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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10044/2026

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ti all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzoPEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via deiPodesti n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e Guido M. MellaNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 79/2023 della Corte d’Appello di Genova,depositata il 12.9.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Massa dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., su istanza di [OSCURATO:SOCIETA].,che vantava un credito per rifusione di spese legali, comeliquidate in una sentenza di primo grado che aveva respinto unadomanda di condanna al risarcimento dei danni che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intentato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non comparsa nel procedimentoavviato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresae dell’Insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019), propose reclamocontro la sentenza del tribunale, contestando, tra l’altro,l’omessa notificazione del ricorso contenente l’istanza diapertura della liquidazione giudiziale, essendo stato notificatosoltanto il decreto di fissazione d’udienza.Instauratosi il contraddittorio, la Corte d’Appello diGenova rigettò il reclamo.Contro la sentenza della corte territoriale Lorenzelli GroupS.r.l. e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] GuzmanAcosta hanno presentato ricorso per cassazione articolato inquattro motivi.La liquidazione giudiziale e la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. sisono difese ciascuna con proprio controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, i ricorrenti hanno depositato istanza perla decisione del ricorso.

È stata conseguentemente fissataNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale i ricorrenti e laliquidazione giudiziale hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia la «illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 360, n. 4, c.p.c. eart. 360, n. 3, c.p.c. relativamente all’art. 40, comma 6, d.lgs.n. 14/2019».I ricorrenti contestano la sentenza impugnata laddove haritenuto pienamente rispettato il principio del contraddittoriodavanti al tribunale, perché «il Decreto di fissazione di udienzaconteneva tutti gli elementi utili a identificare l’edictio actionis,come peraltro indicato dall’articolo 40, secondo comma, delCodice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza».

Secondo iricorrenti si sarebbe dovuto considerare comunque dirimente ilfatto che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, ilricorso della società creditrice non era stato notificato insiemeal decreto di fissazione d’udienza.2.

Il secondo motivo denuncia «illegittimità della sentenzaper violazione art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli art. 163 e164 c.p.c.».L’illustrazione prosegue la critica iniziata con il motivoprecedente, sostenendosi che la notificazione del decreto difissazione d’udienza avrebbe permesso alla destinataria diconoscere il nome del creditore istante e l’oggetto delladomanda, ma non le ragioni poste a fondamento di questa.3.

Il terzo motivo prospetta «illegittimità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazioneall’art. 96 c.p.c.».Numero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026I ricorrenti si dolgono della asserita applicazione, da partedella corte d’appello, della responsabilità aggravata di cui all’art.96 c.p.c.4.

Infine, il quarto motivo è rubricato «illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. inrelazione all’art. 96 c.p.c.» e contesta alla corte d’appello diavere omesso di considerare che la sentenza da cui originava ilcredito di [OSCURATO:SOCIETA]. non era passata in giudicato e che,nell’atto d’appello, era stata motivatamente ribadita la domandadi merito rigettata in primo grado.5.

La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso neitermini seguenti:«I primi due motivi sono in parte inammissibili e in partemanifestamente infondati.

Rispettivamente si denunzia (i) laviolazione dell’art. 40, sesto comma, del CCII, nella parte in cuiimpone come elemento indefettibile la notificazione del ricorsoper l’apertura della liquidazione giudiziale, e (ii) la violazionedegli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. in ordine all’affermazionedel giudice di merito secondo cui la notifica del solo decreto difissazione udienza poteva garantire, nel concreto, la correttainstaurazione del contraddittorio, quando invece per generaleprincipio l’omessa notificazione del ricorso non sana il difettodell’edictio actionis.

Il cuore della questione è costituito dal fattoche la cancelleria del tribunale aveva omesso di notificare,unitamente al decreto di fissazione di udienza, anche il ricorsopresentato dal creditore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] però dallasentenza, e non è smentito dalla ricorrente, che il decreto difissazione di udienza conteneva già esso tutti gli elementi utili aNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026identificare l’edictio actionis, come peraltro indicato dall’art. 40,secondo comma, del CCII.

È vero che la cancelleria del tribunaleavrebbe dovuto notificare a mezzo PEC anche il ricorsointroduttivo depositato dal creditore istante, ma nella specie lacorte territoriale ha stabilito che tale omissione, atteso lospecifico contenuto del decreto, non aveva impedito alla societàdestinataria di comprendere a pieno le ragioni della richiesta dicontroparte o di formulare adeguate difese.

Si tratta di unavalutazione in fatto con la quale il primo motivo non si confrontaminimamente.

La valutazione induce a ravvisare l’infondatezzadi entrambe le censure a misura del raggiungimento dello scopodell’atto in vista del contraddittorio e il diritto di difesa, attesoche, secondo la valutazione del giudice del merito (nonspecificamente censurata), “il debitore conosceva il contenutodella domanda, il creditore procedente, la natura del creditoposto alla base dell’azione, la tipologia di accertamento cheavrebbe effettuato ex lege il giudice delegato”.

Essa giustificapienamente la conclusione secondo cui l’atto aveva “comunqueraggiunto lo scopo assegnato dalla legge alla previsione di dovernotificare unitamente al decreto anche il ricorso”.Il terzo motivo (violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. peravere la corte d’appello errato nell’addebito di responsabilitàprocessuale) è inammissibile poiché la censura non èconferente: nella decisione la corte d’appello non hapronunciato sulle spese ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.,sebbene ai sensi dell’art. 51, quindicesimo comma, del CCII,norma speciale e specifica, come chiaramente emerge dallostesso periodo di esordio (“salvo quanto previsto dall’art. 96”).Il quarto motivo, formulato come omesso esame ex art.360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile.

Si censura laNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026decisione nella parte in cui ha disatteso il secondo motivo direclamo circa la non definitività della sentenza posta al fondodella pretesa creditoria.

Ma la corte d’appello ha valutato i fattidedotti dalla reclamante, sicché il citato quarto motivo si palesafinalizzato a un semplice sovvertimento della valutazionemotivatamente svolta, tanto in ordine alla legittimazione quantoin ordine all’insolvenza».6.

Con queste condivisibili valutazioni non si confronta insostanza la memoria illustrativa depositata dai ricorrenti,limitata a un richiamo degli scritti difensivi precedenti e adalcune telegrafiche considerazioni, che non sono però aconfutazione degli argomenti spesi nella proposta di definizione.Si può anche aggiungere, da un lato, che i ricorrenti noncontestano più, in questa sede, la sussistenza dei presuppostiper l’apertura della liquidazione giudiziale; dall’altro lato, che lamancanza del ricorso nella PEC consegnata all’indirizzo dellasocietà è stata, in concreto, del tutto irrilevante rispetto allamancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. davanti altribunale, anche perché – come si legge nella sentenza e vienerimarcato nello stesso ricorso – quella PEC fu aperta per la primavolta «solo dopo l’accesso del Curatore nominato dalTribunale».

Non fu dunque la mancanza del ricorso nella PEC adeterminare la mancata comparizione della parte convocata, mal’omessa lettura della PEC, pur regolarmente consegnata alladestinataria.7.

Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese delgiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della causae tenendo conto che solo il difensore della liquidazione giudizialeNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026ha depositato memoria illustrativa.

Siccome la proceduraconcorsuale è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, lacondanna viene pronunciata in favore di quest’ultimo, in partequa.8.

Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati altresì al pagamento, in favore dei controricorrenti,di una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo dicompensi di avvocato.9.

Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati al pagamento della somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.10.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese dilite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate: in €8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200per esborsi e agli accessori di legge, in favore della liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, per essa, dello Stato; in €7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200per esborsi e agli accessori di legge, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore diciascuna controricorrente, di un’ulteriore somma determinataequitativamente in misura pari ai rispettivi compensi diavvocato e, dunque, € 8.000 in favore della liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed € 7.000 in favore di EdisonS.p.A.;condanna i ricorrenti in solido al pagamento della sommadi € 2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del24.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti all’indicatoindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inliquidazione, elettivamente domiciliata all’indicato indirizzoPEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via deiPodesti n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e Guido M. MellaNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 79/2023 della Corte d’Appello di Genova,depositata il 12.9.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del24.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Massa dichiarò aperta la liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., su istanza di [OSCURATO:SOCIETA].,che vantava un credito per rifusione di spese legali, comeliquidate in una sentenza di primo grado che aveva respinto unadomanda di condanna al risarcimento dei danni che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva intentato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non comparsa nel procedimentoavviato ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. (Codice della Crisi d’Impresae dell’Insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019), propose reclamocontro la sentenza del tribunale, contestando, tra l’altro,l’omessa notificazione del ricorso contenente l’istanza diapertura della liquidazione giudiziale, essendo stato notificatosoltanto il decreto di fissazione d’udienza.Instauratosi il contraddittorio, la Corte d’Appello diGenova rigettò il reclamo.Contro la sentenza della corte territoriale Lorenzelli GroupS.r.l. e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] GuzmanAcosta hanno presentato ricorso per cassazione articolato inquattro motivi.La liquidazione giudiziale e la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. sisono difese ciascuna con proprio controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, i ricorrenti hanno depositato istanza perla decisione del ricorso. È stata conseguentemente fissataNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale i ricorrenti e laliquidazione giudiziale hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la «illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 360, n. 4, c.p.c. eart. 360, n. 3, c.p.c. relativamente all’art. 40, comma 6, d.lgs.n. 14/2019».I ricorrenti contestano la sentenza impugnata laddove haritenuto pienamente rispettato il principio del contraddittoriodavanti al tribunale, perché «il Decreto di fissazione di udienzaconteneva tutti gli elementi utili a identificare l’edictio actionis,come peraltro indicato dall’articolo 40, secondo comma, delCodice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza». Secondo iricorrenti si sarebbe dovuto considerare comunque dirimente ilfatto che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, ilricorso della società creditrice non era stato notificato insiemeal decreto di fissazione d’udienza.2. Il secondo motivo denuncia «illegittimità della sentenzaper violazione art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli art. 163 e164 c.p.c.».L’illustrazione prosegue la critica iniziata con il motivoprecedente, sostenendosi che la notificazione del decreto difissazione d’udienza avrebbe permesso alla destinataria diconoscere il nome del creditore istante e l’oggetto delladomanda, ma non le ragioni poste a fondamento di questa.3. Il terzo motivo prospetta «illegittimità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazioneall’art. 96 c.p.c.».Numero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026I ricorrenti si dolgono della asserita applicazione, da partedella corte d’appello, della responsabilità aggravata di cui all’art.96 c.p.c.4. Infine, il quarto motivo è rubricato «illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. inrelazione all’art. 96 c.p.c.» e contesta alla corte d’appello diavere omesso di considerare che la sentenza da cui originava ilcredito di [OSCURATO:SOCIETA]. non era passata in giudicato e che,nell’atto d’appello, era stata motivatamente ribadita la domandadi merito rigettata in primo grado.5. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso neitermini seguenti:«I primi due motivi sono in parte inammissibili e in partemanifestamente infondati. Rispettivamente si denunzia (i) laviolazione dell’art. 40, sesto comma, del CCII, nella parte in cuiimpone come elemento indefettibile la notificazione del ricorsoper l’apertura della liquidazione giudiziale, e (ii) la violazionedegli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. in ordine all’affermazionedel giudice di merito secondo cui la notifica del solo decreto difissazione udienza poteva garantire, nel concreto, la correttainstaurazione del contraddittorio, quando invece per generaleprincipio l’omessa notificazione del ricorso non sana il difettodell’edictio actionis. Il cuore della questione è costituito dal fattoche la cancelleria del tribunale aveva omesso di notificare,unitamente al decreto di fissazione di udienza, anche il ricorsopresentato dal creditore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] però dallasentenza, e non è smentito dalla ricorrente, che il decreto difissazione di udienza conteneva già esso tutti gli elementi utili aNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026identificare l’edictio actionis, come peraltro indicato dall’art. 40,secondo comma, del CCII. È vero che la cancelleria del tribunaleavrebbe dovuto notificare a mezzo PEC anche il ricorsointroduttivo depositato dal creditore istante, ma nella specie lacorte territoriale ha stabilito che tale omissione, atteso lospecifico contenuto del decreto, non aveva impedito alla societàdestinataria di comprendere a pieno le ragioni della richiesta dicontroparte o di formulare adeguate difese. Si tratta di unavalutazione in fatto con la quale il primo motivo non si confrontaminimamente. La valutazione induce a ravvisare l’infondatezzadi entrambe le censure a misura del raggiungimento dello scopodell’atto in vista del contraddittorio e il diritto di difesa, attesoche, secondo la valutazione del giudice del merito (nonspecificamente censurata), “il debitore conosceva il contenutodella domanda, il creditore procedente, la natura del creditoposto alla base dell’azione, la tipologia di accertamento cheavrebbe effettuato ex lege il giudice delegato”. Essa giustificapienamente la conclusione secondo cui l’atto aveva “comunqueraggiunto lo scopo assegnato dalla legge alla previsione di dovernotificare unitamente al decreto anche il ricorso”.Il terzo motivo (violazione dell’art. 96 cod. proc. civ. peravere la corte d’appello errato nell’addebito di responsabilitàprocessuale) è inammissibile poiché la censura non èconferente: nella decisione la corte d’appello non hapronunciato sulle spese ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.,sebbene ai sensi dell’art. 51, quindicesimo comma, del CCII,norma speciale e specifica, come chiaramente emerge dallostesso periodo di esordio (“salvo quanto previsto dall’art. 96”).Il quarto motivo, formulato come omesso esame ex art.360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. Si censura laNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026decisione nella parte in cui ha disatteso il secondo motivo direclamo circa la non definitività della sentenza posta al fondodella pretesa creditoria. Ma la corte d’appello ha valutato i fattidedotti dalla reclamante, sicché il citato quarto motivo si palesafinalizzato a un semplice sovvertimento della valutazionemotivatamente svolta, tanto in ordine alla legittimazione quantoin ordine all’insolvenza».6. Con queste condivisibili valutazioni non si confronta insostanza la memoria illustrativa depositata dai ricorrenti,limitata a un richiamo degli scritti difensivi precedenti e adalcune telegrafiche considerazioni, che non sono però aconfutazione degli argomenti spesi nella proposta di definizione.Si può anche aggiungere, da un lato, che i ricorrenti noncontestano più, in questa sede, la sussistenza dei presuppostiper l’apertura della liquidazione giudiziale; dall’altro lato, che lamancanza del ricorso nella PEC consegnata all’indirizzo dellasocietà è stata, in concreto, del tutto irrilevante rispetto allamancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. davanti altribunale, anche perché – come si legge nella sentenza e vienerimarcato nello stesso ricorso – quella PEC fu aperta per la primavolta «solo dopo l’accesso del Curatore nominato dalTribunale». Non fu dunque la mancanza del ricorso nella PEC adeterminare la mancata comparizione della parte convocata, mal’omessa lettura della PEC, pur regolarmente consegnata alladestinataria.7. Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese delgiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo, avuto riguardo al valore indeterminabile della causae tenendo conto che solo il difensore della liquidazione giudizialeNumero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026ha depositato memoria illustrativa. Siccome la proceduraconcorsuale è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, lacondanna viene pronunciata in favore di quest’ultimo, in partequa.8. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati altresì al pagamento, in favore dei controricorrenti,di una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo dicompensi di avvocato.9. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., i ricorrenti vengonocondannati al pagamento della somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese dilite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate: in €8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200per esborsi e agli accessori di legge, in favore della liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, per essa, dello Stato; in €7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200per esborsi e agli accessori di legge, in favore di [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 20931/2023Numero sezionale 882/2026Numero di raccolta generale 10044/2026Data pubblicazione 18/04/2026condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore diciascuna controricorrente, di un’ulteriore somma determinataequitativamente in misura pari ai rispettivi compensi diavvocato e, dunque, € 8.000 in favore della liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed € 7.000 in favore di EdisonS.p.A.;condanna i ricorrenti in solido al pagamento della sommadi € 2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del24.2.2026.Il Presidente
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