CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 08345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51H25 B054W) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M67 B149H), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39R13 D11Q), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37D56 A451Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R17 D117S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64M58 E704E), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e presso quest’ultimo elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 989/2017 (pubblicata in data 29 giugno 2017); R.G.N.03989/18 C.C. 22/2/2023 SERVITU’ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del gennaio 2006, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - premettendo di essere proprietari di un terreno sito in Artogne (BS), identificato con i mappali 6201 e 6200 (già 5452) fg. 9 NCTR -convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brescia, i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -proprietari del confinante terreno di cui ai mappali 74 e 75 NCTR - affinché fosse accertata l’esistenza di una servitù di transito in favore del terreno di essi attori, nonché ordinato ai convenuti di lasciare libera una striscia di mt. 6 a cavallo dei confini dei due ultimi indicati mappali per mettere in collegamento [OSCURATO:PERSONA] con la strada provinciale Pisogne-[OSCURATO:PERSONA], eliminando ogni ostacolo di transito, compreso il cancello ivi esistente. Chiedevano, altresì, che venisse inibito ai convenuti il parcheggio dei loro veicoli sulla porzione di [OSCURATO:PERSONA] che coincideva col mappale n. 6200 (poi mappale n. 74) di proprietà di essi attori, con risarcimento dei danni subiti e vittoria di spese. Si costituivano in giudizio i menzionati convenuti che, oltre ad instare per il rigetto dell’avversa pretesa, chiedevano l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi proprietari della stradina per cui era causa e spiegavano domanda riconvenzionale per la dichiarazione dell’inesistenza della servitù di transito affermata come esistente dagli attori sui fondi di loro proprietà di cui ai mapp. nn. 74 e 75. Respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio e istruita la causa tramite c.t.u., l’adìto Tribunale, con sentenza n. 3044/2013, rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale, regolando le spese in base al principio della soccombenza. 2. Decidendo sul gravame interposto dagli attori soccombenti e nella costituzione di tutti gli appellati, la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 989/2017 (pubblicata il 29 giugno 2017), lo rigettava, condannando gli appellanti alle spese processuali del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte bresciana – nel confermare quanto già statuito con la sentenza di primo grado - riteneva che non fosse stata costituita la servitù di passaggio gravante sui fondi mapp. 74/a e 75 del Comune di Artogne, di proprietà Zanardini-Quetti, così come quella di transito a favore dei mapp. 6201 e 6200 (ex mapp. 74) e lungo una striscia di terreno larga mt. 6 a cavallo tra i pretesi fondi serventi (destinata a mettere in collegamento, attraverso i due fondi, il tratto esistente di [OSCURATO:PERSONA] con Via XXV Aprile). Ciò perché non si era realizzata la condizione sospensiva indicata nell’atto notarile dei danti causa per notar Cemmi del 23 settembre 1970, rep. n. 22128 (richiamata negli atti di acquisto prodotti in primo grado dalle parti), che prevedeva la creazione di una strada della suddetta larghezza tra i fondi frazionati dai venditori Regina ed [OSCURATO:PERSONA] (da indentificarsi con i mappali 78 e 75) e che solo qualora fosse stata prolungata sinoa consentire l’accesso alla strada statale (poi divenuta strada provinciale XXV aprile), gli acquirenti dei lotti frazionati vi avrebbero avuto diritto di transito (condizione non verificatasi, come provato sulla base delle allegazioni documentali di c.t.u., di provenienza comunale, costituite da rilievi aerofotogrammetrici successivi al 1981, planimetrie di rilievo, progetti e variante in corso d’opera indicati alle lett. M, L, K, F della perizia). La Corte territoriale riteneva, inoltre, non accoglibile la richiesta degli appellanti di riconvocazione a chiarimenti del c.t.u. o di supplemento peritale, non potendo farsi ricorso a tali eventualità istruttorie ogni qual volta esse siano dirette a supplire a deficienze delle allegazioni della parte o a compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi, fatti o circostanze dalla parte non provati in causa, rientrando nei poteri discrezionali del giudice accogliere o rigettare le predette richieste e potendo emergere tale valutazione quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza risulti l’irrilevanza e la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo nemmeno la necessità che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di parte che, anche se non richiamate espressamente, devono ritenersi disattese. 4. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistiti -con un congiunto controricorso – da tutti gli intimati (già appellati). La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1031 e 1058 c.c., nonché degli artt.1353 e 1360 c.c., censurando l’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto non costituita la servitù di passaggio gravante sui fondi mappali 74 e 75 (poi divenuti mappali 75 e 74/a) del Comune di Artogne, di proprietà dei convenuti Zanardini-Quetti, rilevando la mancata costituzione della servitù di transito sottoposta a condizione sospensiva come indicata nell’atto notarile dei danti causa per notar Cemmi del 23 giugno 1970, n. 22198, e richiamata negli atti di acquisto prodotti in giudizio dalle parti. 2. Con il secondo mezzo, i ricorrenti hanno lamentato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’omesso esame su fatti decisivi della controversia oggetto di discussione fra le parti, riguardanti specificatamente: - le difformità delle due mappe rappresentanti il volo aerofotogrammetrico del 2003/2004 – allegati B) e L) rispetto all’allegato O) della c.t.u.; - la presenza del collegamento di circa mt. 3 tra [OSCURATO:PERSONA] e Via XXV Aprile confermata dal c.t.u. a livello di una valutazione personale non suffragata da un accertamento tecnico; -il fatto che la chiusura dello sbocco su Via XXV Aprile era stata realizzata dopo la fine dei lavori appaltati al Comune e da terze persone; - la circostanza che la variante al progetto di realizzazione dei marciapiedi e la prevista chiusura dello sbocco su Via XXV Aprile presupponevano la stipula di “bonari accordi” tra privati e Comune che, nel caso di specie, nonvi furono (con conseguente conferma che le opere occlusive dello sbocco e del passaggio non vennero realizzate dal Comune); -il fatto del posizionamento da parte degli Zanardini-Quetti del cancello che interrompeva a metà la [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 con accesso da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno prospettato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –l’omessa motivazione della sentenza sugli elementi e sulle circostanze riportate nel precedente motivo, congiuntamente al vizio di nullità della sentenza di appello. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno dedotto –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nella parte in cui la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione su una serie di documenti prodotti in appello sia in ordine alla rilevanza dei medesimi sia all’incolpevolezza della loro produzione tardiva. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno denunciato –con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. con riferimento alla mancata ammissione della rinnovazione della c.t.u. oppure alla omessa disposizione di supplemento della stessa, anche con annesso vizio di motivazione sulpunto. 6. Rileva il collegio che devono essere esaminate, in via preliminare, le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dai controricorrenti. Esse sono tutte destituite di fondamento perché il ricorso soddisfa adeguatamente i requisiti di ammissibilitàprevisti dall’art. 366 c.p.c., ai nn. 3 e 4 del suo primo comma, in quanto contiene una congrua esposizione in fatto dello svolgimento della causa ed indica puntualmente le norme asseritamente violate, supportando le censure con un sufficiente sviluppo delle argomentazioni addotte a sostegno delle violazioni denunciate (rimanendo, ovviamente, impregiudicata la valutazione dell’ammissibilità dei distinti motivi, a seguito del loro separato esame). 7. Ciò premesso, ritiene il collegio che la prima doglianza è inammissibile, risolvendosi nella sollecitazione ad una rivalutazione di merito sugli apprezzamenti probatori adeguatamente compiuti –sulla base della complessiva documentazione ritualmente prodotta ed acquisita, nonché della completa e condivisa relazione del c.t.u. - nella motivazione dell’impugnata sentenza in ordine all’accertamento, sul piano fattuale, del mancato avveramento della condizione cui era subordinata la costituzione della servitù come pretesa dagli odierni ricorrenti, esito al quale era già pervenuto, confutandosi tutte le contrarie deduzioni degli allora attori, il giudice di primo grado. I ricorrenti intendono, in effetti, avvalersi di un terzo grado di merito, inammissibile nel nostro ordinamento processuale e stante la circoscrizione dei motivi deducibili in sede di legittimità da ricondursi soltanto ai vizi previsti dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. La Corte di appello, invero, ha pienamente dato conto delle risultanze istruttorie, emerse soprattutto dalla c.t.u., dalle quali – sul presupposto incontroverso che la via Fornaci era stata realizzata - si è potuto evincere che i rilievi aerofotogrammetrici del 1981 avevano consentito di escludere che la stessa non aveva mai avuto accesso sull’allora statale Pisogne/Darfo, poi divenuta strada provinciale XXV aprile (si confrontino, soprattutto, i passaggi motivazionali - che ripercorrono anche l’iter logico - valutativo già adottato dal primo giudice - di cui alle pagg. 8 - 9 della sentenza di appello), pervenendosi all’inequivoco riscontro che la presenza “in loco” della stradella rupestre nei rilievi del 1981 non comprovasse, in alcun modo, l’avveramento, in concreto, della suddetta condizione sospensiva. È, altresì, rimasto pacificamente e significativamente accertato che gli attuali ricorrenti, nel 1986, avevano espressamente richiamato nel contratto di acquisto del loro immobile la condizione sospensiva già indicata nell’atto pubblico di provenienza del 1970, così esprimendo – quantomeno implicitamente – la consapevolezza dell’inesistenza al momento del loro acquisto del prolungamento della via Fornaci fino alla citata strada provinciale XXV aprile. 8. Anche il secondo motivo si profila inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile “ratione temporis” nella fattispecie), in virtù dell’operatività della preclusione da “doppia conforme”, avendo la Corte di appello, condividendola, recepito la motivazione –fondata sulla valutazione delle stesse questioni di fatto -della sentenza del giudice di primo grado, strutturata in modo da confutare tutta la ricostruzione operata dagli allora attori (poi appellanti), sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie documentali e riconducibili, altresì, ai compiuti accertamenti risultanti dalla relazione del C.T.U. 9. Dall’inammissibilità del precedente motivo non può che discendere anche l’inammissibilità del terzo, stante l’esclusione di ogni ragione di nullità – con riferimento all’art. 132, co mma 2, n. 4, c.p.c. e all’art.118 disp. att. c.p.c. –dell’impugnata sentenza. 10. La quarta censura è infondata e va respinta. Si osserva, al riguardo, che, al di là della prospettata indispensabilità dei documenti indicati (evidentemente ritenuta implicitamente insussistente dalla Corte di appello sulla scorta dell’esaustività delle altre risultanze probatorie già ritualmente acquisite, con particolare riferimento alla c.t.u. e a tutta la conferente documentazione presa in considerazione dall’ausiliario giudiziale), sono gli stessi ricorrenti che – in modo contraddittorio – confermano la circostanza della tardività della loro produzione, perché asseritamente incolpevole, ma poi riferiscono che, per quanto ritenuto potenzialmente rilevante ai fini del giudizio, la relativa documentazione (prospettata come conferente) era già presente all’epoca dell’incarico assegnato al c.t.u. (nell’aprile 2007) presso il Comune di Artogne e/o presso l’Anas (con particolare riferimento allo sbocco sulla strada statale di competenza dell’Anas), il che lascia intendere che i relativi documenti erano tempestivamente producibili dagli odierni ricorrenti già in primo grado, donde la conseguente inammissibilità della loro allegazione in secondo grado (ferma restando, comunque, la mancata dimostrazione della inimputabilità in capo agli stessi dell’impossibilità della loro tempestiva produzione). In ogni caso, sulla scorta della complessiva documentazione già allegata e prodotta in giudizio e valorizzata adeguatamente dal c.t.u. (siccome basata anche su appositi accertamenti tecnici speciali), la Corte di appello ha comunque ritenuto che tutte le risultanze istruttore acquisite (e, quindi, idoneamente probanti) consentissero di escludere che si fossero verificate le condizioni fattuali per ritenere avveratasi la condizione in questione per il riconoscimento del diritto di servitù preteso dagli attuali ricorrenti come costituto in loro favore. 11. Il quinto motivo è privo di fondamento, dal momento che il giudice di appello ha legittimamente applicato il generale ed univoco principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte,secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in basead elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (cfr. , ad es., Cass. n. 15666/2011 e n. 21525/2019). 12. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in via solidale, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamentodelle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr