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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 34760/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazioneudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario per erroredi fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza in epigrafe,con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallaCriscuolo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 dicembre2022, confermativa della condanna riportata in esito al giudizio di primo gradoDenuncia che la Corte di cassazione ha omesso di rilevare la mancata notificaal difensore di fiducia dell'imputata dell'avviso d'udienza, avendo costei appresodella definizione del procedimento in sede di legittimità solo a dicembre 2025,allorquando le era stata respinta una richiesta di finanziamento, in quanto gravatada una condanna definitiva.Lamenta violazione del diritto di difesa, invocando l’inapplicabilità nel caso dispecie del termine di decadenza di centottanta giorni.2.

Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

L’art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al comma 2, che la richiesta per lacorrezione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciatidalla Corte di cassazione «è proposta dal procuratore generale o dal condannato,con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal depositodel provvedimento».Il termine in questione ha natura perentoria, essendo finalizzato a evitare chela sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempopotenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinatadall'esperibilità della procedura straordinaria (Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014,Parnasso, Rv. 260264 - 01), e decorre, secondo la chiara lettera della norma, dalladata di deposito del provvedimento, essendo irrilevante il successivo momento incui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza (Sez. 6, n. 22009 del13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711 – 01, in fattispecie relativa a dedotto erroredi fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensoredell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione; nello stesso senso, in relazionea fattispecie analoghe, Sez. 2, n. 41582 del 11/11/2025, Petrellese, n.m.; Sez. 6,n. 15161 del 07/02/2024, Leoni, n.m.; Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino,Rv. 269901 - 01).3.

Nel caso di specie, il ricorso è tardivo, perché presentato il 24 aprile 2026a fronte di ordinanza depositata il 20 maggio 2025.Né risulta che la ricorrente abbia attivato l’istituto previsto dall’art. 175 cod.proc. pen., nel rispetto del termine perentorio sancito dalla disposizione del codicedi rito, al fine di rimediare alla dedotta inosservanza incolpevole del termine dicentottanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamentodelle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinata equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di cassazioneudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario per erroredi fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza in epigrafe,con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallaCriscuolo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 dicembre2022, confermativa della condanna riportata in esito al giudizio di primo gradoDenuncia che la Corte di cassazione ha omesso di rilevare la mancata notificaal difensore di fiducia dell'imputata dell'avviso d'udienza, avendo costei appresodella definizione del procedimento in sede di legittimità solo a dicembre 2025,allorquando le era stata respinta una richiesta di finanziamento, in quanto gravatada una condanna definitiva.Lamenta violazione del diritto di difesa, invocando l’inapplicabilità nel caso dispecie del termine di decadenza di centottanta giorni.2. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’art. 625-bis cod. proc. pen. prevede, al comma 2, che la richiesta per lacorrezione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciatidalla Corte di cassazione «è proposta dal procuratore generale o dal condannato,con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal depositodel provvedimento».Il termine in questione ha natura perentoria, essendo finalizzato a evitare chela sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempopotenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinatadall'esperibilità della procedura straordinaria (Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014,Parnasso, Rv. 260264 - 01), e decorre, secondo la chiara lettera della norma, dalladata di deposito del provvedimento, essendo irrilevante il successivo momento incui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza (Sez. 6, n. 22009 del13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711 – 01, in fattispecie relativa a dedotto erroredi fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensoredell'udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione; nello stesso senso, in relazionea fattispecie analoghe, Sez. 2, n. 41582 del 11/11/2025, Petrellese, n.m.; Sez. 6,n. 15161 del 07/02/2024, Leoni, n.m.; Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino,Rv. 269901 - 01).3. Nel caso di specie, il ricorso è tardivo, perché presentato il 24 aprile 2026a fronte di ordinanza depositata il 20 maggio 2025.Né risulta che la ricorrente abbia attivato l’istituto previsto dall’art. 175 cod.proc. pen., nel rispetto del termine perentorio sancito dalla disposizione del codicedi rito, al fine di rimediare alla dedotta inosservanza incolpevole del termine dicentottanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamentodelle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinata equitativamente in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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