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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 25103/2026

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sentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bastianello unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 338/2024 depositatail 15/02/2024;Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/07/2026dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1.

I fatti di causa, per quanto ancora rileva in questa sede, sono i seguenti.2.

Con citazione notificata il 5/11/2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe eGiacomina [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti il Tribunale di Verona ilfratello [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, tra l’altro, che venisse sciolta lacomunione ordinaria in essere tra le parti avente ad oggetto unimmobile ad uso industriale sito a Bussolengo (VR), formalmenteintestato al convenuto, ma, secondo la prospettazione attorea, incomproprietà tra tutti i fratelli.I germani [OSCURATO:PERSONA] produssero in copia una scrittura registrata indata 13/02/1999, denominata “atto di riconoscimento” e sottoscrittada [OSCURATO:PERSONA].

Con essa questi dichiarava che il terreno sul qualeinsisteva il capannone per cui era causa sarebbe stato “acquistato condanari di tutti i fratelli e, pertanto, è di proprietà comune”.

Con lostesso atto, il dichiarante:riconosceva che nello stesso modo erano stati corrisposti gli oneri diurbanizzazione e l’acconto per la costruzione dell’edificio;costruzione sicché, quando la stessa sarà realizzata, dovrà ritenersidi proprietà comune”;si impegnava a concordare con i fratelli la futura destinazione delcapannone e a “provvedere a regolarizzare tale impegno, medianteSecondo quanto dedotto dagli attori, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stipulatocon il Comune di Bussolengo, in data 26/08/1976, un contrattopreliminare di acquisto del terreno da destinarsi ad insediamenti dicarattere artigianale e industriale e avrebbe poi edificato il fabbricato,ottenendo l’agibilità dell’immobile il 4/08/1983.3.

In ragione dell’atto citato, i germani [OSCURATO:PERSONA] chiedevano:r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026che venisse accertato che il lotto e lo stabilimento sullo stessoinsistente sono in comproprietà dei cinque fratelli [OSCURATO:PERSONA], in quoteuguali;che il convenuto venisse dichiarato tenuto a vendere agli attori,ciascuno per la propria quota, l’immobile in questione, dandosi attodel “già avvenuto e quietanzato versamento del prezzocontestualmente alla convenzione registrata il 13/02/1999”;che venisse adottato un provvedimento atto a produrre gli effetti deltrasferimento notarile in forza dell’art. 2932 cod. civ.;che venisse sciolta la comunione sull’immobile in questione.4. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in causa, eccepiva l’inammissibilità delledomande attoree.

Con riguardo alla domanda di cui all’art. 2932 cod.civ., il convenuto eccepiva che:l’istituto non sarebbe stato applicabile per obblighi di contrarre assunticon atto unilaterale, se non quando l’atto indichi come adempiuta laprestazione gravante su chi chiede l’esecuzione specifica del negozio;il trasferimento richiesto sarebbe comunque stato impedito da unaclausola dell’atto di compravendita del terreno, stipulato dallo stessoToffaletti Luigi con il Comune di Bussolengo il 28/03/1978, nella qualeera previsto il divieto dell’acquirente di rivendere il lotto senza lapreventiva autorizzazione del Consiglio Comunale, pena la risoluzionedi diritto della vendita;il diritto azionato dagli attori sarebbe comunque stato prescritto,essendo trascorsi più di dieci anni dalla data dell’atto ricognitivodimesso in atti, risalente (come evincibile dal timbro datariodell’[OSCURATO:PERSONA] di Verona apposto sulla scrittura) al 13/02/1980.5.

Con la sentenza non definitiva n. 2014/16, il Tribunale di Veronadichiarava che l’atto di riconoscimento aveva solamente effettoobbligatorio e che l’azione ex art. 2932 cod. civ. era prescritta.

IlTribunale, altresì, dichiarava inammissibile la domanda di divisione.r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/20266.

La causa, avente ad oggetto anche lo scioglimento della comunioneereditaria su altri beni esistente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e LuigiToffaletti veniva rimessa in istruttoria ([OSCURATO:PERSONA] non eraparte di tale comunione, avendo ceduto ai fratelli la propria quotadella comunione ereditaria).

I germani [OSCURATO:PERSONA] avevano, peraltro,formulato riserva d’appello avverso la sentenza non definitiva.7. [OSCURATO:PERSONA] decedette il 17/05/2018 e, con ordinanza del 21/6/2018,il Tribunale di Verona dichiarò l’interruzione del processo.

Il22/10/2018 i germani [OSCURATO:PERSONA] depositarono ricorso per lariassunzione del processo, ma, con ordinanza del 24/10/2018, ilTribunale, ritenuta la tardività e inammissibilità del ricorso, dichiaravaestinto il processo.8.

Con citazione notificata il 23/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe eGiacomina [OSCURATO:PERSONA], dando atto dell’intervenuta estinzione delgiudizio di primo grado, proposero appello contro la sentenza parzialen. 2014/16 del Tribunale di Verona, avverso la quale avevanoformulato riserva d’appello, convenendo avanti la Corte d’appello diVenezia la Congregazione dei [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], successore di LuigiToffaletti quale erede testamentario, in forza del testamento13/09/1994 e dell’accettazione del 23/11/2018.9.

Gli appellanti chiesero fosse confermato il capo della sentenza gravatacon il quale era stata dichiarata l’efficacia obbligatoria della scritturaricognitiva di cui al documento da essi dimesso, ma censurarono,tuttavia, la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenutoimproponibile e prescritta l’azione, insistendo, pertanto, nelledomande ex art. 2932 cod. civ. e di scioglimento della comunione.10. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in giudizio contestando la fondatezza dell’appello principale edispiegando appello incidentale.r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/202611.

La Corte territoriale, disposta consulenza tecnica di ufficio al fine delladivisione dei beni ha, con la sentenza n. 338 del 15/02/2024, accoltole domande e, conseguentemente: trasferito in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] in comunione tra loro e con l’IstitutoDon Calabria, in applicazione dell’art. 2932 c.c., la quota indivisa, perun quinto ciascuno, della proprietà degli immobili identificati, alCatasto Fabbricati Comune di Bussolengo, ai nn. 1 e 2 del mappale n.132 del foglio 28; disposto lo scioglimento della comunione cosìformata facendo proprio il progetto divisionale del consulente tecnicodi ufficio.12.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, l’[OSCURATO:PERSONA].13.

Rispondono con unitario controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe eGiacomna [OSCURATO:PERSONA].14.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 9/07/2026 per laquale entrambe le parti hanno depositato memoria.15.

In detta adunanza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare rileva il Collegio che la copia in atti regolamentaredella sentenza impugnata non è munita di glifo, ossia dellastampigliatura in alto a destra per chi legge, ove sono riportati ilnumero del provvedimento e la data di pubblicazione, nonché ilnumero di repertorio, stampati in automatico dal sistema informaticoin dotazione agli uffici giudiziari di merito.

La mancanza di glifo noninficia la validità del provvedimento, atteso che le parti non sollevanoalcuna questione sul punto e sono concordi nella sua identificazione,avendo parte ricorrente mosso critiche nel merito cassatorio e partecontroricorrente l’integrale rigetto del ricorso, peraltro la copia dellasentenza in atti risulta ritualmente firmata in via telematica dalpresidente del collegio giudicante e dal giudice estensore, come dar.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026stampigliatura al lato di ogni pagina, così non vi è luogo a ulterioriaccertamenti ai fini della verifica della genuinità del provvedimento.Tanto esime questa Corte dal chiedere alla cancelleria del giudiced’appello la copia della sentenza impugnata munita di glifo (Cass.11/02/2025 n. 3487).2.

Con il primo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] muove critiche diviolazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimentoal disconoscimento della sottoscrizione, in relazione all’art. 214,secondo comma cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comman. 3 cod. proc. civ.Il ricorrente afferma che non era tenuto a effettuare ildisconoscimento della scrittura privata registrata il 13/12/1999asseritamente a firma di [OSCURATO:PERSONA], come dimessa in atti in copiadai germani [OSCURATO:PERSONA], potendo limitarsi ad affermare, ai sensi dell’art.214, comma secondo, cod. proc. civ., nel costituirsi in giudizio inluogo del proprio dante causa, di non conoscerne la sottoscrizione,cosicché la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la dettascrittura fosse ad esso Istituto opponibile.Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell’Istituto DonCalabria, nel costituirsi in causa, quale convenuto, non aveva maidisconosciuto la propria sottoscrizione in calce al documento,registrato il 13/12/1999, con il quale si obbligava al ritrasferimento equindi l’Istituto, che era subentrato nel processo dopo la sua morte ela conseguente dichiarazione d’interruzione del processo, non potevapiù avvalersi della facoltà di disconoscimento e limitarsi a dichiararedi non conoscere la firma, ai sensi dell’art. 214, comma secondo cod.proc. civ.

Ciò in quanto l’Istituto era succeduto nella stessa posizionegiuridica, sostanziale e processuale, del dante causa [OSCURATO:PERSONA](sul punto la giurisprudenza di questa Corte è stabile a partirequantomeno da Cass. 11/08/1977 n. 3713), atteso che, verificatasila successione nel processo, espressamente prevista dall’art. 100 cod.r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026proc. civ., sotto il profilo sostanziale si determina, in capo all’erede,la trasmissione della medesima situazione attiva o passiva già propriadel de cuius (Cass. 1/07/1997 n. 5875).

Lo stesso è a ritenersi per lacontestazione della conformità della copia all’originale, posto chequella prodotta in atti è appunto una copia, in quanto neppure dettaconformità della copia all’originale era mai stata contestata da LuigiToffaletti nel corso del processo.

La giurisprudenza di questa Corteafferma che (Cass. 20/06/2019 n. 16557) il disconoscimento dellecopie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art.2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, lacontestazione della conformità delle stesse all’originale vengacompiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione cheevidenzi in modo chiaro ed univoco qual è il documento che si intendecontestare e gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall’originale.

Detta attività di contestazione non risulta essere maistata adottata dal dante causa dell’attuale parte ricorrente, con laconseguenza che la scrittura privata registrata il 13/12/1999 le èpienamente opponibile.3.

Con il secondo motivo d’impugnazione l’Istituto deduce violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 1705cod. civ. ed all’art. 1722 n. 1, seconda ipotesi, cod. civ. in relazioneall’art. 2935 e 2946 cod. civ., ai sensi dell’art 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.

La censura è incentrata sull’istituto del mandatosenza rappresentanza, che secondo la prospettazione dell’Istituto erastato adottato dalle parti nella specie, cosicché il compimentodell’affare, ossia la costruzione del capannone da adibire a officinaaveva segnato l’estinzione del mandato, ai sensi dell’art. 1705 cod.civ. e tale momento i germani [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto esercitare ipropri diritti alla cointestazione e alla retrocessione del bene, cosicchéal momento in cui era stata richiesta la retrocessione, in viastragiudiziale, il diritto era prescritto.r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026Il motivo è inammissibile per non risultare essere stato oggetto dirituale allegazione nelle fasi precedenti del giudizio la configurabilitànella specie del mandato senza rappresentanza.

A pag. 15, primocapoverso, del ricorso dell’istituto [OSCURATO:PERSONA] si legge: «La difesadella ricorrente a pag. 6 della memoria conclusionale di replica datata11/2/2022 (doc. n. 7) (in fasc. atti di parte appellata proc. di appello)aveva argomentato che la dichiarazione unilaterale, ricognitiva delpatto fiduciario, appare correlata all’istituto del mandato senzarappresentanza che comporta, come conseguenza, che gli obblighinascenti tra le parti siano disciplinati dall’articolo 1705 del cod. civ.,in relazione all’art. 1722 n. 1, seconda ipotesi (compimentodell’affare) cod. civ..» Il riferimento al mandato senza rappresentanzaè stato, dunque, effettuato in uno scritto difensivo nel quale non èpermesso inserire affermazioni di fatto o di diritto diverse da quellegià compiute e, pertanto, la questione dedotta con il secondo motivoè inammissibile, non potendosi ascrivere alla decisione della Corteterritoriale alcuna menda per non avere considerato l’eventualestipulazione di un mandato senza rappresentanza dedotta per laprima volta dinanzi ad essa in modo inammissibile.

Tanto esime dalrilievo ulteriore dell’incensurabilità - e, in ogni caso, del non ritualeche l’unico interesse fosse quello di acquisire e costruire l’immobile.Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che la prescrizione deldiritto alla retrocessione cominciò a decorrere dal rifiuto di LuigiToffaletti di adempiere al patto fiduciario mediante ritrasferimento deibeni immobili e, quindi, dopo l’invio da parte delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] eCarla della lettera raccomandata del 23/04/2010 ed è stata interrottadalla proposizione dell’azione giudiziaria nel 2012 da parte dellestesse e degli altri due [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe. [OSCURATO:PERSONA] già affermato, con orientamento che il Collegio condivide e intenderibadire, del resto non offrendo il ricorso elementi per un suor.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 8 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026ripensamento, che (Cass. 16/11/2001 n. 14375) il diritto delfiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrivecon il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre, in difettodi una diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui ilfiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.4.

Con il terzo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazioneo falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento allainesigibilità della prestazione, in relazione all’art. 1379 e 2932 cod.civ., ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Le censureconcernono la previsione del rogito notarile di acquisto del terreno daparte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Bussolengo,laddove era previsto che «L’acquirente non potrà alienare il lottocompravenduto con il presente atto, senza preventiva autorizzazionedel Consiglio Comunale e comunque non potrà farlo prima di anni 6(sei) dalla stipula del presente rogito di compravendita, altrimentidetto contratto si riterrà risolto di diritto ed il Comune rientrerà inpossesso dell’area verso semplice rimborso del prezzo di acquistoversato alla Cassa comunale come detto più sopra , senza interessi».La Corte territoriale aveva, quindi, applicato malamente l’art. 1379cod. civ., ritenendo illegittima detta previsione contrattuale.Il motivo è infondato.

Le previsioni del contratto per atto pubblico traLuigi [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Bussolengo cadono pienamentenell’ambito di applicazione dell’art. 1379 cod. civ. e, quindi, non eranoopponibili, quali divieti di comprare e comunque di trasferimento deibeni immobili nei confronti degli altri fratelli [OSCURATO:PERSONA], in quanto esseprevedevano, in difformità da quanto previsto dalla norma del codicecivile, un vincolo di indisponibilità sostanzialmente senza alcunalimitazione temporale e per di più rimesso alla piena discrezionalità diuna delle parti: e ciò in contrasto con i principi, anche di rangocostituzionale, di libera circolazione dei beni e senza che venisse inrilievo alcun interesse effettivamente meritevole di tutela, anche conr.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 9 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026riferimento alla posizione dell’ente pubblico territoriale.

Il vincolo, dipoi, non poteva dirsi opponibile alle parti che non avevano partecipatoalla stipulazione e, quindi, ai germani [OSCURATO:PERSONA].

Giova, peraltro,ribadire che l’art. 1379 cod. civ. con riguardo alle condizioni di validitàdel divieto convenzionale di alienare (limite temporale di durata;rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte) si applica,essendo espressione di un principio di portata generale, anche apattuizioni che, come quelle contenenti un vincolo di destinazione,seppur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto dialienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive deldiritto di proprietà. (Cass. 17/11/1999 n. 12769)5.

Il ricorso è rigettato.6.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’[OSCURATO:PERSONA] e,tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valoredella controversia, sono liquidate come da dispositivo e vannodistratte in favore del difensore dei controricorrenti, che ha reso ladichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.7.

La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.600,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 10 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloove dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Terza civile, il giorno 9/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bastianello unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 338/2024 depositatail 15/02/2024;Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/07/2026dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. I fatti di causa, per quanto ancora rileva in questa sede, sono i seguenti.2. Con citazione notificata il 5/11/2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe eGiacomina [OSCURATO:PERSONA] convenivano avanti il Tribunale di Verona ilfratello [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, tra l’altro, che venisse sciolta lacomunione ordinaria in essere tra le parti avente ad oggetto unimmobile ad uso industriale sito a Bussolengo (VR), formalmenteintestato al convenuto, ma, secondo la prospettazione attorea, incomproprietà tra tutti i fratelli.I germani [OSCURATO:PERSONA] produssero in copia una scrittura registrata indata 13/02/1999, denominata “atto di riconoscimento” e sottoscrittada [OSCURATO:PERSONA]. Con essa questi dichiarava che il terreno sul qualeinsisteva il capannone per cui era causa sarebbe stato “acquistato condanari di tutti i fratelli e, pertanto, è di proprietà comune”. Con lostesso atto, il dichiarante:riconosceva che nello stesso modo erano stati corrisposti gli oneri diurbanizzazione e l’acconto per la costruzione dell’edificio;costruzione sicché, quando la stessa sarà realizzata, dovrà ritenersidi proprietà comune”;si impegnava a concordare con i fratelli la futura destinazione delcapannone e a “provvedere a regolarizzare tale impegno, medianteSecondo quanto dedotto dagli attori, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe stipulatocon il Comune di Bussolengo, in data 26/08/1976, un contrattopreliminare di acquisto del terreno da destinarsi ad insediamenti dicarattere artigianale e industriale e avrebbe poi edificato il fabbricato,ottenendo l’agibilità dell’immobile il 4/08/1983.3. In ragione dell’atto citato, i germani [OSCURATO:PERSONA] chiedevano:r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026che venisse accertato che il lotto e lo stabilimento sullo stessoinsistente sono in comproprietà dei cinque fratelli [OSCURATO:PERSONA], in quoteuguali;che il convenuto venisse dichiarato tenuto a vendere agli attori,ciascuno per la propria quota, l’immobile in questione, dandosi attodel “già avvenuto e quietanzato versamento del prezzocontestualmente alla convenzione registrata il 13/02/1999”;che venisse adottato un provvedimento atto a produrre gli effetti deltrasferimento notarile in forza dell’art. 2932 cod. civ.;che venisse sciolta la comunione sull’immobile in questione.4. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in causa, eccepiva l’inammissibilità delledomande attoree. Con riguardo alla domanda di cui all’art. 2932 cod.civ., il convenuto eccepiva che:l’istituto non sarebbe stato applicabile per obblighi di contrarre assunticon atto unilaterale, se non quando l’atto indichi come adempiuta laprestazione gravante su chi chiede l’esecuzione specifica del negozio;il trasferimento richiesto sarebbe comunque stato impedito da unaclausola dell’atto di compravendita del terreno, stipulato dallo stessoToffaletti Luigi con il Comune di Bussolengo il 28/03/1978, nella qualeera previsto il divieto dell’acquirente di rivendere il lotto senza lapreventiva autorizzazione del Consiglio Comunale, pena la risoluzionedi diritto della vendita;il diritto azionato dagli attori sarebbe comunque stato prescritto,essendo trascorsi più di dieci anni dalla data dell’atto ricognitivodimesso in atti, risalente (come evincibile dal timbro datariodell’[OSCURATO:PERSONA] di Verona apposto sulla scrittura) al 13/02/1980.5. Con la sentenza non definitiva n. 2014/16, il Tribunale di Veronadichiarava che l’atto di riconoscimento aveva solamente effettoobbligatorio e che l’azione ex art. 2932 cod. civ. era prescritta. IlTribunale, altresì, dichiarava inammissibile la domanda di divisione.r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/20266. La causa, avente ad oggetto anche lo scioglimento della comunioneereditaria su altri beni esistente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e LuigiToffaletti veniva rimessa in istruttoria ([OSCURATO:PERSONA] non eraparte di tale comunione, avendo ceduto ai fratelli la propria quotadella comunione ereditaria). I germani [OSCURATO:PERSONA] avevano, peraltro,formulato riserva d’appello avverso la sentenza non definitiva.7. [OSCURATO:PERSONA] decedette il 17/05/2018 e, con ordinanza del 21/6/2018,il Tribunale di Verona dichiarò l’interruzione del processo. Il22/10/2018 i germani [OSCURATO:PERSONA] depositarono ricorso per lariassunzione del processo, ma, con ordinanza del 24/10/2018, ilTribunale, ritenuta la tardività e inammissibilità del ricorso, dichiaravaestinto il processo.8. Con citazione notificata il 23/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe eGiacomina [OSCURATO:PERSONA], dando atto dell’intervenuta estinzione delgiudizio di primo grado, proposero appello contro la sentenza parzialen. 2014/16 del Tribunale di Verona, avverso la quale avevanoformulato riserva d’appello, convenendo avanti la Corte d’appello diVenezia la Congregazione dei [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], successore di LuigiToffaletti quale erede testamentario, in forza del testamento13/09/1994 e dell’accettazione del 23/11/2018.9. Gli appellanti chiesero fosse confermato il capo della sentenza gravatacon il quale era stata dichiarata l’efficacia obbligatoria della scritturaricognitiva di cui al documento da essi dimesso, ma censurarono,tuttavia, la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva ritenutoimproponibile e prescritta l’azione, insistendo, pertanto, nelledomande ex art. 2932 cod. civ. e di scioglimento della comunione.10. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in giudizio contestando la fondatezza dell’appello principale edispiegando appello incidentale.r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/202611. La Corte territoriale, disposta consulenza tecnica di ufficio al fine delladivisione dei beni ha, con la sentenza n. 338 del 15/02/2024, accoltole domande e, conseguentemente: trasferito in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] in comunione tra loro e con l’IstitutoDon Calabria, in applicazione dell’art. 2932 c.c., la quota indivisa, perun quinto ciascuno, della proprietà degli immobili identificati, alCatasto Fabbricati Comune di Bussolengo, ai nn. 1 e 2 del mappale n.132 del foglio 28; disposto lo scioglimento della comunione cosìformata facendo proprio il progetto divisionale del consulente tecnicodi ufficio.12. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, l’[OSCURATO:PERSONA].13. Rispondono con unitario controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe eGiacomna [OSCURATO:PERSONA].14. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 9/07/2026 per laquale entrambe le parti hanno depositato memoria.15. In detta adunanza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare rileva il Collegio che la copia in atti regolamentaredella sentenza impugnata non è munita di glifo, ossia dellastampigliatura in alto a destra per chi legge, ove sono riportati ilnumero del provvedimento e la data di pubblicazione, nonché ilnumero di repertorio, stampati in automatico dal sistema informaticoin dotazione agli uffici giudiziari di merito. La mancanza di glifo noninficia la validità del provvedimento, atteso che le parti non sollevanoalcuna questione sul punto e sono concordi nella sua identificazione,avendo parte ricorrente mosso critiche nel merito cassatorio e partecontroricorrente l’integrale rigetto del ricorso, peraltro la copia dellasentenza in atti risulta ritualmente firmata in via telematica dalpresidente del collegio giudicante e dal giudice estensore, come dar.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026stampigliatura al lato di ogni pagina, così non vi è luogo a ulterioriaccertamenti ai fini della verifica della genuinità del provvedimento.Tanto esime questa Corte dal chiedere alla cancelleria del giudiced’appello la copia della sentenza impugnata munita di glifo (Cass.11/02/2025 n. 3487).2. Con il primo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] muove critiche diviolazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimentoal disconoscimento della sottoscrizione, in relazione all’art. 214,secondo comma cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comman. 3 cod. proc. civ.Il ricorrente afferma che non era tenuto a effettuare ildisconoscimento della scrittura privata registrata il 13/12/1999asseritamente a firma di [OSCURATO:PERSONA], come dimessa in atti in copiadai germani [OSCURATO:PERSONA], potendo limitarsi ad affermare, ai sensi dell’art.214, comma secondo, cod. proc. civ., nel costituirsi in giudizio inluogo del proprio dante causa, di non conoscerne la sottoscrizione,cosicché la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la dettascrittura fosse ad esso Istituto opponibile.Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell’Istituto DonCalabria, nel costituirsi in causa, quale convenuto, non aveva maidisconosciuto la propria sottoscrizione in calce al documento,registrato il 13/12/1999, con il quale si obbligava al ritrasferimento equindi l’Istituto, che era subentrato nel processo dopo la sua morte ela conseguente dichiarazione d’interruzione del processo, non potevapiù avvalersi della facoltà di disconoscimento e limitarsi a dichiararedi non conoscere la firma, ai sensi dell’art. 214, comma secondo cod.proc. civ. Ciò in quanto l’Istituto era succeduto nella stessa posizionegiuridica, sostanziale e processuale, del dante causa [OSCURATO:PERSONA](sul punto la giurisprudenza di questa Corte è stabile a partirequantomeno da Cass. 11/08/1977 n. 3713), atteso che, verificatasila successione nel processo, espressamente prevista dall’art. 100 cod.r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026proc. civ., sotto il profilo sostanziale si determina, in capo all’erede,la trasmissione della medesima situazione attiva o passiva già propriadel de cuius (Cass. 1/07/1997 n. 5875). Lo stesso è a ritenersi per lacontestazione della conformità della copia all’originale, posto chequella prodotta in atti è appunto una copia, in quanto neppure dettaconformità della copia all’originale era mai stata contestata da LuigiToffaletti nel corso del processo. La giurisprudenza di questa Corteafferma che (Cass. 20/06/2019 n. 16557) il disconoscimento dellecopie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art.2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, lacontestazione della conformità delle stesse all’originale vengacompiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione cheevidenzi in modo chiaro ed univoco qual è il documento che si intendecontestare e gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall’originale. Detta attività di contestazione non risulta essere maistata adottata dal dante causa dell’attuale parte ricorrente, con laconseguenza che la scrittura privata registrata il 13/12/1999 le èpienamente opponibile.3. Con il secondo motivo d’impugnazione l’Istituto deduce violazione ofalsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 1705cod. civ. ed all’art. 1722 n. 1, seconda ipotesi, cod. civ. in relazioneall’art. 2935 e 2946 cod. civ., ai sensi dell’art 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. La censura è incentrata sull’istituto del mandatosenza rappresentanza, che secondo la prospettazione dell’Istituto erastato adottato dalle parti nella specie, cosicché il compimentodell’affare, ossia la costruzione del capannone da adibire a officinaaveva segnato l’estinzione del mandato, ai sensi dell’art. 1705 cod.civ. e tale momento i germani [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto esercitare ipropri diritti alla cointestazione e alla retrocessione del bene, cosicchéal momento in cui era stata richiesta la retrocessione, in viastragiudiziale, il diritto era prescritto.r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026Il motivo è inammissibile per non risultare essere stato oggetto dirituale allegazione nelle fasi precedenti del giudizio la configurabilitànella specie del mandato senza rappresentanza. A pag. 15, primocapoverso, del ricorso dell’istituto [OSCURATO:PERSONA] si legge: «La difesadella ricorrente a pag. 6 della memoria conclusionale di replica datata11/2/2022 (doc. n. 7) (in fasc. atti di parte appellata proc. di appello)aveva argomentato che la dichiarazione unilaterale, ricognitiva delpatto fiduciario, appare correlata all’istituto del mandato senzarappresentanza che comporta, come conseguenza, che gli obblighinascenti tra le parti siano disciplinati dall’articolo 1705 del cod. civ.,in relazione all’art. 1722 n. 1, seconda ipotesi (compimentodell’affare) cod. civ..» Il riferimento al mandato senza rappresentanzaè stato, dunque, effettuato in uno scritto difensivo nel quale non èpermesso inserire affermazioni di fatto o di diritto diverse da quellegià compiute e, pertanto, la questione dedotta con il secondo motivoè inammissibile, non potendosi ascrivere alla decisione della Corteterritoriale alcuna menda per non avere considerato l’eventualestipulazione di un mandato senza rappresentanza dedotta per laprima volta dinanzi ad essa in modo inammissibile. Tanto esime dalrilievo ulteriore dell’incensurabilità - e, in ogni caso, del non ritualeche l’unico interesse fosse quello di acquisire e costruire l’immobile.Correttamente, pertanto, è stato ritenuto che la prescrizione deldiritto alla retrocessione cominciò a decorrere dal rifiuto di LuigiToffaletti di adempiere al patto fiduciario mediante ritrasferimento deibeni immobili e, quindi, dopo l’invio da parte delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] eCarla della lettera raccomandata del 23/04/2010 ed è stata interrottadalla proposizione dell’azione giudiziaria nel 2012 da parte dellestesse e degli altri due [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe. [OSCURATO:PERSONA] già affermato, con orientamento che il Collegio condivide e intenderibadire, del resto non offrendo il ricorso elementi per un suor.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 8 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026ripensamento, che (Cass. 16/11/2001 n. 14375) il diritto delfiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrivecon il decorso dell’ordinario termine decennale, che decorre, in difettodi una diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui ilfiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.4. Con il terzo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazioneo falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento allainesigibilità della prestazione, in relazione all’art. 1379 e 2932 cod.civ., ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Le censureconcernono la previsione del rogito notarile di acquisto del terreno daparte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Bussolengo,laddove era previsto che «L’acquirente non potrà alienare il lottocompravenduto con il presente atto, senza preventiva autorizzazionedel Consiglio Comunale e comunque non potrà farlo prima di anni 6(sei) dalla stipula del presente rogito di compravendita, altrimentidetto contratto si riterrà risolto di diritto ed il Comune rientrerà inpossesso dell’area verso semplice rimborso del prezzo di acquistoversato alla Cassa comunale come detto più sopra , senza interessi».La Corte territoriale aveva, quindi, applicato malamente l’art. 1379cod. civ., ritenendo illegittima detta previsione contrattuale.Il motivo è infondato. Le previsioni del contratto per atto pubblico traLuigi [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Bussolengo cadono pienamentenell’ambito di applicazione dell’art. 1379 cod. civ. e, quindi, non eranoopponibili, quali divieti di comprare e comunque di trasferimento deibeni immobili nei confronti degli altri fratelli [OSCURATO:PERSONA], in quanto esseprevedevano, in difformità da quanto previsto dalla norma del codicecivile, un vincolo di indisponibilità sostanzialmente senza alcunalimitazione temporale e per di più rimesso alla piena discrezionalità diuna delle parti: e ciò in contrasto con i principi, anche di rangocostituzionale, di libera circolazione dei beni e senza che venisse inrilievo alcun interesse effettivamente meritevole di tutela, anche conr.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 9 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026riferimento alla posizione dell’ente pubblico territoriale. Il vincolo, dipoi, non poteva dirsi opponibile alle parti che non avevano partecipatoalla stipulazione e, quindi, ai germani [OSCURATO:PERSONA]. Giova, peraltro,ribadire che l’art. 1379 cod. civ. con riguardo alle condizioni di validitàdel divieto convenzionale di alienare (limite temporale di durata;rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte) si applica,essendo espressione di un principio di portata generale, anche apattuizioni che, come quelle contenenti un vincolo di destinazione,seppur non puntualmente riconducibili al paradigma del divieto dialienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto incisive deldiritto di proprietà. (Cass. 17/11/1999 n. 12769)5. Il ricorso è rigettato.6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’[OSCURATO:PERSONA] e,tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valoredella controversia, sono liquidate come da dispositivo e vannodistratte in favore del difensore dei controricorrenti, che ha reso ladichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.7. La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.600,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].r.g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 10 di 11Numero registro generale 8781/2024Numero sezionale 2262/2026Numero di raccolta generale 25103/2026Data pubblicazione 07/09/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloove dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Terza civile, il giorno 9/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 8781/2024ad. 9/07/2026; estensore: C. Vallepag. 11 di 11
Sentenza Cassazione n. 25103/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris