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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47394/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla confisca, da ordinare; dato avviso al difensore che non ha fatto pervenire le conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, giudicando a seguito dell'opposizione al decreto penale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 20-bis, secondo comma, legge n. 110 del 1975 per avere omesso di adoperare le cautele necessarie a custodire le armi detenute presso la propria abitazione, accoglieva l'istanza di oblazione e dichiarava non doversi procedere in relazione al suddetto reato perché estinto per oblazione, ordinando la restituzione all'avente diritto del fucile Beretta cal. 12.

2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Cagliari che, a fronte dell'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice a quo, denuncia la violazione di legge per non essere stata disposta la confisca obbligatoria ex artt.240 cod. pen. e 6 legge n. 152 del 1975. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato

2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, unitamente a quella del versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, e ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi, dall'art. 6, comma 1, legge n. 110 del 1975, che richiama il primo capoverso dell'art. 240 cod. pen.

Si è, infatti, osservato che detto richiamo riguarda la sola imposizione della obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e oggetti a queste assimilati) e non l'intera previsione normativa contenuta nello stesso comma secondo, e che, pertanto, tutti i materiali indicati nel citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla indicata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca.

2.1. Tale confisca è, in particolare, obbligatoria anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito, che incide sul presupposto materiale cui è subordinata l'applicazione della predetta norma che rende obbligatoria la misura, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi, e nel caso di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, purché, in quest'ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta (tra le altre, Sez. 1, n. 5228 del 28/09/1999, dep. 28/10/1999, Romeo, Rv. 214433; Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, dep. 11/10/2006, P.G. in proc.

Bardino, Rv. 234799; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, Rv. 235854; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, P.G. in proc.

Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393; da ultimo: Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, PG in proc.

Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458).

2.2. In coerenza con tali rilievi questa Corte ha anche affermato che è, tra l'altro, obbligatoria la confisca in tema di trasferimento non denunciato di armi legittimamente detenute (Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, dep. 15/10/1992, Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 4564 del 13/10/1995, dep. 25/09/1995, Salemi, Rv. 202607; Sez. 1, n. 1743 del 18/03/1996, dep. 28/05/1996, Foti, Rv. 204679; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393), e nel caso di oblazione per la contravvenzione di cui all'articolo 20 legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012 dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; in precedenza: Sez. 1, n. 413 del 29/10/1997, dep. 14/01/1998, P.M. in proc.

Caracciolo, Rv. 209434; Sez. 1, n. 5967 del 23/10/1997, dep. 24/02/1998, Porpiglia, Rv. 209788), ovvero di cui al successivo articolo 20-bis (Sez. 1, n. 11128 del 12/11/1997, dep. 03/12/1997, P.M. in proc.

Maesano, Rv. 209157) e anche nel caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, P.M. in proc.

Loukili, Rv. 272085).

2.3. In particolare, con la sentenza Sez. 1, Scotti si è affermato che «la confisca prevista dall'art. 6 della

I. 22 maggio 1975, n. 152 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni, concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo».

Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la confisca in presenza di una pronuncia di estinzione per oblazione delle contravvenzioni previste dagli artt. 697 cod. pen. e 20

I. n. 110 del 1975.

3. Il ricorso è, dunque, fondato perché correttamente denuncia la violazione di legge riguardo alla mancata applicazione della confisca dell'arma non correttamente custodita.

La sentenza impugnata va, dunque, annulla senza rinvio sul punto.

3.1. Il provvedimento ablatorio può essere emesso da questa Corte di legittimità, trattandosi di pronuncia accessoria obbligatoria che non richiede accertamenti in fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della confisca del fucile Beretta cal. 12 sequestrato in data 21 ottobre 2020; confisca che dispone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ordinando il versamento dell'arma alla compe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla confisca, da ordinare; dato avviso al difensore che non ha fatto pervenire le conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, giudicando a seguito dell'opposizione al decreto penale presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 20-bis, secondo comma, legge n. 110 del 1975 per avere omesso di adoperare le cautele necessarie a custodire le armi detenute presso la propria abitazione, accoglieva l'istanza di oblazione e dichiarava non doversi procedere in relazione al suddetto reato perché estinto per oblazione, ordinando la restituzione all'avente diritto del fucile Beretta cal. 12. 2. Ricorre il Procuratore generale della Corte d'appello di Cagliari che, a fronte dell'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice a quo, denuncia la violazione di legge per non essere stata disposta la confisca obbligatoria ex artt.240 cod. pen. e 6 legge n. 152 del 1975. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. Per giurisprudenza costante di questa Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, unitamente a quella del versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, e ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi, dall'art. 6, comma 1, legge n. 110 del 1975, che richiama il primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. Si è, infatti, osservato che detto richiamo riguarda la sola imposizione della obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e oggetti a queste assimilati) e non l'intera previsione normativa contenuta nello stesso comma secondo, e che, pertanto, tutti i materiali indicati nel citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla indicata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca. 2.1. Tale confisca è, in particolare, obbligatoria anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito, che incide sul presupposto materiale cui è subordinata l'applicazione della predetta norma che rende obbligatoria la misura, costituito dalla avvenuta commissione di un reato concernente le armi, e nel caso di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, purché, in quest'ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta (tra le altre, Sez. 1, n. 5228 del 28/09/1999, dep. 28/10/1999, Romeo, Rv. 214433; Sez. 1, n. 34042 del 22/09/2006, dep. 11/10/2006, P.G. in proc. Bardino, Rv. 234799; Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, Rv. 235854; Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, P.G. in proc. Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393; da ultimo: Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, PG in proc. Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458). 2.2. In coerenza con tali rilievi questa Corte ha anche affermato che è, tra l'altro, obbligatoria la confisca in tema di trasferimento non denunciato di armi legittimamente detenute (Sez. 1, n. 3339 del 09/07/1992, dep. 15/10/1992, Corigliano, Rv. 192036; Sez. 1, n. 4564 del 13/10/1995, dep. 25/09/1995, Salemi, Rv. 202607; Sez. 1, n. 1743 del 18/03/1996, dep. 28/05/1996, Foti, Rv. 204679; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393), e nel caso di oblazione per la contravvenzione di cui all'articolo 20 legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012 dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; in precedenza: Sez. 1, n. 413 del 29/10/1997, dep. 14/01/1998, P.M. in proc. Caracciolo, Rv. 209434; Sez. 1, n. 5967 del 23/10/1997, dep. 24/02/1998, Porpiglia, Rv. 209788), ovvero di cui al successivo articolo 20-bis (Sez. 1, n. 11128 del 12/11/1997, dep. 03/12/1997, P.M. in proc. Maesano, Rv. 209157) e anche nel caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, P.M. in proc. Loukili, Rv. 272085). 2.3. In particolare, con la sentenza Sez. 1, Scotti si è affermato che «la confisca prevista dall'art. 6 della I. 22 maggio 1975, n. 152 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni, concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo». Nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la confisca in presenza di una pronuncia di estinzione per oblazione delle contravvenzioni previste dagli artt. 697 cod. pen. e 20 I. n. 110 del 1975. 3. Il ricorso è, dunque, fondato perché correttamente denuncia la violazione di legge riguardo alla mancata applicazione della confisca dell'arma non correttamente custodita. La sentenza impugnata va, dunque, annulla senza rinvio sul punto. 3.1. Il provvedimento ablatorio può essere emesso da questa Corte di legittimità, trattandosi di pronuncia accessoria obbligatoria che non richiede accertamenti in fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della confisca del fucile Beretta cal. 12 sequestrato in data 21 ottobre 2020; confisca che dispone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ordinando il versamento dell'arma alla compe
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