CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 35406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n. 18550-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 223/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/02/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 18550 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’anno 2005, la sig.raRaffaella [OSCURATO:PERSONA] promuoveva nei confronti dei proprietari confinanti sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un’azione di riduzione in pristino –con richiesta di condanna al risarcimento dei danni –per aver questi ultimi edificato un balcone in violazione delle distanze previste dall’art. 905 c.c. e dal regolamento edilizio del Comune di Lucca e per aver altresì costruito un manufatto ad uso autorimessa e locale disgombero a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 41 quinquiesdella L. n. 1150/1942 e dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 2. I convenuti, nel costituirsi in giudizio, chiedevano il rigetto delle domande attoree deducendo che il balcone e ilmanufatto ad uso autorimessa esistevano da tempo immemorabile; in subordine, invocavano l’usucapione della servitù a tenere quei beni a distanza inferiore a quella di legge. 3. Nelle more del giudizio parte attrice alienava a terzi il bene immobile oggetto di causa: all’udienza di precisazione delle conclusioni intervenivano gli acquirenti che, quali successori a titolo particolare nel rapporto controverso, dichiaravano di non avere interesse alla domanda di riduzione in pristino. 4. Con sentenza n. 1139/2010, il Tribunale di Lucca pronunciava la cessazione della materia del contendere riguardo a questa domanda, per la quale la rinuncia formalizzata dagli aventi causa a titolo particolare precludeva all’attrice di continuare a far valere il diritto originariamente azionato e respingeva la domanda personale di risarcimento poiché l’attrice non aveva soddisfatto l’onere di allegazione del danno subito. 5. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] adiva il giudice di seconde cure per la riforma della sentenza impugnata. Ric. 2017 n. 18550 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -3- 6. La Corte di [OSCURATO:PERSONA], con pronuncia n. 223/2017, resa in contradditorio con gli appellati, confermava il capodella sentenza relativo all’azione di riduzione in pristino per intervenuta rinuncia da parte dei successori a titolo particolare; di contro, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda risarcitoria proposta in primo grado dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Ritenendo sussistente nella specie il danno “in re ipsa”, liquidava lo stesso in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella somma di euro 10.000,00. 7. Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione i sigg.ri Gamba e Mori, affidandosi atre motivi di ricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2 e 380 bis.1 c.p.c. 9. Nell’imminenza dell’udienza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la condanna al risarcimento dei danni (“in re ipsa”) non è stata preceduta dall’accertamento delle violazioni delle norme sulle distanzelegali. 2.-Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 2° comma n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3c.p.c. Secondo i ricorrenti la Corte di Appello avrebbe omesso di indicare in motivazione le ragioni del proprio convincimento riguardo all’esistenza dell’illecito su cui si fonda la pretesa della Ric. 2017 n. 18550 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA], con conseguente carenza nell’indicazione del criterio logico-giuridico che ha portato il giudice alladecisione. 3.-Con il terzo motivoi ricorrenti prospettano, sub art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione degli artt.1126, 2056 e 2697 c.c., per averela corte distrettuale liquidato il danno, sia pure ritenuto “in re ipsa”, in mancanza di allegazioni da parte della pretesa danneggiata. Aggiungono che la mancanza di tale allegazione, riconosciuta dalla sentenza impugnata, non è stata contestata nei motivi d’appello da parte della Puccettie deve dunque ritenersi coperta dal giudicato. 4.-Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione. 5.-I motiv i sono fondati . Il presupposto dell’azione personale risarcitoria, sopravvissuta nel caso di specie all’azione reale proposta da [OSCURATO:PERSONA] ma rinunciata dai suoi successori , è l’accertamento della violazione delle distanze legali, di fronte al quale si ritiene che il risarcimento ponga rimedio ad una servitù di fatto, causa diun’inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per l’intero periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso (tra le tante Cass. nn. 25082/2020; 21501/2018; 25475/2010). Nella specie questoaccertamento è effettivamente mancato, posto che in nessun passaggio motivazionale la decisione censurata fa menzione di attività istruttoria svolta nel precedente grado di giudizio o di altri mezzi di prova tramite i qualisia stata riscontrata la sussistenza di tale violazione . La corte di merito si è diffusa sulla configurazione del c.d. danno figurativo o in re ipsa e sui differenti orientamenti giurisprudenzialiriguardo il suo accoglimento o la sua critica (il contrasto è peraltro in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, Ric. 2017 n. 18550 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -5- sollecitata dalle ordinanze n. 1162/2022 e n. 3946/2022), per illustrare le ragioni che l’hanno indotta a seguire l’impostazione fattapropria da Cass. n. 7752/2013, secondo la quale in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni al proprietario è concessa l'azione risarcitoria per il danno determinato prima della riduzione in pristino, senza necessità di una specifica attività probatoria, in quanto il danno è l’effetto (certo) dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo. Su tali premesse, la corte distrettuale ha ritenutodi dovere riformare la decisione di primo grado “nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento, avendo ritenuto non raggiunta la prova del danno”. Ma, come si legge negli atti di causa, il primo giudice aveva ritenuto di respingere la domanda risarcitoria senza entrare nel merito della sussistenza o meno delle denunciate violazioni urbanistiche, in base al principio della “ragione più liquida”, atteso che l'attrice non aveva allegato in alcun atto processuale a ciò deputato i danni lamentati quale conseguenza della violazione(allegazione che secondo il diverso avviso del primo giudice era invece doverosa). Neppure di fronte alla doglianza degli appellati volta a denunciare che nel giudizio di primo grado non era stata accertata alcuna violazione di legge o di regolamento da essi compiuta, la Corte di Appello di Firenze si è preoccupata di verificare la sussistenza degli elementi strutturali dell’illecito( id est, l’avvenuta violazione della normativa sulle dist anze tra costruzioni). Affermando che “l’attrice ha dovuto subire la limitazione del suo diritto di proprietà per un tempo limitato prima della vendita” il giudice a quoneppure ha verificato se “a monte”fosse stato accertato il compimento dell’ evento lesivo , ossia il presupposto fondante la stessa configurazione del danno risarcibile e la conseguente concessione del risarcimento. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 18550 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -6- accogliendo l’impostazione che non onera il proprietario della prova del danno patrimoniale subito, potendosi considerare il danno da risarcire come necessariamente compreso nella perpetrata violazione della prescrizione sulle distanze, non poteva lo stesso giudice esimersi dal verificare se tale violazione fosse stata effettivamente commessa nel caso di specie. Il richiamo alla non necessità di dimostrare l’an debeaturdel diritto al risarcimento, alla quale fa riferimento la decisione impugnata sulla scorta di Cass. n. 127/2016, riguarda il profilo della prova della sussistenza deldanno risarcibile, non già quello della violazione del diritto, pena altrimenti la trasformazione del danno in re ipsain una sorta di illecito in re ipsa . In altri termini, se anche la dimostrazione del danno sofferto può essere ritenuta in re ipsa, aderendo all’orientamento di questo giudice richiamato dalla pronunzia impugnata, certamente non può essere considerata in re ipsa la prova della violazione della proprietà.È su tale erroneo presupposto che la Corte fiorentina ha liquidato all’appellante la somma di euro 10.000,00. 5.1.-Secondo la controricorrente, nella sentenza de l la c orte di a ppello (come pure in quella di primo grado) s arebbe contenuto l’accertamento implicito ed incidentale dell’esistenza delle violazioni alla normativa relativa alle distanze tra costruzioni. La deduzione è priva di pregio solo a leggere le conclusioni dell’appellante riportate nella sentenza censurata (pag. 2 - 3), nelle quali la stessa chiede di essere ammessa a provare – attraverso prove orali e istanze di esibizione – proprio la violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni quanto al balcone lato via Pisana e al manufatto ad uso autorimessa e locale di sgombero e chiede la condanna degli appellati al risarcimento di tutti i danni patiti, “una volta accertate e Ric. 2017 n. 18550 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -7- dichiarate le violazioni alle normative edilizie ed urbanistiche sopra citate”. 6.-In definitiva, la decisione non ha fatto buon governo dei principi in tema di azione risarcitoria conseguente alla limitazione (nella specie temporanea) del valore della proprietà e deve pertanto essere cassata. La causa va rinviata alla Corte di appello che, in diversa composizione, deciderà attenendosi alle considerazioni svoltee al principio di diritto affermato e regolerà anche le spese di giudizio. 7.- Il terzo motivo rimane assorbito dalle considerazioni sopra esposte. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d