CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA olt Sul ricorso iscritto al n. 28359/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Girolamo da Carpi, n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1903/2016, pubblicata il 18 ottobre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo al Tribunale di Marsala di dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto pubblico di vendita di un immobile stipulato dal convenuto e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'attrice fondava la propria azione revocatoria sulla conoscenza da parte dell'acquirente Foraci dell'esposizione debitoria dei Sicurella nei suoi confronti e sulla preordinazione della vendita alla sottrazione di beni a garanzia del credito dell'attrice, che aveva chiesto al giudice del lavoro di condannare i Sicurella al pagamento di crediti derivanti dal suo rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale di Marsala accoglieva la domanda dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attrice degli atti di acquisto di Foraci e successivamente della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (a cui Foraci aveva venduto l'immobile). 2. Foraci e la società [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la pronuncia. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1903/2016, ha rigettato l'appello 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare rispetto all'esame del ricorso, il Collegio rileva che per Giulio e [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] è presente agli atti la ricevuta della raccomandata con la quale è stata spedita la notificazione del ricorso, ma non è presente la rispettiva ricevuta di ritorno. È pertanto necessario disporre la produzione delle cartoline di ricevimento della notificazione ovvero, in loro mancanza, la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte ordina ai ricorrenti di produrre le cartoline di ricevimento della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero di provvedere alla notificazione agli stessi del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda