CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 32787/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Trento ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la misura interdittiva disposta nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, con ordinanza del 15 aprile 2025 e, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta avverso la medesima ordinanza, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla nota dei Carabinieri della Stazione di Trento dell’11 giugno 20254 e dal certificato di morte agli atti, risulta che il ricorrente è deceduto in data 10 giugno 2025, dopo la proposizione del ricorso per cassazione. 2.Secondo il costante orientamento di questa Corte, la morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende inammissibile l’impugnazione ed esclude la possibilità della condanna alle spese e della applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 1, n. 42313 del 11/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249026 – 01; conf. Sez. 7, n. 23354 del 18/04/2023, Cari, Rv. 284745 – 01). 3. Alla stregua, di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/09/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]