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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35378/2022

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la seguente ORDINANZA olt Sul ricorso iscritto al n. 28359/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Girolamo da Carpi, n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1903/2016, pubblicata il 18 ottobre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo al Tribunale di Marsala di dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto pubblico di vendita di un immobile stipulato dal convenuto e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'attrice fondava la propria azione revocatoria sulla conoscenza da parte dell'acquirente Foraci dell'esposizione debitoria dei Sicurella nei suoi confronti e sulla preordinazione della vendita alla sottrazione di beni a garanzia del credito dell'attrice, che aveva chiesto al giudice del lavoro di condannare i Sicurella al pagamento di crediti derivanti dal suo rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale di Marsala accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti di acquisto di Foraci e successivamente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (a cui Foraci aveva venduto l'immobile).

2. Foraci e la società [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la pronuncia.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1903/2016, ha rigettato l'appello

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorrono per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare rispetto all'esame del ricorso, il Collegio rileva che per Giulio e [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] è presente agli atti la ricevuta della raccomandata con la quale è stata spedita la notificazione del ricorso, ma non è presente la rispettiva ricevuta di ritorno.

È pertanto necessario disporre la produzione delle cartoline di ricevimento della notificazione ovvero, in loro mancanza, la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

La Corte ordina ai ricorrenti di produrre le cartoline di ricevimento della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero di provvedere alla notificazione agli stessi del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA olt Sul ricorso iscritto al n. 28359/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Girolamo da Carpi, n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1903/2016, pubblicata il 18 ottobre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo al Tribunale di Marsala di dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto pubblico di vendita di un immobile stipulato dal convenuto e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'attrice fondava la propria azione revocatoria sulla conoscenza da parte dell'acquirente Foraci dell'esposizione debitoria dei Sicurella nei suoi confronti e sulla preordinazione della vendita alla sottrazione di beni a garanzia del credito dell'attrice, che aveva chiesto al giudice del lavoro di condannare i Sicurella al pagamento di crediti derivanti dal suo rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale di Marsala accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti di acquisto di Foraci e successivamente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (a cui Foraci aveva venduto l'immobile). 2. Foraci e la società [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la pronuncia. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1903/2016, ha rigettato l'appello 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare rispetto all'esame del ricorso, il Collegio rileva che per Giulio e [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] è presente agli atti la ricevuta della raccomandata con la quale è stata spedita la notificazione del ricorso, ma non è presente la rispettiva ricevuta di ritorno. È pertanto necessario disporre la produzione delle cartoline di ricevimento della notificazione ovvero, in loro mancanza, la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte ordina ai ricorrenti di produrre le cartoline di ricevimento della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero di provvedere alla notificazione agli stessi del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda
Sentenza Cassazione n. 35378/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris