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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03718/2025

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.26367/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 650/11/2020, depositata il 16.01.2020.

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, dichiarata fallita , avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l a cartella di pagamento perIVA, in relazione all’anno d’imposta 201 0 ; - dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che: - il legale rappresentante della società contribuente non era legittimato ad impugnare la cartella di pagamento, essendo la società fallita, e il liquidatore si era limitato a prospettare che il curatore fallimentare gli aveva comunicato di non voler proporre impugnazione avverso la predetta cartella, ma non aveva fornito alcuna documentazione in ordine ad un eventuale provvedimento del Giudice delegato che autorizzasse il curatore a rimanere acquiescente e a comunicare al legale rappresentante della società la cartella che gli era statanotificata; - l’appello era comunque infondato nel merito, in quanto l’Ufficio aveva fornito la prova della notifica dell’atto – presupposto - di recupero del credito IVA, indicato nella cartella impugnata, depositando copia dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto, spedita all’indirizzo del legale rappresentante e restituita per compiuta giacenza; -il legale rappresentante non poteva, pertanto, impugnare la cartella di pagamento per vizi ulteriori rispetto a quelli propri, avendo avuto – quanto meno legale – conoscenza dell’atto presupposto, comunque denominato;- l a contribuente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a duemotivi; - l ’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso , mentre il curatore fallimentare rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la contribuente chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante della società fallita per violazione degli artt. 43 L.F. e 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, ed eccepisce il vizio di ultrapetizione, non essendo stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado che aveva affermato la legittimazione processuale della contribuente e la relativa questione non era rilevabile d’ufficio; - il motivo è fondato , atteso che l’Agenzia delle entrate non aveva formulato nel giudizio di appello alcuna censura in ordine alla sentenza di primo grado che aveva espressamente riconosciuto la legittimazione processuale della contribuente , sicchè la CTR , dichiarandoil difetto di legittimazione, è incorsa sul punto nel vizio di ultrapetizione; - con il secondo motivo, deduc e la violazione de ll’art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha affermato che l’atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata era stato regolarmente notificato, individuandolo nell’atto di recupero n. 251VI2016AA04790; sostiene che l’atto prodromico era, in realtà, la “comunicazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973” e in ordine alla notificazione di detta comunicazione il giudice di appello non si è pronunciato, né tale notifica poteva essere provata sulla base della trascrizione dell’estratto di ruolo, lamentando anche un difetto di contraddittorio preventivo; - il secondo motivo è in ammissibile, perché la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi, fondata sulla mancata impugnazione del prodromico avviso di recupero; - la CTR ha accertato che detto avviso di recupero era stato ritualmente notificato alla contribuente fallita che ne aveva avuto conoscenza, quanto meno legale, in data 2.01.2017, sicchè da tale data decorreva il termine per la sua impugnazione; - la società contribuente aveva, invece, impugnato la successiva cartella di pagamento facendo valere vizi che riguardavano il merito della pretesa, quali la mancanza della notificazione dell’avviso di accertamento o della comunicazione di irregolarità, senza considerare che l’avviso di recupero era divenuto ormai definitivo; - in conclusione, dunque, nonostante l’accoglimento del primo motivo, il ricorso va rigettato, in quanto infondato nel merito; - la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate - Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.26367/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 650/11/2020, depositata il 16.01.2020. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione, dichiarata fallita , avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l a cartella di pagamento perIVA, in relazione all’anno d’imposta 201 0 ; - dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che: - il legale rappresentante della società contribuente non era legittimato ad impugnare la cartella di pagamento, essendo la società fallita, e il liquidatore si era limitato a prospettare che il curatore fallimentare gli aveva comunicato di non voler proporre impugnazione avverso la predetta cartella, ma non aveva fornito alcuna documentazione in ordine ad un eventuale provvedimento del Giudice delegato che autorizzasse il curatore a rimanere acquiescente e a comunicare al legale rappresentante della società la cartella che gli era statanotificata; - l’appello era comunque infondato nel merito, in quanto l’Ufficio aveva fornito la prova della notifica dell’atto – presupposto - di recupero del credito IVA, indicato nella cartella impugnata, depositando copia dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto, spedita all’indirizzo del legale rappresentante e restituita per compiuta giacenza; -il legale rappresentante non poteva, pertanto, impugnare la cartella di pagamento per vizi ulteriori rispetto a quelli propri, avendo avuto – quanto meno legale – conoscenza dell’atto presupposto, comunque denominato;- l a contribuente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a duemotivi; - l ’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso , mentre il curatore fallimentare rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la contribuente chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il difetto di legittimazione processuale del legale rappresentante della società fallita per violazione degli artt. 43 L.F. e 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, ed eccepisce il vizio di ultrapetizione, non essendo stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado che aveva affermato la legittimazione processuale della contribuente e la relativa questione non era rilevabile d’ufficio; - il motivo è fondato , atteso che l’Agenzia delle entrate non aveva formulato nel giudizio di appello alcuna censura in ordine alla sentenza di primo grado che aveva espressamente riconosciuto la legittimazione processuale della contribuente , sicchè la CTR , dichiarandoil difetto di legittimazione, è incorsa sul punto nel vizio di ultrapetizione; - con il secondo motivo, deduc e la violazione de ll’art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha affermato che l’atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata era stato regolarmente notificato, individuandolo nell’atto di recupero n. 251VI2016AA04790; sostiene che l’atto prodromico era, in realtà, la “comunicazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973” e in ordine alla notificazione di detta comunicazione il giudice di appello non si è pronunciato, né tale notifica poteva essere provata sulla base della trascrizione dell’estratto di ruolo, lamentando anche un difetto di contraddittorio preventivo; - il secondo motivo è in ammissibile, perché la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi, fondata sulla mancata impugnazione del prodromico avviso di recupero; - la CTR ha accertato che detto avviso di recupero era stato ritualmente notificato alla contribuente fallita che ne aveva avuto conoscenza, quanto meno legale, in data 2.01.2017, sicchè da tale data decorreva il termine per la sua impugnazione; - la società contribuente aveva, invece, impugnato la successiva cartella di pagamento facendo valere vizi che riguardavano il merito della pretesa, quali la mancanza della notificazione dell’avviso di accertamento o della comunicazione di irregolarità, senza considerare che l’avviso di recupero era divenuto ormai definitivo; - in conclusione, dunque, nonostante l’accoglimento del primo motivo, il ricorso va rigettato, in quanto infondato nel merito; - la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale in liquidazione al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate - Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
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