CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 28193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10010-2023, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , c.f. 0 6722600019 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale agli indirizzi [OSCURATO:EMAIL] e raffaellachiummiento@ordineavvocatiroma.ord- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. 80 000130544 , in persona del Presidente p.t. , elettivamente domiciliata in Roma, largo [OSCURATO:PERSONA]. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende– [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 36/2023, pronunciata dalTribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11giugno 2024; Ricorso contro decisioni di giudici speciali RGN 10010/2023 Fatti di causa 1 -[OSCURATO:PERSONA] regionale dell’Umbria, con atto n. 877 del 20 luglio 2015, deliberò: a) di avviare le procedure relative allarideterminazione del canone unitarioper le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, a decorrere dal 10 gennaio 2016, determinandone l’importo in € 31,02 , comprensivo di addizionale regionale; b)di incaricare il Servizio regionale "Risorse idriche e rischio idraulico" perché provvedesse a comunicare ai diretti interessati l'avvio del procedimento; c) di procedereall'approvazione della rideterminazione dei canoni trascorsi 30 giornidalla pubblicazione della medesima delibera nel Bollettino ufficialedella Regione. 1.1 - Con successiva delibera del 22 settembre 2015, n. 1067, fu disposto l’incremento del canone, richiamando quanto rappresentato nella deliberazione n. 877/2015. 2 -La ricorrente, esercente la concessione in località Pentima (Terni), prima in regime di proroga, e poi, pur scaduta,proseguendo la gestione in attesa della individuazione del nuovo concessionario, adì il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] per contestare la legittimità delle delibere e chiedere il loro annullamento. 2.1 -Con sentenza n. 80 del 17 aprile 2017 il TSAP dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, perché materia attribuita al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]. La pronuncia fu impugnata dinanzi alle Sezioni unite, che con sentenza n. 18827 del 12 luglio 2019 accolsero le ragioni della società, dichiarando la giurisdizione del TSAP. 3 –[OSCURATO:PERSONA] delle Acque pubbliche, con sentenza n. 36 del 2023, respinse il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 – Il TSAP, anche riprendendo le enunciazioni dell’ordinanza pronunciata dalle sezioni unite, ha escluso questioni di costituzionalità rispetto all’art. 117, commi 2 e 3, Cost., relativamente all’assetto normativo attuato da alcune Regioni in materia di concessioni di grandi derivazioni idriche scadute, ed harilevato che il canone aggiuntivo, correlato quale corrispettivo all’uso continuativo degli impianti, costituisce legittima manifestazione della potestà regionale. Ha quindi inquadrato giuridicamente la posizione del concessionario rispetto all’utilizzo delle grandi derivazioni con concessione scaduta, ha individuato le fonti legislative, ha indicato i parametri per la quantificazione del canone, ha riconosciutola competenza RGN 10010/2023 legislativa concorrente delle regioni nell’adozione degli atti in materia, come quelli impugnati, la loro natura di atti di alta discrezionalità, gli interessi che vanno prioritariamente perseguiti,lefinalità del decreto ministeriale previsto dall’art. 154, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006, che può prevedere solo criteri generali per la determinazione delle tariffe. Ha inoltre evidenziato che le doglianze sulla non proporzionalità del canone rispetto al singolo impianto esorbitavano dall’impugnazione di un atto generale di regolazione dei canoni, sola ragione per la quale si erainteso investire il TSAP. Ha dunque ritenuto infondato il ricorso, soffermandosi sinteticamente sull’iter amministrativo che avevacondotto la Giunta regionale alla determinazione della tariffa, apprezzando parallele determinazioni operate in altre Regioni, gli studi utilizzati a supporto delle conclusioni, la circostanza che le cd. “opere bagnate”, dal momento della scadenza delle concessioni, erano divenute di proprietà pubblica. Ha considerato che, di contro, la società non ha fornito i dati contabili ad essa richiesti per calibrare il canone, così tenendo un comportamento non collaborativo. 3.2 -Ha pertanto respinto il ricorso. 4 – Avverso la decisione l a società ha chiesto la cassazione della sentenza,affidandosi a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito la Giuntaregionale dell’Umbria con controricorso. Nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024la causa è stata trattata e decisa. Ragioni della decisione 5 - Con il primo motivo la società ha denunciato l’ « Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell’art.117, secondo comma lett. e ) e terzo comma, Cost., dell’art. 12, comma 8-bis, d. lgs.16 marzo 1999, n. 79, dell’art. 154, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,nonché dell’art. 37, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n.134, in relazione al rigetto del primo motivo di ricorsoavanti al Tribunale superiore, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la sussistenza di una potestà della Regione di modificare in termini sostanziali l’importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche».RGN 10010/2023 5.1 - La ricorrente afferma di aver contestato che la Regione Umbria potesse disporreun incremento del canone così importante, perché con ciò erano stati violatii limiti vigenti alla potestà regionale in materia . 5.1.1 -A tal fine sostiene di aver richiamato la normativa riguardante la misura dei canoni per le concessioni idroelettriche: l’art. 35,r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, successivamente modificato dall’art. 18 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, che definivail canone un ‘corrispettivo’ per l’utilizzo , norma poi abrogata; l’art. 154, comma 3, d.lgs. 152del 2006, che a sua volta aveva disposto che “al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica ...”, previsione che rispondeva anche a ragioni di tutela della concorrenza(ex art. 117, comma 2, lett. e, Cost.);l’art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 ; l’art. 18, comma 4, della l. n. 36 del 1994, come modificatodall'art. 28, l. 30 aprile 1999, n. 136, che aveva attribuito alle Regioni la capacità di intervenire sui canoni in questione, conferendo ad esse la potestà di istituire un’addizionale nella misura massima del 10% del canone; tuttavia anche questa norma era stata ben presto abrogata dall’art. 175, primo comma, lett. u, deld.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 5.1.2 - Ha quindi rappresentato che, pur dovendo reputarsi come la materia dovesse essere regolata, all’epoca della deliberazione, dagli artt. 154, comma 3, d.lgs. 152/2006 edal l’art. 37, comma 7, d.l. 83/2012 , i l TSAP ha dichiarato infondata la censura di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la legislazione statale sullamisura del canone avrebbe lasciato alle Regioni la possibilità dirideterminarne l’importo con ampia discrezionalità. 5.1.3 -Ciò, prosegue la ricorrente, costituirebbe una statuizione errata, dovendo al contrario ritenersi materia nella competenza esclusiva dello Stato, a tutela della concorrenza sul mercato dell’energia per tutti gli operatori economici. La statuizione censurata sarebbe pertanto viziata per violazione o falsa applicazione dell’art. 117 Cost. e delle altre norme invocate. 6 -Con il secondo motivo la società ha lamentato l ’ « Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa RGN 10010/2023 applicazione dell’art. 12, comma 8-bis, del d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in relazione ancora al rigetto delprimo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la sussistenza di una potestà della Regione di modificarein termini sostanziali l’importo del canone per le grandi derivazioniidroelettriche». 6.1 -La società sostiene che il richiamo operato dalla pronuncia all’art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, a fondamento della giustificata imposizione di un “ canone aggiuntivo ” per le concessioni scadute, e l’affermazione secondo cui tale canone costitui va “ legittima manifestazione della potestà regionale”, assumendo una funzione corrispettiva per la protrazione dell’esercizio di grande derivazione idrica, si sarebbero tradotti in una erronea prospettazione giuridica. Ciò sia in riferimento al contenuto dell’invocato art. 12, che, al contrario di quanto prospettato in sentenza, si limitava a prevedere una prosecuzione della gestione della derivazione“alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti”, sia in riferimento alla funzione corrispettiva attribuita al cano ne, rispetto al la prorogata gestione della derivazioneidrica, con un’erronea determinazione discrezionale del predetto canone, illegittimamente affidata alla Regione. 7 -I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi. 7.1 -Deve intanto preme ttersi che il ricorso è ammissibil e , ancorché i motividenuncino violazioni di legge, poiché, nelle materie di cui all'art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione è esperibile, oltre che per i vizi richiamati dall'art. 201 del citato regio decreto -incompetenza ed eccesso di potere-, anche per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale. Il controllo affidato alle sezioni unite afferisce,cioè, non alle sole questioni i nerenti al la giurisdizione, perché tale limitazionea norma dell'art. 111 Cost. è operante unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti(Sez. U, 29 ottobre 2002, n. 15251; 1 ottobre 2003, n. 14624; da ultimo 15 aprile 2020, n. 7833). 7.2 -Ciò premesso, i due motiv i sono infondati . 7.2.1 -Essi non tengono conto che il ragionamento seguito dal Tribunale superiore delleacque pubbliche si rifà innanzitutto a principi che in materia RGN 10010/2023 costituivano già arresti delle sezioni unite, tra cui la stessa sentenza n. 18827 del 2019, con la quale, proprioper la causa ora in oggetto, era stata riconosciuta la giurisdizione del TSAP. 7.2.2 - A tal fine è appena il caso di evidenziare come il precedente richiamato, nel riconoscere la giurisdizione del TSAP nelle controversie relative all'impugnazione del provvedimento dell'amministrazione regionale per la determinazionedel canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, aveva chiarito che tale disciplina riserva alle Regioni ampia discrezionalità nella determinazione del canone.Questa discrezionalità andava riconosc iuta , in relazione al territorio di competenza, pur in mancanza del decreto interministeriale previsto dal comma 3 del citato art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, al quale spetta solo di determinare i "criteri generali" cui le regioni devono attenersi. 7.2.3 - Tali principi sono stati ribadit i anche dalla sentenza ora impugnata, che peraltro ha escluso tantola competenza statale esclusiva in materia, per trattarsi di materia con competenza concorrente di Stato e Regioni, sia la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità delle normative regionali intervenute sui canoni, come già riconosciuto con riguardo alla disciplina analoga introdotta nella Regione Lombardia. 7.3 -Proprio con riguardo al contenzioso sviluppatosi per gli interventi sul canone da parte della regione Lombardia, queste sezioni unite sono più volte intervenute per affermare che i n tema di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis, comma 5, della l. r. Lombardia n. 26 del 2003, nella parte in cui pone a carico dei concessionari degli impianti di derivazione idroelettrica un canone aggiuntivo nel periodo di prosecuzione temporanea della gestione in scadenza sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, atteso che, per un verso, la previsione è contenuta in una disposizione avente rango di legge regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa concorrente della Regione ed in forza di specifica norma, ossia l'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, e dall'altro che la determinazione delle modalità e degli importi del canone aggiuntivo esula dalla riserva di legge sancita dall'art. 23 Cost., non avendo esso natura di prestazione patrimoniale imposta, ma di prestazione RGN 10010/2023 corrispettiva del protratto sfruttamento della derivazione idrica, ancorata ad elementi tecnici ed economici del rapporto concessorio in corso, quindi a parametri non arbitrari né meramente discrezionali(così, nella formulazione massimata, il principio affermato da Sez. U, 14 gennaio 2022, n. 1043, anche richiamata nella pronuncia del TSAP). 7.3.1 -È pur vero che tale precedente è relativo alla Regione lombarda e alla sua disciplina, ma questo non rileva ai fini delle valutazioni utili in questa controversia. Ciò sia perché , anche nel caso che occupa questo Collegio,è corretto comunque il richiamo all’art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, laddove la norma, ratione temporis vigente, esprime va la preminente esigenza pubblicistica di continuità della produzione di energia idroelettrica, sia perché il riferimento normativo per la Regione umbra è reso dalla L.R. n. 33 del 23dicembre 2004. In essa l’art. 3, con ri ferimento ai canoni concessoriper la derivazione di acqua pubblica, stabilisce che « gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua»(comma 1); che «gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata»; e che «la Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1» (comma 4). 7.3.2 - Ancorché la disciplina appena richiamata non utilizzi esplicitamente il sintagma “canone aggiuntivo”, né richiami la natura di “corrispettivo” del canone, è palese come il senso della norma sia quello di adattare, rispetto ad una situazione nella quale il concessionario, ormai scaduto, prosegua nella gestione della grande derivazione idroelettrica, il corrispettivo all’utilizzo delle acque, tenendo conto di una serie di elementi dettagliatamente descritti (risparmio, tutela, riqualificazione e utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua). Si tratta di un elenco di finalità perseguite dalla legislazione regionale umbra, che trovano coerenza proprio nei parametri previsti dall’art. 154 per la individuazione della tariffa del servizio idricointegrato ( determinata “ tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità RGN 10010/2023 dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi”).Ebbene, a tale tariffa il medesimo art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 puntualmente e significativamente attribuisce natura di corrispettivo. 7.3.3 - N ella disciplina regionale ora all’esame, inoltre, il comma 4 dell’art. 3 cit., come già illustrato, prescrive un adeguamento “annuale” del canone “sulla base degli indici di inflazione programmata”, ma, ogni “triennio”, prescrive anche che la Giunta regionale proceda alla rideterminazione di tutte le tipologie di canoni di cui al comma 1, “anche”in diminuzione. Sul piano della consequenzialità logica non può negarsi che, se ogni triennio il canone-tariffa può diminuire, evidentemente ogni triennio può essere anche aumentato, in base alle finalità ed esigenze perseguite. 7.4 -Quanto poi alle reiterate critiche rivolte alla decisione in merito alla ignorata competenza esclusiva dello Stato in materia di canone, evincibile dall’art. 117 Cost., esse si rivelano altrettanto inadeguate rispetto a consolidata giurisprudenza, secondo cui per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme regionali -come l'art. 53 bis, co. 4, 5 e 11 della l.r. Lombardia n. 26 del 2003-introduttive di un regime transitorio delle concessioni scadute, perché contrastante con la regola generale della legislazione statale contenuta nell'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999. Ciò, si è affermato, per un verso perché la disciplina dettata dalla norma regionale, laddove impone al concessionario uscente di pagare un canone aggiuntivo nel periodo di prosecuzione temporanea della gestione della derivazione sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, esula dalla materia della "tutela della concorrenza", di competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., rientrando, invece, nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che appartiene alla competenza legislativa concorrente o ripartita tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; per altro verso pe rc h é , nel disporre in senso diverso dal citato art. 12, comma 8 bis (il quale consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione, sino alla conclusione del RGN 10010/2023 procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, alle stesse condizioni già stabilite), neppure si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, da individuarsi essenzialmente nella previsione diretta ad assicurare la continuità del servizio idrico, e non in quella volta ad assicurare l'invariabilità delle condizioni economiche alle quali la prosecuzione è subordinata(così Sez. U, 27 luglio 2020, n. 15990; 1043 del 2022 cit.; cfr. anche 21 febbraio 2019, n. 5197). 7.4.1 -D’altronde è stato avverti t o c ome « La Corte costituzionale, con la sentenza n. 101 del 2016, ha già avuto modo di chiarire che il comma 4 dell'art. 53 - bis in esame, nel disciplinare un'ipotesi di prosecuzione dell'attività oggettodi concessione scaduta, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica per i tempi necessari all'espletamento delle procedure di gara, non solo non viola l'art. 117, secondo comma,lettera e), cit. (poiché non reca alcun vulnus al principio di concorrenza, che resta salvaguardato dalla libera partecipazione a taliprocedure), ma si è anche sostanzialmente attenuto, con riguardo alla materia della produzione dell'energia, al principio dettato dalcomma 8-bis dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999» (Sez. U, 30 marzo 2018, n. 8036). 7.4.2 - Si tratta di principi che, pur enunciati con riguardo alla compatibilità costituzionale della legislazione regionale lombarda, possono pacificamente adattarsi al caso di specie, ossia alla compatibilità costituzionale della legislazione umbra, rispetto alla cui legge regionale -L.R. n. 33 del 23 dicembre 2004- la Giunta regionale, con delibera del 22 settembre 2015, n. 1067, ha concretamente e specificamente disposto la rideterminazione del canone(richiamando anche quanto rappresentato nella precedente deliberazione n. 877/2015cit.). 7.4.3 -A tal fine anzi, in attesa dell'adozione del d.m. previsto dall’art. 37, comma 7, d.l. n. 83 del 2012, cit., che le Regioni possano continuare a determinare i canoni idroelettrici nel rispetto dei principi fondamentali statali operanti in materia, individuati dalla giurisprudenza della Corte nel solo principio della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone allaentità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, costituisce principio che si riconduce alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e RGN 10010/2023 distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., ed è limitato solo dall'onere dei medesimi enti territorialidi adeguarsi - nel rispetto del principio di leale collaborazione cui, peraltro, è ispirato l'art. 37, comma 7cit., del d.l. n. 83 del 2012 - ai «criteri generali» una volta che essi saranno stati stabiliti con d.m. nell'esercizio dell'esclusiva competenza legislativa statale (cfr. Corte Cost., sent. n. 158 del 2016; inoltre, nella giurisprudenza della Corte costituzionale s ulla riconducibilità della quantificazione della misura dei canoni idroelettrici alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., sent. nn. 85/2014 e 64/2014; sulla riconducibilità della disciplina inerente alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., cfr. sent.nn. 205/2011 e 1/2008; sulla riconducibilità dell'art. 37, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012 alla materia "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale, unicamente quanto alla definizione dei «criteri generali» cui devono attenersi le Regioni nella determinazione dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico, cfr. sent. n. 28/2014; sull'affermazione che la natura di materia trasversale della tutela della concorrenza fa sì che essa possa intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi cui è preposta, cfr. sent.nn. 452/2007 e 272/2004). 7.5 -È infine appena il caso di avvertire che l’ampia discrezionalità nella determinazione del canone era stata riconosciuta dalla sentenza n. 1 8827 del 2019, con la quale le S ezioni unite avevano in dividuato nel TSAP l’autorità giudiziaria, cui nella presente controversia andava attribuita la giurisdizione.Ciò costituisce un punto fermo non più retrattabile. 7.6 -I primi due motivi si rivelano in conclusione infondati. 8 -Altrettanto infondato si rivela il terzo motivo, con il quale la società si è doluta dell’ «Errore nella individuazione della giurisdizione delTribunale superiore delle acque pubbliche (art. 360, primo comma, n. 1c.p.c., con riferimento all’art. 143 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775), nellaparte in cui ha affermato che le questioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA] nel suoricorso, concernenti la congruità del canone per la proficua e concorrenziale gestione RGN 10010/2023 dell’impianto, sarebbero state esorbitanti rispetto alla giurisdizione del Tribunale superiore, perché devolute algiudice ordinario». 8.1 -Il TSAP avrebbe erroneamente ritenuto che la questione relativa alla incongruità del canone imposto esulava dall’oggetto del contenzioso portato dinanzi a quell’ufficio giudicante, perché, afferendo a diritti soggettivi, doveva essere devoluta al giudice ordinario (TRAP). La ricorrente lamenta l’incongruenza della statuizione perché l’oggetto della sua domanda era proprio indirizzato alla tutela di un interesse legittimo, pertanto correttamente introdotto dinanzi al Tribunale superiore delle [OSCURATO:PERSONA]. 8.2 -Le ragioni della censura sono eccentriche rispetto alla motivazione della sentenza. Il giudice,infatti, con chiaro riferimento alle doglianze sulla incongruenza del canone, questione che attinge il concreto squilibrio tra operatività della gestione della derivazione idrica da parte della società e canone/corrispettivo, e non la legittimità del provvedimento generale deliberato dalla Giunta regionale, ha dichiarato tale aspetto estraneo alla sua giurisdizione. 9 -Con il quarto motivola ricorrente ha denunciato l’ «Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, della l. reg. Umbria 23 dicembre 2004, n. 33, in relazione al rigetto delsecondo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, nella parte incui [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la mancanza nella legislazione regionale dell’Umbria di una disposizione che potesse fondare il potere dellaGiunta regionale di modificare in termini sostanziali l’importo delcanone per le grandi derivazioni idroelettriche». 9.1 - Il Tribunale, affermando che “ l’art. 3, comma 1, della l. reg. 23 dicembre 2004, n. 33, ha attribuito alla Giunta regionale umbra il potere di quantificare l’importo dei canoni” avrebbe erroneamente attribuito alla norma un significato estraneo al suo tenore letterale, non contemplando revisioni di ordine sostanziale della misura del canone dovuto per tali derivazioni. 9.2 -Il motivo va respinto per quanto già spiegato in merito al rigetto dei primi due motivi, tenendo conto della interpretazione del citato art. 3, letto nella sua interezza.RGN 10010/2023 10 – In considerazione delle ragioni del rigetto dei primi due motivi, parimenti infondato è poi il quinto, con il quale la società ha denunciato l’ «Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, della l. reg. Umbria 23 dicembre 2004, n. 33, in relazione al rigetto delsecondo motivo di ricorso avanti al Tribunale superiore, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che, se tale disposizione regionale avessefondato il potere della Giunta regionale di modificare in terminisostanziali l’importo del canone per le grandi derivazioni idroelettriche, essa sarebbe risultata a sua volta illegittima, per violazione dell’art. 117,secondo e terzo comma, Cost.». 10.1 -Insistendo nelle sue difese, ed in via subordinata alle ragioni del quarto motivo, la società denuncia che, qualora il richiamato art. 3 della L.R. dell’Umbria avesse fondato il potere della Giunta di modificare in termini sostanziali l’importo del canone, ciò avrebbe in ogni caso implicato la sua illegittimità, per incompatibilità con la competenza statale a tutela della concorrenza. 10.2 -La censura va disattesa per le ragioni esposte quanto ai primi due motivie, nello specifico, per l’accertata esclusione dell’incompatibilità della norma regionale con la riserva statale sulla tutela della concorrenza, estranea alla determinazione del canone per le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico. 11 -Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato l’«Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della l. 5gennaio 1994, n. 36, e dell’art.154 d.lgs., terzo comma, d.lgs. 3 aprile2006, n. 152, in relazione al rigetto del terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale superiore, concernente il carattere fondamentale e di ‘principio’ del canone per der ivazioni idroelettriche, così come configurato dalla legislazione statale vigente in materia». 11.1 - Il Tribunale superiore non avrebbe tenuto conto che la diversa natura giuridica attribuita al canone, quale corrispettivo, in funzione pertanto dell’utilità economica conseguita dal concessionario, determinava un contrasto logico rispetto a principi fondamentali, riservati alla legislazione statale, ex art. 117, terzo comma, Cost.,tanto più se la modifica sostanziale RGN 10010/2023 della misura del canone, sino a raddoppiarne l’entità, fosse stata rimessa a un atto amministrativo, come la deliberazione di Giunta. 11.2 -Alla luce di quanto già chiarito a proposito del vaglio dei primi due motivi, e tenendo conto che anche la pregressa valutazione operata da queste sezioni unite nella sentenza n. 18827 del 2023 aveva comunque riconosciuto la compatibilità del sistema con l’attribuzione alle deliberazioni di Giunta regionale -aventi natura di atti generali di alta amministrazione- della determinazione del canone aggiuntivo, anche le ragioni del sesto motivo vanno disattese. 12 -Con il settimo motivo infine la società deduce l’ «Error in iudicando (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), costituito dalla violazione e/o falsa applicazione dell’art.154 d.lgs., terzocomma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art.37, comma 7, d.l. 22 giugno2012, n. 83 (convertito in l. 7 agosto 2012, n.134), in relazione al rigettodel primo motivo e del quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale superiore, nella parte in cui era stata dedotta l’irragionevolezza della variazione del canone, nonché la sua eccessiva gravosità e la suaincidenza negativa sulla concorrenza». 12.1 -Il motivo, con il quale la decisione è censurata sotto la prospettiva del concreto danno che il raddoppio del canone potrebbe arrecare alla società di gestione di grande derivazione idroelettrica, per un verso ripete argomentazioni già più volte reiterate (violazione di norma costituzionale, illegittimità della rideterminazione) e respinte, per altro verso offre una ulteriore prospettiva, quella della gravosità e della incidenza negativa del raddoppio del canone, ai fini della concorrenza, che,riferendosi a questioni concrete di merito, risulta inammissibile e, in verità, mai in alcun modo provate. 13 -In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di causa seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore della controricorrente nella misura di €8.000,00 (ottomila) a titolo di competenze, di € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legg