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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33245/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia il vizio di motivazione sulla responsabilità del medesimo imputato - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che l'unico motivo articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha richiamato non solo le condotte in imputazione e il lasso di pochi giorni entro il quale egli ha commesso altro analogo illecito, così attribuendo al ricorrente una maggiore pericolosità (pur a fronte di precedenti risalenti) e, quanto alla attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ha escluso la sussistenza di elementi passibili di favorevole valutazione, valorizzando pure al riguardo i precedenti del [OSCURATO:PERSONA], così dando conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inamnnissibil4 iY ricors0 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia il vizio di motivazione sulla responsabilità del medesimo imputato - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che l'unico motivo articolato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha richiamato non solo le condotte in imputazione e il lasso di pochi giorni entro il quale egli ha commesso altro analogo illecito, così attribuendo al ricorrente una maggiore pericolosità (pur a fronte di precedenti risalenti) e, quanto alla attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ha escluso la sussistenza di elementi passibili di favorevole valutazione, valorizzando pure al riguardo i precedenti del [OSCURATO:PERSONA], così dando conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inamnnissibil4 iY ricors0 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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