposto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punto 239) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/323/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori (AD 7) nei seguenti settori: «1 – Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione – 2 – Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte», ed EPSO/AD/324/16, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori incaricati delle seguenti funzioni: «Investigatori (AD 9): capi gruppo» ( GU 2016, C 187 A, pag. 1 ).

Dispositivo 1) Il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/323/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori (AD 7) nei seguenti settori: «1 – Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione – 2 – Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte», ed EPSO/AD/324/16, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori incaricati delle seguenti funzioni: «Investigatori (AD 9): capi gruppo», è annullato. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Regno di Spagna, nella causa T‑401/16, e quelle sostenute dalla Repubblica italiana, nella causa T‑443/16.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0401_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020 – Spagna e Italia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑401/16) «Regime linguistico – Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di investigatori e di capi gruppo – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Test eliminatorio di comprensione linguistica in inglese – Lingua di comunicazione – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Proporzionalità» 1. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263 TFUE) (v. punto 51) 2. Unione europea – Regime linguistico – Regolamento n. 1 – Ambito di applicazione – Rapporti tra le istituzioni e il loro personale – Inclusione in assenza di norme regolamentari speciali (Regolamento del Consiglio n. 1, artt. 1 e 6) (v. punti 59, 60) 3. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione alla luce dell’interesse del servizio – Rispetto del principio di proporzionalità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6, artt. 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 61-65, 69-72, 94, 95) 4. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Sindacato giurisdizionale – Portata (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies) (v. punti 96, 97) 5. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione vertente sui vincoli di bilancio e operativi – Giustificazione vertente sulla natura della procedura di selezione – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6, artt. 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 101, 103, 105) 6. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di partecipazione alle prove – Limitazione della scelta della seconda lingua – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione vertente sull’interesse del servizio ad assumere persone immediatamente operative – Inammissibilità [Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6, artt. 27 e 28, f), e allegato III, art. 1, § 1, f); regolamento del Consiglio n. 1, art. 1] (v. punti 108, 114-116, 157-159, 181, 202-206) 7. Funzionari – Concorso – Svolgimento di un concorso generale – Lingue di comunicazione tra l’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO) e i candidati – Limitazione – Giustificazione vertente sulla necessità di assicurare una comunicazione rapida ed efficace e di procedere ad una valutazione comparativa dei candidati su un piano di parità – Ammissibilità – Presupposto – Interesse del servizio ad assumere persone immediatamente operative (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, §§ 1 e 6; regolamento del Consiglio n. 1, artt. 1 e 2) (v. punti 223-226, 229-231) 8. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento di bandi di concorsi generali – Legittimo affidamento dei candidati prescelti – Assenza di incidenza sulle assunzioni già effettuate (Art. 266 TFUE) (v. punti 236, 241, 242) 9. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Conclusioni – Modifica in corso di causa – Presupposto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punto 239) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/323/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori (AD 7) nei seguenti settori: «1 – Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione – 2 – Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte», ed EPSO/AD/324/16, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori incaricati delle seguenti funzioni: «Investigatori (AD 9): capi gruppo» ( GU 2016, C 187 A, pag. 1 ). Dispositivo 1) Il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/323/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori (AD 7) nei seguenti settori: «1 – Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione – 2 – Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte», ed EPSO/AD/324/16, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori incaricati delle seguenti funzioni: «Investigatori (AD 9): capi gruppo», è annullato. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Regno di Spagna, nella causa T‑401/16, e quelle sostenute dalla Repubblica italiana, nella causa T‑443/16.
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