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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 34805/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 3 novembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia dell'i aprile 2021 applicava ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis e 648 cod.pen. la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 4 di reclusione ed C 1050,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.

Ed invero, va rammentato come, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 - 01 Nel caso di specie il ricorso risulta avanzato proprio per motivi non deducibili, attinenti l'entità della pena inflitta, frutto dell'accordo delle parti in fase di appello, e la mancata concessione delle attenuanti generiche, doglianza non più deducibile a seguito di rituale rinuncia.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 luglio 2023 lii [OSCURATO:PERSONA].

I rl it

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 3 novembre 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia dell'i aprile 2021 applicava ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis e 648 cod.pen. la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 4 di reclusione ed C 1050,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena ed alla omessa concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile. Ed invero, va rammentato come, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Rv. 276102 - 01 Nel caso di specie il ricorso risulta avanzato proprio per motivi non deducibili, attinenti l'entità della pena inflitta, frutto dell'accordo delle parti in fase di appello, e la mancata concessione delle attenuanti generiche, doglianza non più deducibile a seguito di rituale rinuncia. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 luglio 2023 lii [OSCURATO:PERSONA]. I rl it
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